SINDACATO

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I diritti di informazione e consultazione sindacale

La materia dei diritti sindacali trova, già prima della promulgazione dello Statuto dei lavoratori, una regolamentazione contrattuale ed in esso trova conferma. In particolare rilevanti risultano i diritti di informazione e consultazione sindacale: grazie al loro esercizio le oo.ss. hanno la possibilità di partecipare attivamente anche alla gestione dell’impresa in fasi delicate, e di incidere ancora una volta quindi sullo svolgersi dei singoli rapporti di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

L’istituto della Cassa Integrazione non presenta configurazione unitaria, differenziandosi in interventi di tipo ordinario e straordinario, ma mira in entrambi i casi a garantire mediante un intervento erogatorio da parte dello Stato la conservazione del rapporto di lavoro e la percezione del reddito da parte del lavoratore a fronte di riduzioni temporanee e quantitative della normale attività produttiva o di trasformazioni qualitative dell’attività industriale.

L'assistenza al singolo lavoratore nei procedimenti disciplinari

La violazione da parte del soggetto lavoratore subordinato di obblighi specifici di natura contrattuale legittima il datore di lavoro ad esercitare il proprio potere disciplinare adottando provvedimenti sanzionatori che nei casi più gravi possono arrivare sino al licenziamento. Fonte normativa primaria nel nostro ordinamento di questo potere è l’art. 2106 c.c. sceglie di regolare in maniera specifica l’inadempimento dell’obbligo contrattuale in questo caso specifico.

L'assistenza al singolo lavoratore nei trattamenti discriminatori

Il luogo di lavoro è storicamente teatro di trattamenti differenziati che possono risultare più o meno giustificati. Sono molteplici i casi in cui non vi sono ragioni, legate alla natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, che fondino il differente trattamento, e la risposta dell’ordinamento e delle parti sociali si individua nell’apposizione di alcuni limiti ai poteri del datore di lavoro.

L'assistenza al singolo lavoratore nell'impugnazione del licenziamento

Il lavoratore che contesti la legittimità del licenziamento intimatogli ha l’onere di impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione a pena di decadenza. Egli potrà rivolgersi al sindacato, che gli fornirà assistenza in tutte le fasi del procedimento e soprattutto gli strumenti per valutare quale via sia più opportuno intraprendere e se effettivamente le sue pretese abbiano un fondamento.

L'assistenza al singolo lavoratore per le dimissioni e la risoluzione consensuale

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto anche dal lavoratore che manifesta la sua volontà mediante una dichiarazione unilaterale e recettizia, le dimissioni. Sul punto vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale quella scritta. In quest'ultimo caso le dimissioni rassegnate oralmente sono invalide per difetto della forma ad substantiam.

Le procedure conciliative e arbitrato

L’art. 410, co.1 c.p.c. come modificato dal c.d.collegato lavoro stabilisce che chi intende agire in giudizio per controversie relative ai rapporti previsti dall'art. 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione è dunque un passaggio ora solo eventuale che l’azione giudiziale e va esperito secondo forme stabilite nelle sedi fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Questa figura, introdotta ufficialmente con il d.lgs. n. 626/1994, è attualmente delineata in maniera dettagliata dal d.lgs. n. 81/2008, parzialmente modificato dal d.lgs. n. 106/2009. Tramite essa i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso un meccanismo procedimentale che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro in ossequio al cd. modello partecipativo.

Il contratto di lavoro collettivo ed individuale

Attualmente il contratto collettivo aziendale ha efficacia generale per tutto il personale e per tutte le associazioni firmatarie presenti in azienda in caso di approvazione a maggioranza, per quanto concerne le parti economiche e normative.

Il sindacato all'interno dell'impresa: R.S.A. e R.S.U.

Fondamentale per la rappresentanza dei lavoratori in azienda è lo Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) che si propone, attraverso la sua duplice anima «costituzionale» e «promozionale», di garantire libertà e dignità ai lavoratori, non soltanto riconoscendo ed esplicitando il contenuto di questi diritti fondamentali, ma anche, e soprattutto, cercando di renderli effettivi attraverso la presenza del sindacato in azienda e vietando, al contrario, ogni attività antisindacale.