Vecchio e nuovo regime fiscale da applicare agli espropri per pubblica utilità: la tassa sulle opere pubbliche

La riforma delle imposte sugli atti di esproprio contenuta nell’articolo 10 del D.Lgs 23/2011

Il primo gennaio 2014 è divenuto operativo l’articolo 10 del D.Lgs 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) che ha comportato un consistente aumento del carico fiscale sugli atti di esproprio (tanto che la riforma è stata definita la “tassa sulle opere pubbliche” ).

L’Art. 10 (Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare) recita:
«1. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento”;
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell’articolo 1, le parole: “dell’aliquota del 3 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “dell’aliquota del 2 per cento”.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
 
3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»
Schematizzando, per quanto riguarda gli espropri queste sono le novità rispetto al regime previgente:
  • imposta di registro: la tariffa fissa viene sostituita dall’aliquota del 9% (comma 1)

  • imposta di registro: importo minimo di € 1.000,00 (comma 2)

  • sono soppresse le esenzioni (ma a proposito di quelle a favore dello Stato, cfr. infra) (comma 4)

  • è introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, mentre le imposte ipotecaria e catastale sopravvivono , e vengono stabilite nella misura fissa di euro cinquanta cadauna (comma 3).


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Per i trasferimenti a favore dello Stato, l’articolo 1, comma 2, del predetto TUIC stabilisce, invece, che non sono soggette all’imposta ipotecaria le formalità eseguite a favore dello Stato; ai sensi dell’articolo 10 del TUIC, inoltre, anche le volture eseguite nell’interesse dello Stato non sono soggette ad imposta catastale.

Fatta tale premessa, si precisa che per effetto dell’abrogazione del settimo periodo dell’articolo 1 della Tariffa, i trasferimenti effettuati a favore dello Stato, ovvero a favore degli enti pubblici territoriali o dei consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi ovvero a favore di comunità montane scontano l’imposta di registro proporzionale nella misura del 9 o del 12 per cento.
Al riguardo, si fa, inoltre, presente che l’articolo 57, comma 7, del TUR fissa una deroga al generale principio di solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di registro. Tale disposizione stabilisce, infatti, che “Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta su atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato”.

Pertanto, per i trasferimenti immobiliari effettuati a favore dello Stato l’imposta proporzionale di registro deve essere corrisposta dall’altra parte contraente. Inoltre, il comma 8 del predetto articolo 57 del TUR stabilisce, con particolare riferimento agli atti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi immobiliari a favore dello Stato, che l’imposta di registro non è dovuta. In considerazione di tale previsione normativa, volta ad evitare la corresponsione di una imposta erariale da parte dello Stato, si precisa, dunque che, anche a seguito delle novità normative introdotte con l’articolo 10 del decreto, “…se espropriante o acquirente è lo Stato” l’imposta di registro non deve essere corrisposta.

Per quanto riguarda l’imposta ipotecaria e catastale, tenuto conto della previsione recata dall’articolo 10, comma 3, del decreto, si precisa che per i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali soggetti ad imposta proporzionale di registro di cui all’articolo 1 della Tariffa le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Restano, invece, ancora applicabili le previsioni recate dai citati articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del predetto TUIC, secondo cui non sono soggette all’imposta ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nei confronti dello Stato e, pertanto, per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento su immobili a favore dello Stato non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale».

Per quanto riguarda l’ambito applicativo dell’articolo 10, sia con riguardo al nuovo regime delle imposte di registro e ipocatastali, sia con riguardo all’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, esso si riferisce agli atti traslativi, cioè al decreto di esproprio (o di asservimento) e all’atto di cessione volontaria, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, come le note di trascrizione .


Profili critici della riforma sotto il profilo dell’impatto pratico nella procedura espropriativa per pubblica utilità

Se prendiamo gli espropri degli enti territoriali, sotto i 16.800 euro – che poi è la gran parte dei casi –, l’imposizione ipocatastale complessiva precedente alla riforma ammontava a (168 X 3) = € 504 per ciascuna disposizione negoziale, cui erano da aggiungersi 55 euro per la nota di trascrizione come tassa ipotecaria; sopra i 16.800 euro scattava l’aliquota dell’1% di imposta catastale. Con il nuovo sistema l’imposizione è passata da (504 + 55) = € 559 a (1.000 + 50 + 50) = € 1.100, sotto i 11.112 euro, mentre sopra tale soglia si applicherà l’aliquota del 9% oltre ai 100 euro delle imposte ipocatastali.


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L’assetto ante 2014 delle imposte sugli atti nell’espropriazione per pubblica utilità: quadro riassuntivo

L’articolo 10 (Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare) del Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 ha profondamente modificato il regime impositivo sugli atti. Di seguito si accenna al regime previgente.

L’art. 1 parte prima della tariffa allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) relativa agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabiliva che sono assoggettati all’imposta in misura proporzionale dell’8% gli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi», salvo che gli atti medesimi riguardino fabbricati e relative pertinenze, per i quali l’aliquota è del 7%.

Stabiliva inoltre che se il trasferimento avveniva a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane la tariffa era fissata nell’importo fisso di € 168,00. Stabiliva infine, all’articolo 57 comma 8, un’esenzione a favore dello Stato quando si trattava di trasferimenti derivanti da espropri .
In estrema sintesi, l’assetto dell’imposta di registro era il seguente :

  • espropri a favore dello Stato: esenzione;

  • espropri a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane: € 168 in misura fissa;

  • espropri a favore di altri soggetti: 7% per fabbricati e pertinenze, altrimenti 8%.


Per quanto riguarda imposte, tasse e tributi ipocatastali, le normative di riferimento erano il D.Lgs 347/1990 art. 1.2 e 2 della tariffa per quanto riguarda l’imposta ipotecaria, l’articolo 10 del citato D.Lgs 347/1990 e s.m.i. (modificato da ultimo dal D.L. 262/2006) per quanto riguarda l’imposta catastale, l’articolo 19 e 1 della tabella del citato D.Lgs 347/1990 per quanto riguarda la tassa ipotecaria e il numero 3 titolo III tabella A del D.L. 533/1954 e s.m.i. (modificato da ultimo dal D.L. 262/2006) unitamente all’articolo 1 della L. 1149/1967 per quanto riguarda il tributo speciale catastale.
In estrema sintesi l’assetto ante-2014 delle imposte ipotecarie, catastali e tasse ipotecarie era il seguente:

  • espropri a favore dello Stato: esenzione;

  • espropri a favore di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane e consorzi esclusivamente tra enti territoriali: € 168,00 in misura fissa di imposta ipotecaria, 1% di imposta catastale con un minimo di € 168,00, € 55,00 sulla nota di trascrizione, con efficacia anche di voltura, di tassa ipotecaria;

  • espropri a favore di altri soggetti: 2% di imposta ipotecaria con un minimo di € 168,00, 1% di imposta catastale con un minimo di € 168,00, € 55,00 sulla nota di trascrizione, con efficacia anche di voltura, di tassa ipotecaria.


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Per quanto riguarda infine l’imposta di bollo, sia il decreto di esproprio che l’atto di cessione volontaria riguardante i beni oggetto della procedura espropriativa ne erano esenti se l’espropriazione era promossa da un soggetto pubblico, non erano esenti se l’espropriazione era promossa da un soggetto privato, nel qual caso erano assoggettati alla tariffa approvata con il DM 20.8.1992 e s.m.i..