DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI
La potestà regolamentare prevista dal comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, concerne espressamente ed esclusivamente le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante, ed è finalizzata a garantire, in generale, la sicurezza stradale. Tale potere non coincide con quello spettante ai comuni in materia di disciplina dell'imposta di pubblicità e di diritti sulle pubbliche assunzioni, in ragione dell'assoluta diversità sia delle materie considerate - la prima mirante ad assicurare la sicurezza stradale, la seconda volta a disciplinare l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; sia degli interessi tutelati.
L’impianto pubblicitario mantiene natura pubblicitaria e non segnaletica, anche se collocato in prossimità della sede stradale.
Il bene primario protetto dall’art. 23 D. Lgs. 285/1992 è quello della sicurezza stradale, che deve essere tutelato da lesioni anche solo astrattamente ipotizzabili.
Nell’attivarsi per accertare se nel settore degli impianti pubblicitari vi siano illegalità da affrontare, è del tutto legittimo inviare la richiesta di documentazione alla ditta autorizzata ad installare l'impianto e non a quella che lo utilizza di fatto.
L’art. 23 del codice della strada, da un lato, vieta la collocazione, "lungo le strade o in vista di esse", di insegne e di ogni impianto pubblicitario che possa distrarre l'attenzione di chi le percorre, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione e, dall'altro, ne sottopone l'installazione ad un provvedimento autorizzatorio, emesso dal competente ente gestore.
La valutazione in ordine alla pericolosità degli impianti pubblicitari per la circolazione stradale è basata su un potere di natura tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o per difetto di motivazione.
DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - IMPIANTI PUBBLICITARI - AUTOSTRADE
L’art. 23, co. 7, D. Lgs. 285/1992 sancisce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo le autostrade e le strade extraurbane principali e i relativi accessi.
Il comma 7 dell’art. 23 del codice della strada, (che specifica il generale divieto previsto dal comma 1 del medesimo art 23 di collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade) è espressione della volontà del legislatore di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall'unica ed essenziale funzione al momento commessale, che è quella della guida del veicolo.
DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - IMPIANTI PUBBLICITARI - AUTOSTRADE - INSEGNE DI ESERCIZIO
Ha finalità pubblicitarie e non può essere installata lungo un’autostrada l’insegna che duplichi altra insegna già esistente e sia posizionata su un lato in cui non vi è alcuna entrata.
La funzione di evitare qualsiasi pericolo per la sicurezza della circolazione deve ritenersi massima per i percorsi autostradali, in relazione alle loro caratteristiche di percorribilità, per cui il comma 7 dell’art. 23 del codice della strada vieta qualsiasi forma di pubblicità “lungo e in vista degli stessi”. Se, quindi, tale disposizione consente le insegne di esercizio, è evidente che queste debbano essere tali da non avere alcun profilo di carattere pubblicitario, in relazione alla ratio del divieto, teso ad evitare qualsiasi fonte di distrazione con conseguente pericolo per la circolazione stradale.
La nozione di insegna di esercizio, comportando un’eccezione al divieto di installazione di impianti pubblicitari lungo e in vista delle autostrade, va intesa in senso restrittivo, riferendola a quei soli casi in cui essa segnali meramente il luogo ove si esercita l’attività di impresa, con esclusione di qualsivoglia funzione di carattere pubblicitario, potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione stradale. Quindi, per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità.
L’installazione delle insegne di esercizio lungo le autostrade può essere negata quando a giudizio dell’ente gestore l’insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell'autostrada stessa, distraendone l'attenzione con conseguente pericolo per la circolazione.
La nozione di insegna di esercizio, comportando un’eccezione al divieto di installazione di impianti pubblicitari lungo e in vista delle autostrade, va intesa in senso restrittivo, riferendola a quei soli casi in cui essa segnali meramente il luogo ove si esercita l’attività di impresa, con esclusione di qualsivoglia funzione di carattere pubblicitario, potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione.
Per «insegna di esercizio» va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del d.P.R. n. 495/1992, quanto a dimensioni e luminosità.
L’installazione delle insegne di esercizio può essere negata quando, a giudizio dell’ente gestore della strada, l’insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell'autostrada, distraendone l'attenzione con conseguente pericolo per la circolazione.
È legittimo un diniego di installazione di un'insegna di esercizio allorquando la stessa, per forma, colore e caratteri, sia idonea a perseguire lo scopo di richiamare l’attenzione di chiunque si trovi a percorrere l’autostrada sul logo e sull’attività dell'azienda, in tal modo costituendo potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione.
