Contraffazione e vendita di prodotti con segni mendaci

Ulteriori problemi comporta la distinzione tra la disposizione di cui all’art 473 c.p. e quella dell’art. 517 c.p. [1]; anche quest’ultima norma è stata ritoccata dall’intervento novellatore della L. 99/2009, che si è limitata peraltro a rendere la sanzione più severa elevando la pena massima (prima prevista in un anno di reclusione) sino a due anni, ma lasciando invariata la congiunta pena pecuniaria, che resta quella della multa fino a 20.000 euro.

La citata legge ha però introdotto gli artt. 517-ter [2], 517-quater e 517-quinquies c.p. che ampliano e completano, nel codice penale, la tutela della proprietà industriale.

In sostanza la differenza tra le due fattispecie, anche secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza [3], risiede nel fatto che ai fini dell’art. 473 c.p. deve ricorrere l’effettiva contraffazione o modificazione del marchio, regolarmente registrato, della merce, ment... _OMISSIS_ ...uo;art. 517, che ha carattere sussidiario, si accontenta della mera similitudine di marchi, o segni distintivi, anche non registrati, purché idonea a trarre in inganno l’acquirente.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche posto in luce che le due norme tutelano rispettivamente, l’art 473 c.p. la fede pubblica contro l’attività di contraffazione del marchio; l’art. 517 c.p. la garanzia dell’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. L’art. 517 c.p. infatti, prescinde dalla falsità limitandosi a valorizzare la equivocità dei contrassegni e dei marchi, illegittimamente usati, in modo da provocare confusione nel consumatore medio [4].

Ed allora, è chiaro che gli artt. 473 e 474 c.p., rafforzano la normativa extrapenale posta a tutela dei marchi da alterazioni o falsificazioni (e successiva commercializzazione) da parte di soggetti che compiono una s... _OMISSIS_ ...falso materiale” sul bene oggetto di proprietà industriale; l’interesse tutelato dalla norma, con il quale si configura la punibilità ex art. 473 e 474 c.p. si configura tuttavia solo allorquando il marchio sia registrato o riconosciuto in base alle norme interne od alle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Diversa è invece la sfera giuridica tutelata dal delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 c.p.. Tale fattispecie, infatti, mira a colpire condotte tipiche di falsità ideologica, punisce cioè l’utilizzazione di marchi mendaci, vale a dire di quei marchi che, senza costituire in senso stretto copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto sono idonei ad indurre in errore i consumatori [5].

Inoltre, per l’integrazione della fattispecie, non occorre nemmeno ch... _OMISSIS_ ...itato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale [6].

Tale principio è consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità come dimostra anche la recente sentenza della V Sezione penale n. 15069 del 18 marzo 2011, in cui si è ribadito che ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 473 c.p. è decisiva la riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, mentre per il reato di cui all’art. 517 è sufficiente la mera imitazione del marchio, anche non registrato, purché idonea a trarre in inganno l’acquirente [7].

Nel caso specifico i giudici di Piazza Cavour hanno cassato una sentenza della Corte d’appello di Firenze, con cui si era ricondotto nell’alveo dell’art. 473 c.p. la realizzazione di una serie di articoli di pelletteria recanti l’apparente marchio “Adidas”, tuttavia caratterizzato, anziché dalla pedis... _OMISSIS_ ...e del trifoglio a tre punte, dalla presenza di quattro o cinque punte. Simile differenziazione, applicano i principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità, fa si che il marchio contraffatto non sia idoneo a fare falsamente apparire quei prodotti come provenienti dalla società “Adidas”, ma sia comunque sufficiente a costituirne un’imitazione, capace di trarre in inganno l’acquirente.

L’esatta individuazione dei confini (che restano comunque labili) tra i vari delitti in esame, inoltre, deve fondarsi sul dato testuale delle disposizioni, da cui si ricavano elementi utili per individuare i diversi interessi protetti dalla norma.

Infatti, da un’attenta lettura dell’art. 517 c.p., si rileva come l’attitudine ingannatoria nei confronti della generalità dei consumatori rappresenti il vero disvalore del fatto tipico; ed è quindi il pubblico indistinto dei consumatori a venire in rilievo, esat... _OMISSIS_ ...cade nel delitto di frode in commercio.

Ad avvalorare tale tesi, vi è anche la Relazione Ministeriale al Codice penale, ove testualmente si afferma che «non sono le ditte produttrici ad essere tutelate, sebbene la massa degli acquirenti contro gli inganni perpetrati col facile mezzo di mendaci contrassegni dei prodotti».

Ha ribadito la diversità strutturale e di ratio tra i delitti ora esaminati anche una recente pronuncia della Suprema Cassazione: «Mentre, secondo il costante indirizzo dottrinario e giurisprudenziale, le fattispecie penali previste dall’art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) e art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi) esigono la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale,... _OMISSIS_ ...ersi confondere con il marchio originario o con il segno distintivo) [8], la fattispecie prevista dall’art. 517 c.p. prescinde, oltre che dall’esistenza di un marchio registrato, dalla falsità dello stesso, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni» [9].

Come mero dato storico si ricorda però la sentenza n. 4066/1997 della Terza Sezione Penale della Suprema Corte che, giudicando in materia, affermò un principio che è stato oggetto di unanime critica vista la sua eccentricità. Si trattava di un ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste avverso una sentenza di assoluzione emessa dal Pretore di Trieste, con cui si denunciava la violazione dell’art. 517 c.p., «perché la tutela del bene giuridico non riguarda soltanto il moment... _OMISSIS_ ...e del bene dall’ambulante al suo diretto immediato acquirente, ma comprende, trattandosi di un reato di pericolo presunto, anche i momenti successivi della sua circolazione, non potendosi escludere che pervenga a terzi meno appariscenti dell’ambulante extracomunitario ed in grado di esibirlo con maggiore credibilità».

Ebbene in questo caso la Corte di legittimità argomentò il rigetto del ricorso del PG, ritenendo non configurabile il reato, in quanto la grossolanità della contraffazione e la personalità dell’agente (!), erano tali da non poter convincere l’acquirente medio, circa la genuinità del prodotto acquistato. La responsabilità è stata in altre parole esclusa, in base all’assunto che «il detentore era un cittadino extracomunitario, che comunemente non gode di fiducia da parte di eventuali acquirenti circa l’originalità dei prodotti offerti». Ma fortunatamente, come detto, questa sentenza è rimas... _OMISSIS_ ...isolato.

Volendo ora procedere ad una disamina della fattispecie, in primo luogo occorre notare, sul fronte dei potenziali soggetti attivi, come il reato rientri nella categoria dei reati comuni. Pertanto, non è solo l’imprenditore a poter porre in essere tali condotte, ma anche i collaboratori di costui, che potranno rispondere sia a titolo di concorso, quando abbiano cooperato consapevolmente con l’imprenditore, sia a titolo autonomo, quando abbiano agito su loro esclusiva iniziativa [10].

Tale indicazione potrà avere rilievo anche quando le aziende dovranno inquadrare tale reato nel sistema di gestione e controllo realizzato ai fini di prevenzione del rischio di reato ex D.Lgs. 231/01. Ciò perché le condotte descritte dalla norma potranno essere commesse sia da soggetti apicali sia dai sottoposti, e risulterà quindi necessario scandagliare a più ampio spettro le possibili funzioni “a rischio”, con controlli s... _OMISSIS_ ...iera produttiva [11].