Direttiva comunitaria 2008/99/CE: attuazione e recepimento

Elementi normativi delle fattispecie incriminatrici

Dopo aver definito i parametri delle condotte da considerarsi illecite – e quindi da criminalizzare – la direttiva si preoccupa di fornire le definizioni di taluni elementi normativi delle fattispecie incriminatrici.

In particolare, all’art. 2 lett. b) viene chiarito che per “specie animali o vegetali selvatiche protette” devono intendersi, quelle figuranti nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché, infine, nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Altro elemento normativo oggetto d... _OMISSIS_ ... il concetto di habitat all’interno di un sito protetto. A tale riguardo, viene precisato che il riferimento deve essere circoscritto a qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

Ai sensi dell’art. 4, n. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il regime di tutela delle zone speciali di conservazione da essa previsto all’art. 6, nn. 2-4, si applica ad un sito non appena quest’ultimo sia stato iscritto, in conformità dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell’elenco dei siti se... _OMISSIS_ ... siti di importanza comunitaria, così come adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 21 del detto testo normativo.

Il fatto che, ai sensi dell’allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva, tutti i siti ospitanti tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, individuati dagli Stati membri nell’ambito della fase 1 del medesimo allegato, siano considerati come siti di importanza comunitaria, non è tale da rendere applicabile, per quanto riguarda questi ultimi, il regime di tutela previsto dall’art. 6, nn. 2-4, della direttiva prima che essi figurino, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di quest’ultima, nell’elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione. [1]

Ultimo dato che viene richiamato ai fini definitori, è quello relativo alle persone giuridiche da considerare destinatarie delle previsioni incriminatrici.

A tal fine, vi... _OMISSIS_ ...o;qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche».

L’attuazione della direttiva

Il termine fissato per la trasposizione nel diritto interno degli Stati membri della direttiva 2008/99/CE è scaduto il 26 dicembre del 2010; quello relativo all’attuazione della direttiva 2005/35/CE, poi sostituita dalla direttiva 2009/123/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi, è spirato il 16 novembre 2010.


La Commissione europea ha preso atto che 10 Stati membri (Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia) non hanno adottato disposizioni attuative della direttiva 2008/99/CE, e che 8 Stati ( Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Italia, Lituania, Portogallo, Romania e Slova... _OMISSIS_ ...no, invece, attuato la direttiva 2009/123/CE.

Conseguentemente, è stato imposto agli Stati inadempienti l’ulteriore termine di due mesi a decorrere dal 16 giugno 2011 per portare a compimento l’adeguamento del diritto interno, pena il deferimento innanzi alla Corte Europea di Giustizia, ai sensi degli artt. 226-228 del Trattato.

L’attuazione della direttiva da parte del legislatore italiano: La legge 4 giugno 2010, nr. 96 (“Legge Comunitaria 2009”) Con legge 4 giugno 2010, nr. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee –Legge Comunitaria 2009”, è stata conferita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi.

I principi ed i criteri direttivi... _OMISSIS_ ... Governo doveva attenersi nell’adozione di uno o più decreti legislativi delegati – sono fissati, con riferimento alle fattispecie criminose da introdurre, nell’art. 2 della predetta legge delega.

In particolare, viene disposto che:

«(…) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti.

In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o... _OMISSIS_ ...rsquo;interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace.

La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.

Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, com... _OMISSIS_ ...e impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.

Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; (…)»

In relazione, poi, alla responsabilità delle persone giuridiche, il Governo viene delegato a:
introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE; ... _OMISSIS_ ... prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.