Le valutazioni espresse dall’Anas s.p.a. circa l’inidoneità dell'installazione di un’insegna di esercizio non sono affette da manifesti profili di illogicità e irragionevolezza, considerato che tali qualificazioni rientrano nella discrezionalità tecnica dell’ente proprietario, coi limiti di sindacato giurisdizionale che ne derivano.
Un’insegna di esercizio non risponde ai dettami di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 495/1992, non favorendo chi deve raggiungere i locali dell’impresa, proprio perché essa è leggibile solo da chi percorre l’autostrada.
Le insegne consentite in prossimità dei tratti autostradali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992 sono solo quelle necessarie ai fini della normale attività aziendale, in quanto atte a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell'impresa, ovvero l'insegna che risulti installata sulla sede dell'attività per individuare l'azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l'attività produttiva dell'impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell'impresa medesima, nel rispetto del dettato dell'art. 47 cit., quanto a dimensioni e luminosità.
DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - IMPIANTI PUBBLICITARI - DISTANZA MINIMA
L'art. 58 D.P.R. 495/1992 è una normativa riferibile esclusivamente agli impianti installati prima del nuovo codice della strada, in forza di autorizzazioni ancora vigenti, che non può essere invocata per disciplinare l’adeguamento di impianti collocati dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e con autorizzazioni la cui efficacia è stata interamente sfruttata dal titolare; per queste ultime il rinnovo delle autorizzazioni è subordinato all’adeguamento dell’impianto alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento, il che sta a significare che la richiesta di rinnovo deve prospettare una collocazione del mezzo pubblicitario in posizione conforme alla nuova disciplina.
L’art. 23, comma 6, del Codice della Strada, stabilendo che nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade urbane di quartiere e locali, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze della circolazione stradale, può trovare applicazione soltanto con riferimento alla fattispecie ex art. 51, comma 4, lett. b), DPR n. 495/1992 del rispetto della distanza minima di 30 m. dalle intersezioni e/o dagli incroci, ma non nel diverso caso degli impianti pubblicitari installati “in corrispondenza delle intersezioni”, “lungo le curve”, “sui ponti e sottoponti non ferroviari”, “sui cavalcavia stradali e loro rampe”. Risulta evidente che in tali luoghi l’ubicazione di un impianto pubblicitario, anche se non di grandi dimensioni, può provocare un disturbo visivo ai conducenti di un veicolo, distraendone l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Sia a norma del piano generale degli impianti pubblicitari, che del Regolamento comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni di cui agli artt. 3 e 36, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il posizionamento dei cartelli deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate dall’art. 51 comma 2 del regolamento di attuazione dell’art 23 del Codice della strada, distanza che deve essere rispettata anche per i cartelli installati sulle aree private, ma con affaccio alla pubblica via.
Ai sensi dell’art. 23, comma sesto, del decreto legislativo n. 285/1992, nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma della disposizione, i Comuni hanno facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
La previsione delle NTA allegate al PRG secondo cui i cartelli e gli impianti pubblicitari devono essere collocati ad almeno 10 metri dal limite della carreggiata non costituisce una deroga alle norme relative alle distanze minime ai sensi dell’art. 23, comma 6, Codice della Strada, ma rappresenta la disciplina generale, approvata dal Comune nell’esercizio della propria potestà regolamentare, rivolta a contemperare le esigenze del commercio con i problemi connessi alla tutela della sicurezza stradale e, per i cartelli da posizionare all’interno dei centri abitati, appare ragionevole, congrua e rispettosa del parametro costituzionale di ragionevolezza.
Le distanze minime vengono imposte per esigenze superiori, ovvero per la tutela di interessi pubblici non suscettivi di bilanciamento in quanto funzionali alla salvaguardia della sicurezza stradale e della incolumità pubblica. Segnatamente, esse sono imposte dalla necessità assicurare un sufficiente spazio libero tra la sede stradale e l’impianto pubblicitario al fine di garantire la sicurezza stradale per gli utenti della strada, siano essi ciclisti (pista ciclabile se presente), pedoni (marciapiede se presente) o auto per le operazioni di manovra e/o sosta.
Il Regolamento di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 494, stabilisce che per le distanze degli impianti pubblicitari dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale, fermi e inderogabili i divieti già contenuti nel Codice della Strada e nel suo regolamento di attuazione.
