Dichiarazione di pubblica utilità e progetto preliminare

Ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 327/2001 (in sostanziale continuità con l’art. 14 della l. n. 109/1994), all’approvazione del progetto preliminare non può connettersi il significato di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Alla luce del disposto di cui all’art. 12 d.P.R n. 327 del 2001 (e in sostanziale continuità con quanto in precedenza previsto dall’art. 14, comma 13, l. 11 febbraio 1994, n. 109), all'approvazione del progetto preliminare non può essere connesso il significato di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

La fase d'imposizione del vincolo può concludersi anche con l’approvazione del progetto “preliminare”; con tale atto non può viceversa dichiararsi la pubblica utilità dell’opera, in quanto tale dichiarazione può essere disposta (o meglio si intende disposta), in base all’art. 12 DPR 327/2001, solo con l’approvazione del progetto... _OMISSIS_ ...LF|
La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera consegue solamente all'approvazione del progetto definitivo che possiede i carattere complessivi non più modificabili dell'opera, non anche a quello preliminare che è ancora suscettibile di modificazioni.

La dichiarazione di pubblica utilità consegue alla sola approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare, a non anche del progetto preliminare.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.