Il concessionario estraneo ai fatti non risponde dell’abuso edilizio su area demaniale

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI EDILIZIE

Sintesi: L’ordine demolitorio non può essere indirizzato al concessionario che abbia la mera disponibilità del bene demaniale ma sia estraneo alla realizzazione dell’abuso.

Estratto: «Con un duplice motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, la ricorrente deduce di non essere responsabile dell’abuso, posto che le passarelle preesistevano alla concessione, e non sono state alterate.In fatto, tale circostanza deve ritenersi provata, sulla base dei risalenti reperti fotografici prodotti dalla parte.Né, del resto, tale profilo viene espressamente contestato dal Comune, la cui difesa si articola in ordine alla pretesa responsabilità del concessionario, che abbia il godimento del bene, con riguardo ad ogni opera abusiva che insista sull’area oggetto di concessione.Il Tribunale osserva, in senso contrario, che l’art. 35 del d.P.R. n. 380 d... _OMISSIS_ ...co nel sanzionare il solo responsabile dell’abuso, e che in giurisprudenza si è conseguentemente escluso che l’ordine demolitorio possa essere indirizzato a chi abbia la mera disponibilità del bene, ma sia estraneo ai fatti (da ultimo, Tar Napoli, n. 195 del 2012).Posto che il Comune ha omesso di dedurre in ordine alla effettiva responsabilità della ricorrente, che, anzi, appare da escludere in base alle risultanze probatorie, il ricorso è fondato, e l’atto impugnato va annullato, limitatamente all’abuso n. 6.»