Il frazionamento di particelle non conformi allo stato riportato in catasto

uo;inserimento di nuova geometria in un tessuto cartografico esistente potrebbe comportare una conseguente variazione nella posizione della geometria limitrofa a quella di aggiornamento, senza che la stessa ne sia interessata.

Questa situazione rileva particolarmente nei casi in cui la difformità geometrica tra oggetto rilevato e oggetto rappresentato in mappa eccede i limiti delle tolleranze previste.

L’articolo art. 6, comma 5, del D.P.R. 650/72 prevede:

« Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente.

Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di ... _OMISSIS_ ...mma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sarà altresì indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive.».

Con la circolare n. 2/88, della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, è stato evidenziato come situazioni del genere non possono essere trascurate e né, d’altra parte, possono ostacolare le procedure di approvazione preventiva del tipo, dal momento che il D.P.R. n. 650/72 prevede comunque l’introducibilità in mappa delle nuove dividenti, anche con opportune operazioni di adattamento locale, da perfezionare in tempi successivi sulla base delle verifiche d’Ufficio.

La relazione tecnica, prodotta per queste tipologie di atti di aggiornamento, do... _OMISSIS_ ...e le anomalie riscontrate fra situazione di fatto, di diritto e/o catastale.

Sulla base delle indagini esperite e dei documenti tecnici o giuridici consultati a supporto della situazione di fatto riscontrata, il tecnico professionista redattore del tipo di aggiornamento in questione dovrà formulare e sottoscrivere le proprie osservazioni relativamente alle anomalie riscontrate.

Successivamente, con la circolare n. 11/88, della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici, Erariali, in particolare è stato chiarito che discordanze di forma o di superficie, verificate nell'ambito di oggetti di aggiornamento integralmente rilevati e che rientrano nelle tolleranze definite, possono non richiedere alcuna annotazione specifica nella relazione tecnica da parte del professionista redattore.

L'Ufficio dovrà eseguirsi approvazione entro i termini di legge avviando, qualora ritenute necessarie, le attività tecniche previste all... _OMISSIS_ ...to D.P.R. n. 650/72.

Il risultato del frazionamento deve essere compilato sulla base delle superfici realmente misurate e dopo la colonna 10 dovrà indicarsi per ogni superficie trattata una sigla:

¾ "Sr" per le superfici afferenti particelle interamente rilevate;

¾ "Sn" per le superfici nominali, cioè acquisite direttamente dagli atti catastali od ottenute La conservazione delle superfici variate in relazione alla casistica in esame è effettuata, di norma con tabella di variazione che precede la trattazione del tipo, in esecuzione di una specifica istanza di parte. Le particelle interessate sono annotate con la motivazione "per migliore individuazione topometrica”.

Nel caso invece in cui la variazione ecceda le tolleranze di quantità significative rispetto alle dimensioni e/o alle superfici e qualora l’Ufficio non abbia espletato controlli preventivi ... _OMISSIS_ ...tabella di variazione avrà come motivazione "dimensioni e/o superfici dichiarate ma non verificate".

Ovviamente tale nota permarrà fino a quando non siano stati esperiti i controlli sopralluogo da parte dell’ufficio, di cui all'art. 9 del citato D.P.R. n. 650/72.

Altre disposizioni in termini di diversità di forma e/o superficie tra particelle rilevate e documentazione probante sono contenute circ. n. 5/89 e la circ. n 2/92 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Il limite di tolleranza, è stato definito sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile (art.1538), pari ad 1/20 della superficie in atti.

Differenze di superficie che rientrano in tale limite richiedono un'unica dimostrazione con l’indicazione delle superfici rilevate e, come anticipato, alcuna giustificazione nella relazione tecnica.

Per le differenze di superficie che eccedon... _OMISSIS_ ...perficie nominale occorre eseguire la doppia dimostrazione sia grafica che delle superfici, così come previsto dal D.P.R. 650/72.

La circolare n. 5/89 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ha definito i limiti per ritenere invariante il valore di una superficie della stessa particella catastale, rideterminata, da tecnici diversi e spesso con strumentazione e metodologie di rilievo differenti.

La tolleranza è stata fissata in 1/500 della superficie agli atti.

Tale tolleranza è stata affinata dalla circolare n. 2/92 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, con la quale è stata fissata la seguente relazione:


T = (A / 1000 + √A) / 3


dove A rappresenta la media dei valori dell'area in esame (valore precedente e valore attuale) e T la nuova tolleranza, con tutti i valori espressi in metri quadrati.