PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLE SCELTE URBANISTICHE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
Nell’indicazione delle effettive ragioni di contrasto tra la proposta costruzione di una infrastruttura tecnologica per impianti di comunicazione elettronica di pubblico interesse e i valori ambientali tutelati, l’onere motivazionale dell’Amministrazione si presenta di particolare intensità, dovendo considerare, oltre all’eventuale compatibilità in astratto dell’intervento con i vincoli presenti, anche alla luce degli eventuali pareri rilasciati dalla Soprintendenza e dalle altri amministrazioni competenti, la rispondenza dello stesso all’interesse pubblico, l’eventuale presenza in lo...
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I Comuni non possono imporre aggravamenti od ostacoli al procedimento previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche per il rilascio della autorizzazione all'esercizio di impianti di telefonia mobile, rispetto a quelli sanciti dalla legislazione statale vigente nonché adempimenti procedurali maggiormente gravosi o irragionevoli.
È illegittima la previsione del regolamento locale che vieta l’installazione degli impianti di radiotelefonia su e/o in corrispondenza di tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a residenza o ad attività lavorativa e di studio: essa, infatti, non prevede un criterio di localizzazione ma finisce con lo stabile un generalizzato e praticamente indifferenziato divieto di collocare gli impianti in questione in zone abitate.
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_OMISSIS_ ...e: da ciò discende l’illegittimità delle previsioni dei regolamenti comunali che perseguono detto fine prevedendo divieti generalizzati di localizzazione.
L’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria (comma 3 dell’art. 86, d.lgs. 259/2003) rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona: l'attività volta all’installazione degli impianti suddetti resta assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3 del d.P.R. 380 del 2001.
Il Comune ben può individuare le zone da destinare alla realizzazione di impianti di radiotelefonia, sia pure con il limi...
_OMISSIS_ ...ole di indirizzo per l’insediamento degli impianti di radiotelefonia non possono spingersi fino a concretare irragionevoli, preclusive limitazioni alla localizzazione, tali da contrastare con il punto di equilibrio tra esigenze diverse individuato dalla legge, e perciò incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione.
Il recepimento a regime di limiti di localizzazione degli impianti di radiotelefonia non può tradursi – come pare doversi dedurre ove abbia carattere indiscriminato e sia riferito al mero dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi - in una misura surrettizia e ulteriore di tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche.
È illegittima la norma del ...
_OMISSIS_ ...e primaria e, quindi, in caso di nuova localizzazione, è possibile la loro ubicazione anche in deroga agli strumenti urbanistici, per garantire la copertura del territorio comunale; inoltre, i criteri che i Comuni possono dettare per la localizzazione degli impianti non possono essere tanto restrittivi da individuare un'unica zona, con esclusione di ogni altra parte del territorio comunale e senza tener conto del semplice ammodernamento in discorso, così impedendo la capillare diffusione degli impianti stessi che assicurano un servizio rispondente a rilevanti interessi nazionali.
Il potere regolamentare comunale ai sensi dellì'art. 8 legge 36/2001 non può spingersi fino al punto di ritenere che al Comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di espo...
_OMISSIS_ ...lizzative, essendo al più consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico.
In tema di impianti di radiotelefonia, il regolamento comunale non può in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato né può di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, mentre è consentita invece l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della minimizzazione emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico.
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_OMISSIS_ ...zare una rete completa d’infrastrutture per la telecomunicazione.
Il regolamento comunale non può prevedere per gli impianti di radiotelefonia un obbligo generalizzato di distanza minima da una molteplicità di siti sensibili.
Il Comune non può compiere, in sede urbanistica ed edilizia, valutazioni che esulano dalla sua competenza e che spettano ad altre Amministrazioni.
Nel settore delle telecomunicazioni i Comuni, nell’adottare misure volte alla protezione della salute pubblica, devono farle precedere da una adeguata istruttoria tecnica, che consenta loro di dar conto in motivazione delle ragioni delle scelte adottate.
Se è vero che l'ente locale non può adottare misure derogatorie ai limiti di esposizione fissati dal...
_OMISSIS_ ...ultino funzionali al governo del territorio, è altrettanto indiscutibile che lo stesso, nel rispetto del quadro statale di riferimento, possa dettare prescrizioni di carattere integrativo, volte ad imporre caratteristiche o accorgimenti tecnici particolari da adottare nella realizzazione degli impianti.
È legittima la norma del regolamento edilizio comunale che preveda il divieto di installazione sul territorio di strutture aeree per il passaggio di cavi degli impianti di telecomunicazione e il loro obbligatorio interramento, purché sia preceduta da adeguata istruttoria tecnica e sorretta da idonea motivazione.
I Comuni, nell'adottare i regolamenti di cui all'art. 8, co. 6, legge 36/2001 non possono stabilire limiti minimi invalicabili di distanza mediante i q...
_OMISSIS_ ...ne che i Comuni sono tenuti a rispettare.
Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete di telecomunicazione per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’ uso possano essere qualificati come sensibili.
I Comuni non possono adottare, in tema di radiotelefonia, misure che nella sostanza costituiscano indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, come il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenzia...
_OMISSIS_ ...n regolamento comunale trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito.
I “criteri di localizzazione” degli impianti di radiotelefonia non possono trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione”, così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione.
La scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di rete di telecomunicazione, ch...
_OMISSIS_ ...unicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, co. 3 d. lgs. 259/2003) implica che le medesime non siano avulse dall’insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso.
In tema di localizzazione degli impianti di radiotelefonia, il criterio della distanza non è conforme alla disciplina di cui alla legge 36/2001, che ha scelto un criterio diverso, ossia quello basato esclusivamente su limiti di immissione delle radiazioni nei luoghi particolarmente protetti.
La disciplina della localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del territorio comunale non deve essere tale da rendere estremamente difficile la realizzazione di una rete completa di stazioni radio base che assicuri la copertura del servizio s...
_OMISSIS_ ...e; facendo, esorbiterebbe dalle attribuzioni urbanistico–edilizie che la legge gli assegna e sconfinerebbe nel perseguimento di finalità esclusivamente radioprotezionistiche, attinenti alla tutela della salute e, in quanto tali, non rientranti nelle sue competenze.
Il Comune non può limitare soltanto ad alcune zone del territorio l’installazione degli impianti di telefonia mobile; le uniche condizioni che possono essere imposte sono quelle relative al divieto di superare i limiti legali di esposizione e al divieto di installazioni in prossimità dei c.d. siti sensibili, singolarmente individuati, come scuole e ospedali.
Il Comune non può disciplinare, nei suoi regolamenti, l’installazione di impianti di telefonia mobile con limitazioni o divie...
_OMISSIS_ ... competenza statale.
Gli impianti di radiotelefonia devono essere localizzati in modo che sia assicurato un servizio capillare: di conseguenza, eccezionali devono essere solo i siti non idonei o sensibili e non viceversa.
Il fatto che una zona sia soggetta a vincoli ambientali non giustifica di per sé l'esclusione contenuta nel regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di radiotelefonia di essa dalle aree dove tali impianti siano installabili: occorre infatti accertare in concreto che dette opere non siano compatibilil con le peculiarità dell'area.
Subordinare in ogni caso l'insediamento dei centri di telefonia in sede fissa a speciali scelte urbanistiche comporta una palese contraddizione con le esigenze di semplificazione che ispirano la legislazione statale in materia di mercato della comunicazione.