REATI AMBIENTALI EDILIZI

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Natura dei reati paesaggistico-ambientali (art. 181 D.Lgs. 42/2004)

L’art. 181 D.Lgs. 42/2004, insieme all’art. 734 c.p., costituisce la norma fondamentale del sistema normativo posto a protezione dei beni paesaggistici e ambientali. Ai sensi del comma 1 dell’articolo succitato, ‹‹chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’art. 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380››.

La sanatoria paesaggistica e l'estinzione del reato edilizio

Il principio generale per il quale l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi è stato derogato a seguito della L.308/2004. È stata introdotta, infatti, la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all’esito della quale non si applicano le sanzioni penali stabilite penali stabilite per il reato ex art.181 D.Lgs.42/2004

La direttiva 2008/99/CE: la tutela penale dell'ambiente nella Comunità europea

La direttiva 2008/99 rappresenta il punto di arrivo dell'articolato percorso compiuto dalle istituzioni comunitarie, diretto ad innalzare il livello di tutela all’ambiente. Più di duecento direttive risultano attualmente vigenti in materia, confermando che l’ambiente è il settore nel quale il legislatore comunitario è più prolifico; significativa è la frequenza legislativa concorrente con la quale vengono inflitte sanzioni agli Stati membri per il mancato recepimento delle norme comunitarie.

Finalità e contenuto della direttiva comunitaria 2008/99/CE

Obiettivo della direttiva è dare effettività alla protezione dell’ambiente, dal momento che l’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente; obiettivo che può raggiungersi mediante la disponibilità di sanzioni penali, indice di riprovazione sociale

Fattispecie incriminatrici: la nozione di rifiuto

Tra gli elementi normativi secondo cui la direttiva reputa necessario dettare le definizioni, non è, tuttavia, dato rinvenire la nozione di rifiuto. Questa è definita dalla direttiva comunitaria 91/156/CEE, che ha modificato la direttiva 75/442/CEE. Ai sensi della direttiva sopra menzionata, si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I della citata direttiva e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

Direttiva comunitaria 2008/99/CE: attuazione e recepimento

Con legge 96/2010, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee –Legge Comunitaria 2009”, è stata conferita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi. I principi ed i criteri direttivi sono fissati, con riferimento alle fattispecie criminose da introdurre, nell’art.2 della predetta legge delega

La tutela penale dell'ambiente: Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

La scelta di fondo che ha animato il legislatore delegato è stata quella di ritenere la direttiva 2008/99/CE bisognevole solo in minima parte di attuazione, essendo già presenti nel sistema penale italiano fattispecie criminose a tutela dei beni-interessi evocati nella citata direttiva. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo delegato, vengono, infatti, richiamati le disposizioni normative che contengono reati che possono considerarsi già attuativi delle disposizioni comunitarie.

La responsabilità delle persone giuridiche da reati ambientali

La responsabilità delle persone giuridiche per reati ambientali non è tema nuovo per il nostro ordinamento. Se ne trova traccia già nella l.300/2000 con cui lo Stato italiano ratifica e dà esecuzione alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee alla Convenzione sulla lotta contro la corruzione in cui sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’UE e alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri