Il divieto di balneazione non legittima il concessionario a ridurre il canone

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> REVOCA

Sintesi: È legittima la revoca della concessione demaniale disposta in seguito all’accertamento di inadempienze e ritardi nei pagamenti del canone, previamente contestati al concessionario.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> RIDETERMINAZIONE

Sintesi: È illegittima la riduzione del canone operata unilateralmente dal concessionario (nella specie per il divieto di balneazione che interessava il mare antistante l’area oggetto di concessione, con conseguente possibilità di utilizzarla esclusivamente per le cure elioterapiche).

Estratto: «6.1. Con nota n. 1767 del 31.1.2011 il Comune di Castel Volturno comunicava ai ricorrenti – tutti peraltro legati da stretti rapporti di parentela, essendo F. F. padre di C. F. ... _OMISSIS_ ...iale inadempienza e il ritardo nel pagamento del canone demaniale, contestualmente sollecitando il pagamento del canone per l’anno 2010 (già sollecitato con missiva del 2.2.2010). 6.2. Quindi, in assenza del pagamento del canone, provvedeva alla revoca della concessione in applicazione del disposto dell’art. 47 lett. d) del Codice della Navigazione.7. Alla luce delle suesposte circostanze di fatto si evince l’infondatezza della censura con la quale parte ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto alla partecipazione al procedimento e l’impossibilità di comprendere dal provvedimento gravato le ragioni per le quali l’Amministrazione comunale e l’Agenzia del Demanio hanno ritenuto dovuto il canone nella sua interezza.7.1. Posto che l’Amministrazione comunale ha tempestivamente e reiteratamente comunicato ai ricorrenti i ritardi e le parziali inadempienze nel pagamento del canone stabilito dalla concessione e che questi ultimi... _OMISSIS_ ...lcun modo comprovato l’insussistenza delle predette circostanze, il Comune di Castel Volturno legittimamente ha provveduto a revocare la concessione n. 19/2009 in forza di quanto stabilito dall’art. 47 del codice della navigazione.7.2. Giova, inoltre, rilevare che la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo la quale gli stessi avrebbero dovuto corrispondere il canone stabilito nella concessione in ragione della metà anziché nella sua interezza, avuto riguardo al divieto di balneazione che interessa il mare antistante l’area oggetto di concessione e alla conseguente possibilità di utilizzarla esclusivamente per le cure elioterapiche, non trova alcun riscontro documentale, non essendo state prodotte né le istanze di parte volte ad ottenere una simile decurtazione, né i relativi provvedimenti autorizzatori della P.A. . Né, d’altro canto, il Collegio ritiene ammissibile e legittima una riduzione del canone operata unilateralmente dal concessionario, qual... _OMISSIS_ ...ata dai ricorrenti.»