L'art. 56, co. 1 e 2, D.P.R. 495/1992 trova applicazione in tutti i casi in cui, come prescrive espressamente l'art. 23, co. 13-quater, D. Lgs. 285/1992, l’installazione dell’impianto non costituisca pericolo per la circolazione, disponendo altrimenti la norma appena indicata che l’ente proprietario provveda senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario, senza bisogno di alcuna contestazione preventiva.