Responsabilità della p.a. per i danni causati dalla fauna selvatica

DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> FAUNA

E' legittima la sostituzione del dirigente venatorio in ipotesi di gestione venatoria irrispettosa della tutela della fauna, la quale costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.

DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE

Nel caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, de... _OMISSIS_ ...à al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività.

La domanda svolta a titolo aquiliano, per danni causati dalla fauna selvatica, pur in occasione della circolazione stradale, è qualificata in termini di omessa custodia, di animali piuttosto che della strada, ai sensi dell'art. 2052 c.c..

La responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può concorrere, ex art. 2043 c.c., con quella da mancata manutenzione in sicurezza della strada di cui l'ente sia proprietario; altresì, sulla responsabilità ex art. 2052 c.c., può innestarsi il generale principio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1.

In tema di danni causati dalla fauna selvatica, si è in presenza di responsabilità da condotte complessivamente custodiali e non da circolazione stradale, sebbene in occasione di questa.

DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE - BASE NORMA... _OMISSIS_ ...TAP| Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..

La responsabilità per eventuali danni causati dalla fauna selvatica è di norma attribuita sulle Regioni; per quel che attiene ai danni cagionati alle colture agricole, la L. n. 157 del 1992, all'art. 26, afferma la responsabilità dell'Ente pubblico; nulla invece viene statuito per quel che attiene agli altri danni cagionati.

La legge provinciale 24/91 attribuendo alla Provincia autonoma di Trento la tutela della fauna, ha appositamente attribuito, al danneggiato, la possibilità di richiedere all'ente un indennizzo, richiesta che non gli preclude, peraltro, di accedere alla tutela ... _OMISSIS_ ...ice.

In caso di danno cagionato da animale, e non da cosa inanimata, appare errata la invocazione e la conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 2051 c.c., dovendo essere invocata la previsione di cui all'art. 2052 c.c.; dal canto suo, però, quest'ultima norma non è applicabile alla ipotesi della fauna selvatica, posto che lo stato di libertà della selvaggina risulta assolutamente incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A.; in caso di danno cagionato da fauna selvatica, quindi, deve essere invocato l'art. 2043 c.c.

In Italia, soltanto la Provincia Autonoma di Trento, insieme alla Regione Piemonte, ha adottato una specifica normativa con riconoscimento di indennizzi per i danni cagionati dalla fauna selvatica.

L'art. 26 l. n. 157/1992 non prevede che il risarcimento da parte della P.A. dei danni causati dalla fauna selvatica debba essere pieno ed integrale, o che quanto meno debba avvenire in mis... _OMISSIS_ ...centuale, ed attribuisce alla P.A. margini di discrezionalità, come si desume dall'istituzione di un apposito fondo, dalla non illimitata dotazione finanziaria, dalla composizione di un comitato di natura non squisitamente tecnico-ricognitiva, dall'intervallo temporale di cinque mesi tra il compimento delle verifiche e la liquidazione, ed infine dai criteri per la determinazione del risarcimento.

Il termine risarcimento utilizzato dall'art. 26 l.157/92 fa riferimento ad un mero indennizzo correlato alle esigenze di pubblico interesse connesse alla tutela, anche in attuazione di obblighi internazionali, della fauna selvatica, e all'assenza di ogni profilo di illegittimità nella condotta della P.A. tenuta al ristoro in osservanza di un obbligo di solidarietà che impone di non sacrificare a dette esigenze i contrapposti interessi del proprietario del fondo, i quali sono riconosciuti con norme di azione che lasciano all'amministrazione margini di discrezionalità.|... _OMISSIS_ ...quo;istituzione del fondo regionale di cui all'art. 26 della legge 11.2.1992 n. 157, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, trova la sua giustificazione razionale nell'esigenza di non gravare la P. A. di oneri indeterminati ed imprevedibili nel loro ammontare in relazione ad eventi che non sono ascrivibili a suoi comportamenti illegittimi, ma si collegano alla tutela di interessi superiori affidati alle sue cure, qual è quello alla protezione dell'ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica, non più res nullius ma appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.

La fattispecie prevista dal legislatore all'art. 26 della legge 11.2.1992 n. 157, che prevede l'istituzione, a cura di ogni regione, di un fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui ... _OMISSIS_ ...ti e a pascolo dalla fauna selvatica, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, dà luogo non a vero risarcimento danni bensì al ristoro di un pregiudizio economico subito dall’agricoltore tramite indennizzo, espressione di solidarietà civica per i danni causati da fauna selvatica e quindi da animali che soddisfano il godimento dell’intera collettività.

Dal riconoscimento della proprietà pubblica della fauna selvatica e dalla funzionalizzazione agli interessi collettivi, nazionali ed internazionali, della sua tutela e della sua stessa gestione, si è desunta la non applicabilità agli animali selvatici appartenenti alle specie protette, del regime di responsabilità speciale previsto, in generale, dall'art. 2052 c.c., per i danni causati dagli animali in proprietà o in uso di un qualunque soggetto giuridico.

Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inappl... _OMISSIS_ ...uardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, perciò richiedendo l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.

Avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire... _OMISSIS_ ...i collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.

La proprietà pubblica delle specie protette, in uno alla funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuito alla regioni titolari di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo e controllo sugli enti minori, determinano una situazione che di fatto è equiparabile a quella dell'utilizzazione degli animali richiesta dall'art. 2052 c.c. quale presupposto della responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi o cose, salvo che questi provi il caso fortuito.

Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anc... _OMISSIS_ ...nere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.

DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE - ELEMENTO OGGETTIVO

L'urto del veicolo contro un cinghiale mentre quest'ultimo stava attraversando la strada integra l'elemento oggettivo (condotta-nesso di causalità-evento) della responsabilità civile.

Le domande volte alla riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dell'intrusione sul fondo di fauna selvatica hanno generalmente ad oggetto non il risarcimento dell'integrale danno subito derivante da fatto illecito, ma l'erogazione di una compensazione dell'interesse leso, alla quale non si associa necessariamente un giudizio di disvalore nei confronti dell'ente tenuto al pagamento, e l'accertamento del relativo diritto pertanto da un lato prescinde dalla colpa e dall'altro può essere integrale ma comunque si attesta ne... _OMISSIS_ ...ponibilità del fondo allo scopo costituito e ciò a prescindere dalle singole regolamentazioni regionali.

DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE - ELEMENTO SOGGETTIVO

I danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione, non sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., inapplicabile in considerazione dello stato di libertà degli animali selvatici, che per loro definizione non sono controllabili, e della diversità della ratio, protezionistica e non egoistica.

Poiché è impossibile una vigilanza continua sull'animale, la responsabilità civile dell'ente che deve proteggere la fauna selvatica sussiste solo se gli si può rimproverare di non aver predisposto misure idonee, quali segnaletica verticale attestante il pericolo derivante dalla presenza di fauna selvatica nel territorio, ed altre misure di cautela idonee ad evitare il danno.

DEMANIO E PATRIMONIO - P... _OMISSIS_ ...PONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE - ONERE DELLA PROVA

In caso di danno cagiornato da fauna selvatica, l'onere della prova dell'elemento soggettivo grava sul danneggiato.

È onere del danneggiato che agisce in giudizio per il risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici – in un numero cospicuo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada - ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti così da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo.

In caso di danni cagionati da fauna selvatica, per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. occorre dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici, con un numero eccessivo di ese... _OMISSIS_ ... costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada, ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo.

Nell'ipotesi di danni provocati dalla fauna selvatica non è applicabile la responsabilità aggravata di cui all'art. 2052 c.c. in materia di danno cagionato da animali: ne consegue che la Pubblica Amministrazione sarà chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla selvaggina solamente alla stregua dei princìpi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., circostanza di particolare rilievo specie in riferimento all'onere della prova.

Il soggetto danneggiato dalla fauna selvatica ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ossia la condotta commissiva od omissiva, il dolo o la colpa del danneggiante, l... _OMISSIS_ ... ed il rapporto di causalità tra condotta e danno: la prova della mera dinamica del sinistro e della riconducibilità dello stesso all'impatto con l'animale selvatico è quindi necessaria, ma non sufficiente.

In applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., spetta al danneggiato l'one...


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