La tassa ipotecaria, l'imposta catastale e il tributo speciale catastale negli espropri per pubblica utilità

La tassa ipotecaria

Fonte, oggetto, soggetti

Il D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347, oltre alle imposte ipotecarie, previste con riguardo alle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, contempla, all’art. 19, le tasse ipotecarie, che hanno per oggetto determinate operazioni inerenti il servizio ipotecario, indicate nella tabella allegata al decreto stesso [1]. In particolare, il primo punto di detta tabella (n. ord. 1.1) fa riferimento all’«esecuzione di formalità per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione». Ai fini impositivi pertanto deve essere tenuta distinta la formalità, soggetta all’imposta ipotecaria, dalla sua esecuzione, soggetta alla tassa ipotecaria: la “formalità” è costituita dalla trascrizione dei decreti di esproprio o degli atti di cessione (non a favore dello Stato), mentre l’«esecuzione» di tale formalità è rappresentata dalla nota di trascrizione. Nell’ipotesi di formalità con efficacia anche di voltura, doveva essere versato un ulteriore importo previsto al n. ord. 1.2 della tabella, ma con dubbi [2].


Soggetti passivi ed esenzione

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Sintesi

I decreti di esproprio e gli atti di cessione volontaria non sono soggetti alle tasse ipotecarie.


L’imposta catastale

Fonte, oggetto e ufficio

Il D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347, disciplina, oltre alle imposte e tasse ipotecarie, all’art. 10 [4], l’imposta catastale, la quale ha per oggetto le volture catastali, concernenti, in particolare, gli atti di trasferimento della proprietà e di trasferimento oppure di costituzione di diritti reali immobiliari.

Ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs 347/1990 gli uffici del registro sono competenti per l’applicazione dell’imposta catastale relativa ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento.


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Appare pertanto ragionevole ritenere che l’imposta ipotecaria sui decreti di esproprio o atti di cessione volontaria sia pari a 50 euro, in deroga a qualunque diversa disposizione.

Soggetti passivi, aliquote ed esenzioni

L’importo fisso di 50 euro stabilito dal comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs 23/2011 va a sostituirsi all’aliquota proporzionale di cui al 1° comma dell’art. 10 con il minimo della misura fissa di cui all’articolo 18 del decreto in argomento [5].

Prima dell’articolo 10 del D.Lgs 23/2011 non esisteva alcun cenno all’espropriazione, che tuttavia era indubbiamente coinvolta in quanto comportante volture catastali relative al trasferimento di diritti reali immobiliari.


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Il fatto che detta esenzione sia circoscritta alle Amministrazioni dello Stato [8] è stato confermato, come già per le imposte di registro ed ipotecaria e la tassa ipotecaria, dalla Risoluzione Ministero delle Finanze 31 luglio 2002, n. 254, la quale precisa che se acquirenti sono, invece, gli enti pubblici territoriali, i decreti di esproprio e i contratti di cessione volontaria stipulati nell’ambito del procedimento di espropriazione sono soggetti all’imposta catastale. Peraltro, prima del 2014, risultavano ancora vivi contrasti a livello periferico in tema di esenzioni dall’imposta catastale, che talora venivano estese a tutti gli enti pubblici territoriali in virtù di normative remote [9].

Sempre in ordine all’esenzione, si riproduce inoltre un dilemma interpretativo già rilevato in tema di imposta ipotecaria. Infatti il terzo comma dell’articolo 10 del D.Lgs. 347/1990 stabilisce che «Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo». Ebbene, i richiamati trasferimenti del t.u. successioni – che dovrebbero teoricamente andare esenti dall’imposta catastale – sembrerebbero essere anche quelli a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (articolo 3 del D.Lgs 346/1990). In realtà non vi è motivo di discostarsi in materia di imposta catastale dalle conclusioni cui si è pervenuti su tale questione in tema di imposta ipotecaria, ed è pressoché inevitabile per l’operatore adeguarsi alla prassi dell’amministrazione finanziaria, che – di fatto – non tiene in alcun conto l’estensione dell’esenzione di cui al richiamo contenuto nella seconda parte del terzo comma dell’articolo 10 [10].

Base imponibile

Oggi l’imposta si paga in misura fissa; in precedenza si pagava in misura proporzionale e le problematiche relative all’individuazione della base imponibile a cui applicare l’aliquota erano le stesse dell’imposta di registro [11].

Sintesi

In sintesi, l’imposta catastale non deve essere pagata relativamente ai decreti di esproprio e agli atti di cessione volontaria a favore dello Stato (stante l’interpretazione ministeriale), mentre deve essere versata da tutti gli altri soggetti nella misura fissa di 50 euro per ogni unità negoziale.

 

Il tributo speciale catastale

Fonte e oggetto

Il quadro normativo concernente i tributi speciali catastali risulta assai articolato e ciò a causa dei molteplici interventi normativi succedutisi nel tempo, che hanno apportato varie modifiche all’originario titolo III della tabella «A» allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1954, n. 869, rubricato «Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato» [12], con il quale i tributi speciali catastali hanno assunto tale denominazione [13].

I tributi speciali catastali delineati dal suddetto titolo III, a seguito delle varie modifiche successive [14], si distinguono in quattro categorie:


1) Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici.

2) Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazione di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributaria.

3) Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico.

3-bis) Consultazione degli atti catastali [15].

 
La documentazione catastale [16] rilevante in materia espropriativa è data principalmente da:

a) visure o consultazioni catastali - consistenti nella consultazione degli atti giacenti negli archivi informatici o cartacei catastali, rappresentata dal rilascio di una copia in carta libera delle risultanze di tale consultazione [17] - che vengono utilizzate con particolare intensità nel corso della procedura espropriativa per verificare l’intestazione catastale dei beni oggetto di esproprio (cfr. art. 3.2 dPR 327/2001 secondo il quale gli atti della procedura vanno diretti a chi risulti proprietario secondo i registri catastali), a cominciare dall’elaborazione progettuale del piano particellare (cfr. art. 16.2 dPR 327/2001 secondo il quale le aree da espropriare debbono essere accompagnate dai dati dei proprietari iscritti nei registri catastali); le visure (che per un certo periodo di tempo erano state escluse dal tributo speciale catastale [18]) sono soggette a varie tipologie di esborso a seconda della natura cartacea o informatica, e del contenuto;

b) certificati, copie ed estratti dei documenti catastali. I certificati consistono nella rappresentazione certificata dei contenuti riportati negli atti catastali e della ulteriore documentazione giacente negli archivi [19]. Essi rilevano soprattutto in sede di redazione del frazionamento....

 
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In ambito espropriativo rilevano inoltre (naturalmente) la definizione ed introduzione delle volture, di cui al punto sub 2) sopra citato, in ordine alle quali – in particolare - il punto 2.1 della tabella prevede precisamente «per ogni domanda di voltura» una tariffa di euro 55,00 [21], nonché la definizione ed introduzione dei tipi di frazionamento, di cui al punto sub 2) sopra citato, in ordine alle quali – in particolare - il punto 2.3 della tabella prevede precisamente « per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate» una tariffa di euro 65,00, e di 3,00 euro per ogni particella eccedente.

Soggetti passivi ed esenzioni

Ai sensi del terzo comma nell’articolo 10 del D.Lgs 23/2011, con effetto dal primo gennaio 2014, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dai tributi speciali catastali.

Precedentemente vigeva il regime esonerativo previsto dall’art. 1 L. 21 novembre 1967, n. 1149, ai sensi del quale «Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione, sono esenti dall’imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari».


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Più recentemente, il Ministero delle Finanze con Circolare 14 luglio 2009, n. 2 [25], chiamato ad esprimersi in ordine alla portata dell’articolo unico della L. 15 maggio 1954, n. 228 [26], laddove si prevede l’esenzione, a favore degli Enti Locali, dal pagamento dei tributi speciali catastali, ha ulteriormente confermato l’indirizzo da ultimo evidenziato, affermando l’applicabilità delle disposizioni agevolative di cui alla citata normativa «anche ai servizi catastali introdotti in epoca successiva» [27].

Sintesi

I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, dal primo gennaio 2014, non sono più soggetti ai tributi speciali catastali.