Il precedente titolare della concessione demaniale non è controinteressato nella procedura di subingresso

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SUCCESSIONE, SUBENTRO E SUBINGRESSO --> INTER VIVOS

Sintesi: La precedente titolare della concessione demaniale marittima non è controinteressata nel giudizio promosso dal preteso subentrante avverso il diniego di subingresso, che nessun effetto pregiudizievole o utile potrebbe sortire sulla sfera giuridica del soggetto dante causa.

Estratto: «2.2 Con altro motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per distinto errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudicante per aver omesso di pronunciare anche d’ufficio l’improcedibilità dell’appello per mancata notifica del ricorso ad un controinteressato necessario (la signora Bertolotti Giuliana), nei confronti del quale la sentenza di primo grado sarebbe divenuta definitiva. Rileva il Collegio l’infondatezza nel merito an... _OMISSIS_ ...ivo di revocazione dato che, a parte i dubbi sulla stessa qualificabilità di un tale ipotizzato errore alla stregua di un errore di fatto revocatorio, appare pacifico che la precedente titolare della concessione non è controinteressata nel giudizio promosso dal preteso subentrante avverso il diniego di subingresso, che nessun effetto pregiudizievole o utile potrebbe sortire sulla sfera giuridica del soggetto dante causa. È escluso pertanto che la mancata evocazione al giudizio della signora Bertolotti avrebbe dovuto comportare la improcedibilità dell’appello, trattandosi di parte non necessaria in quanto non titolare di un interesse giuridico legittimante l’assunzione della veste di parte processuale.»

PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLA PIANIFICAZIONE DEMANIALE

Sintesi: La deduzione che l’ubicazione di un ormeggio non determini nessun tipo di congestione nel porto, lungi dall’integrare un m... _OMISSIS_ ...o afferente la carenza istruttoria del provvedimento impugnato, rappresenta una inammissibile sostituzione del privato in scelte dell’amministrazione che, in quanto involgenti il merito dell’azione amministrativa, si rivelano incensurabili sul piano della legittimità.

Estratto: «2.3 Infine, il ricorrente si duole dell’omesso esame del motivo di appello afferente la carenza istruttoria da cui sarebbe inficiato l’avversato diniego; anche per tal ragione la sentenza impugnata andrebbe a suo dire revocata, sia perché l’omesso esame di un motivo integra il vizio dell’errore revocatorio, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, sia perché il rilievo del Tar secondo cui il vizio non sarebbe stato dedotto in primo grado sarebbe anch’esso inficiato da errore di fatto. Osserva il Collegio che anche tale censura risulta infondata. Nel ricorso di primo grado [pag. 3 lett. b)] il ricorrente si era infatti limit... _OMISSIS_ ...e, peraltro in modo generico ed apodittico, che la politica di sfoltimento delle concessioni da parte della Capitaneria di porto di Genova non riguardava lo specchio acqueo ove era posizionato il gavitello oggetto di causa in quanto “l’ubicazione di detto ormeggio, all’inizio del molo vecchio, è di tutta evidenza per i natanti ormeggiati e non determina nessun tipo di congestione nel porto stesso”.Ritiene il Collegio che tale ordine di deduzione, lungi dall’integrare un motivo di ricorso afferente la carenza istruttoria del provvedimento impugnato, rappresenta una inammissibile sostituzione del privato in scelte dell’amministrazione che, in quanto involgenti il merito dell’azione amministrativa, si rivelano incensurabili sul piano della legittimità. Corretta pertanto appare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso di primo grado non contenesse tecnicamente un motivo di censura afferente il difetto di is... _OMISSIS_ ...e del diniego, dato che la suddetta deduzione di parte integrava al più una (non corretta) interpretazione della portata della prassi interdittiva al rilascio di nuovi titoli concessori (di cui pertanto lo stesso ricorrente riconosceva la sussistenza). Soltanto nel giudizio di appello (memoria del 10 dicembre 2010) quella deduzione ha assunto inammissibilmente i tratti di una vera e propria censura di difetto di istruttoria della scelta di far luogo allo sfoltimento degli ormeggi in concessione nel porto di Camogli, di tal che correttamente questo Consiglio di Stato ha concluso per la sua inammissibilità, in quanto dedotta per la prima volta in appello.»