I segnali turistici e di territorio previsti dall’art. 39 C.d.S. in considerazione della propria natura e funzione possono essere sottratti alla disciplina propriamente pubblicitaria e possiedono carattere derogatorio anche rispetto al distanziamento. Essi non sono subordinati alle prescrizioni restrittive poste in materia di impiantistica (specificamente) “pubblicitaria” dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione. La diversa nozione e funzione dei “cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari” si pongono in stretta correlazione con un concetto ben diverso rispetto a quello tipico e proprio della funzione “pubblicità”.
Nei centri abitati, l'installazione di mezzi pubblicitari ad una distanza dalla carreggiata di soli 1,5 metri viola il comma 3 dell’art. 20 del codice della strada.
DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - IMPIANTI PUBBLICITARI - FORMA
Non è sufficiente una lieve difformità rispetto alla previsione contenuta nell'art. 134 del regolamento di esecuzione del codice della strada per parificare i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 39 del detto codice ai segnali pubblicitari (art. 23 cod. strada). A tale parificazione si può invece pervenire soltanto se si tratti di differenze rilevanti, tali da snaturare il cartello, facendogli assumere una prevalente funzione reclamistica in luogo di quella segnaletica (indicazione dell'itinerario verso la sede dell'attività industriale, commerciale o artigianale.
DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - IMPIANTI PUBBLICITARI - LIMITAZIONI GENERALI
La tutela del paesaggio rientra tra i fini propri del PTCP e le esigenze di tale tutela ben possono astrattamente sorreggere divieti di collocazione di cartelli pubblicitari.
Le installazioni pubblicitarie sono da ritenere rilevanti ai fini della percezione del paesaggio circostante, per cui non può ritenersi irragionevole che il perseguimento dell’obiettivo, legittimamente assunto dall’Amministrazione, di conservare le visuali aperte sia declinato mediante la previsione di limitazioni e divieti alla collocazione di cartelloni pubblicitari.
E' legittimo il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari legato alla specifica esigenza – non irragionevole né arbitraria – di mantenere netta la distinzione tra i nuclei urbani, preservando il più possibile inalterato il paesaggio che caratterizza gli spazi inedificati tra il costruito.
L’interesse pubblico alla tutela della sicurezza pubblica (veicolare e pedonale) deve ritenersi prevalente su qualsiasi altro interesse privato (economico) alla conservazione del totem pubblicitario.
Il comma 7 dell’art. 23 del codice della strada, (che specifica il generale divieto previsto dal comma 1 del medesimo art 23 di collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade) è diretto a tutelare un valore di primaria importanza quale l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare anche per la tutela della pubblica incolumità e comporta scelte di merito riservate all’amministrazione competente in funzione della tutela di tale interesse generale, con la conseguenza che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall'ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione.
L'art. 23, comma 7 del Codice della Strada (che specifica il generale divieto previsto dal comma 1 del medesimo art. 23 di collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade) è espressione della volontà del legislatore di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall'unica ed essenziale funzione al momento commessale, che è quella della guida del veicolo.
L'intento perseguito dal legislatore nel disciplinare la pubblicità sulle strade è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come su quelli adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento dalla guida del veicolo. A tale finalità risponde l'art. 23 del Codice della strada, che da un lato vieta la collocazione, "lungo le strade o in vista di esse", di insegne e di ogni impianto pubblicitario che possa distrarre l'attenzione di chi le percorre, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, dall'altro ne sottopone l'installazione a un provvedimento autorizzatorio, emesso dal competente ente gestore.
DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - IMPIANTI PUBBLICITARI - LIMITI QUANTITATIVI
L'installazione di impianti pubblicitari è un'attività economica "contingentata", stante la limitatezza degli spazi a ciò destinati e siffatto contingentamento non si pone in contrasto con la tutela costituzionale della libera iniziativa privata, giacché lo stesso art. 41 Cost. ammette la possibilità di limitare tale libertà onde contemperarla con l'utilità sociale.
Rientra nella potestà delle amministrazioni comunali la possibilità di contenere sul piano quantitativo la pubblicità ordinaria, in maniera coerente con l'esigenza di un'equilibrata protezione della variegata trama dei molteplici interessi - di natura urbanistica, edilizia, economica, culturale, viaria - tra loro interferenti e che in diversa misura vengono in rilievo nell'attivi...