Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

L’istituto della Cassa Integrazione non presenta configurazione unitaria, differenziandosi in interventi di tipo ordinario e straordinario, ma mira in entrambi i casi a garantire mediante un intervento erogatorio da parte dello Stato la conservazione del rapporto di lavoro e la percezione del reddito da parte del lavoratore a fronte di riduzioni temporanee e quantitative della normale attività produttiva o di trasformazioni qualitative dell’attività industriale.

In particolare il ricorso alla C.i.g. presuppone una temporanea interruzione dell’attività dell’impresa ed è preordinato a sostenere quest’ultima in vista del ripristino della condizione produttiva a breve scadenza. La C.i.g.s. invece è collocabile in situazioni di crisi di lunga durata e dall’esito incerto. Certamente novità in materia verranno introdotte con i decreti delegati a seguito della l. n. 183/2014 che sul punto impone una riforma ed in particolare che la cassa integrazione non venga riconosciuta nei casi di cessazione dell’attività aziendale.

La prima ipotesi ricorre quindi quando situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori o situazioni temporanee di mercato vadano ad incidere sull’attività produttiva delle imprese qualora esista la certezza della reimmissione dei lavoratori sospesi nell’attività lavorativa.

Si applica al settore industriale e vi rientrano anche le imprese che operano lavorazioni accessorie non industriali connesse direttamente all’attività industriale, alle cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività similari a quelle industriali e quelle che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato), alle industrie boschive, forestali e del tabacco, alle imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica, aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi, alle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato, imprese addette agli impianti elettrici e telefonici, alle imprese addette all’armamento ferroviario.

Apposita disciplina è prevista per il settore dell’edilizia (l. n. 77/1963) ed estesa con l. n. 14/1970 alle aziende artigiane operanti in detto settore nonché (l. n. 1058/1971) alle imprese industriali ed artigiane operanti nel settore lapideo.
Possono beneficiarne i lavoratori subordinati appartenenti alle categorie degli operai, degli impiegati e dei quadri, assunti a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale o in prova, ai soci e dipendenti delle cooperative di cui sopra, agli addetti alle lavorazioni stagionali, nonché ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore, i lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito(la prestazione sarà divisa in base alle disposizioni del contratto di lavoro).

La procedura che dev’essere avviata dall’impresa che intenda accedere ai trattamenti di integrazione salariale si svolge quindi in due fasi distinte: una fase di informazione e consultazione sindacale ed una successiva di richiesta all’INPS (di cui la prima è presupposto necessario).

Concentrandoci in questa sede, per ovvie ragioni, sulla prima fase l’art. 5 della l. n. 164/1975, differenzia a seconda della causa che ha provocato la contrazione o sospensione dell’attività produttiva:
- nelle ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili e indifferibili il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle rsu, o in mancanza alle oo.ss. più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della sospensione o della contrazione ed il numero di lavoratori coinvolti; qualora la sospensione o la riduzione di orario superi le 16 ore settimanali queste entro 3 giorni possono richiedere l’effettuazione di un esame congiunto da esaurirsi entro i 5 giorni successivi in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro;
- in tutte le altre ipotesi tale comunicazione deve essere preventiva e comprendere anche le cause di tale sospensione/contrazione nonché i criteri di scelta dei lavoratori interessati. Le rappresentanze sindacali possono quindi richiedere l’effettuazione di un esame congiunto della situazione in ordine ai problemi relativi alla tutela dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa e la procedura dovrà esaurirsi entro 25 giorni (10 per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti).

Per quanto concerne la Cassa integrazione straordinaria si è già accennato come in questo caso l’intervento sia volto a far fronte a situazioni di tipo strutturale destinate a durare nel tempo quali: ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, crisi aziendale, procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

Beneficiari di tale intervento possono essere le imprese che alle proprie dipendenze hanno almeno 15 dipendenti (o li avevano nei 6 mesi precedenti al richiesto intervento, ai sensi dell’art. 1, co.1, l. n. 223/1991) ed appartengono alle seguenti categorie: aziende industriali (comprese quelle del settore edile e lapideo) e artigiane che rispondano a determinati requisiti, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia, editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 35 l.n. 416/1981), indipendentemente dal requisito numerico, imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupino più di 50 dipendenti, imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti, imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti, cooperative agricole e loro consorzi che trasformino, manipolino e commercializzino prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 l. n. 240/1984), settori ausiliari connessi e complementari delle Ferrovie dello Stato ed i comparti sella produzione manutenzione del materiale rotabile (art. 25 l. n. 412/1991), imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto impegnate nei processi di ristrutturazione e riconversione produttiva.

Anche in questo caso alla richiesta di concessione è propedeutica una fase di informazione e consultazione sindacale. Il datore di lavoro deve darne tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

Entro 3 giorni dalla predetta comunicazione il datore di lavoro o gli organismi sindacali presentano la domanda di esame congiunto sulla situazione aziendale all'Ufficio competente individuato dalla Regione in cui sono ubicate le unità interessate alla C.i.g.s. se l'intervento interessa una sola regione o al Ministero del lavoro (Direzione generale rapporti di lavoro) se l'intervento riguarda unità produttive ubicate in più regioni. In entrambi i casi verrà comunque acquisito il parere delle Regioni interessate.

L'esame congiunto si svolge con la presenza delle organizzazioni sindacali e dei funzionari delle Direzioni territoriale del lavoro o del Ministero del lavoro a seconda dei casi e si pone l'obiettivo di verificare il programma che l'impresa intende svolgere, la durata, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure previste per la gestione di esuberi, i criteri per individuare i lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione. Se la rotazione non viene adottata [Omissis - versione integrale presente nel testo].

Tutta la predetta procedura sindacale deve esaurirsi entro25 giorni dalla richiesta di esame congiunto per le imprese con più di 50 dipendenti, 10 per le imprese che occupino fino a 50 dipendenti.

La procedura di consultazione imposta al datore di lavoro sebbene non comporti l’obbligo di giungere ad un accordo può portare alla stipula di atti negoziali e integrativi delle intese di legge, con le quali il sindacato può modulare il potere unilaterale del datore di lavoro.

L’irregolarità o la mancanza di tale procedura comporta l’illegittimità della C.i.g. con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto alla retribuzione per i periodi di sospensione oltre ad integrare i presupposti della condotta antisindacale.
L’accordo eventualmente raggiunto obbliga il datore di lavoro nei confronti delle oo.ss. stipulanti per quanto concerne la parte obbligatoria ma può prevedere anche clausole di natura normativa a favore dei lavoratori dalle quali deriva un diritto soggettivo alla rioccupazione.

Tali diritti soggettivi sono azionabili dai singoli lavoratori, anche se non iscritti alsindacato stipulante.
Le clausole possono riguardare la durata massima del periodo di sospensione dal lavoro, ed obbligano il datore di lavoro, una volta trascorso il termine previsto, a riammettere in servizio i lavoratori sospesi e collocati in C.i.g.

Il lavoratore sospeso in C.i.g.o. o in C.i.g.s. che ritenesse illegittimo il provvedimento, deve immediatamente impugnarlo con lettera raccomandata con avviso di ricevuta, offrendo la prestazione lavorativa e rivendicando la differenzafra la sua normale retribuzione e l’indennità di cassa integrazione, rivolgendosi ad un Ufficio sindacale, o ad uno studio legale (portando con sé la comunicazione di avvio della procedura di C.i.g.,l’accordo sindacale o verbale di mancato accordo, la comunicazione individuale di collocazione in C.i.g., le buste paga del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario e del periodo precedente all’intervento della C.i.g.).