REGISTRO BOLLO IPOCATASTALI

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La tassa ipotecaria, l'imposta catastale e il tributo speciale catastale negli espropri per pubblica utilità

Il D.Lgs 347/1990, oltre alle imposte ipotecarie, previste con riguardo alle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, contempla, all’art. 19, le tasse ipotecarie, che hanno per oggetto determinate operazioni inerenti il servizio ipotecario. Ai fini impositivi va tenuta distinta la formalità, soggetta all’imposta ipotecaria, dalla sua esecuzione, soggetta alla tassa ipotecaria.

Vecchio e nuovo regime fiscale da applicare agli espropri per pubblica utilità: la tassa sulle opere pubbliche

Il primo gennaio 2014 è divenuto operativo l’articolo 10 del D.Lgs 23/2011 che ha comportato un consistente aumento del carico fiscale sugli atti di esproprio. Schematizzando, per quanto riguarda gli espropri queste sono le novità rispetto al regime previgente: imposta di registro: la tariffa fissa viene sostituita dall’aliquota del 9%; imposta di registro: importo minimo di € 1.000,00; sono soppresse le esenzioni; è introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo dai tributi speciali catastali

L'imposta di bollo nella procedura espropriativa: motivi di esenzione

La fonte normativa dell’imposta di bollo è il DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa annessa al provvedimento. Ai sensi dell’art.10 D.Lgs 23/2011, però, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari esenti dall’imposta di bollo

L'imposta di registro nelle espropriazioni per pubblica utilità

La fonte normativa dell’imposta di registro è data dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. È connessa alla registrazione di un atto da parte dell’ufficio del registro e mira a colpire tutti gli atti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato, elencati in una tariffa allegata al testo unico. La tariffa è suddivisa in due parti. La parte prima riguarda gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la seconda, invece, concerne gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso

L'imposta di registro nei procedimenti ablativi: aliquote, atti plurimi e repertoriazione dei decreti d'esproprio

Le aliquote sono del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi i provvedimenti di esproprio per p.u. e i trasferimenti coattivi, del 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione del 12% «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

L'imposta ipotecaria: esenzione e doppia imposizione

La fonte normativa dell’imposta ipotecaria è il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC - testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecari e catastali) il quale, in particolare, all’art. 1, 1° comma, prevede, quale presupposto per l’applicazione della prima di tali imposte (imposta ipotecaria), le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari degli atti indicati nella tariffa allegata al Testo Unico stesso