Altri strumenti internazionali in materia di riciclaggio

Si è già detto che il Secondo protocollo non è certamente l’unico strumento giuridico internazionale o sovranazionale ad occuparsi di riciclaggio; anzi, come si è già osservato a proposito della corruzione, il suo ambito è piuttosto limitato perché, come detto in apertura, esso riguarda tale reato in quanto condotta che attenta agli interessi finanziari della UE e non in quanto tale, in senso generale.

L’attenzione verso il riciclaggio a livello internazionale è, invece, storicamente, più legata ad una visione che lo considerava un reato collegato ai profitti soprattutto del traffico di stupefacenti, e poi ad un mezzo con cui si finanzia il terrorismo internazionale.

Per questo, la Unione Europea aveva previsto fin dal 1991 una direttiva specifica [4] sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, con particolare riferimento al traffico di stupefacenti, come reci... _OMISSIS_ ...nte lo stesso preambolo della Direttiva [5]. Tale direttiva fu modificata nel 2001 [6], ma ancora nel 2005, come accennato sopra, la Unione Europea ha adottato una Terza Direttiva [7] per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

In sintesi, si può dire che da una nozione originaria di riciclaggio come condotta collegata ai proventi del traffico illecito di droga, lo stesso è stato poi collegato anche a reati gravi in generale, commessi da organizzazioni criminali composte da più di due persone, ma anche espressamente alla frode e alla corruzione.

La normativa europea sopra citata si occupa anche di prevenire il riciclaggio con obblighi di segnalazione di operazioni sospette in carico a specifici soggetti che, in ragione della loro attività, hanno a che fare abitualmente con operazioni finanziarie e flussi di denaro, quali in primo luogo, ovviamente, istituti di credito e istituzioni finanziarie, ma anche ... _OMISSIS_ ...età, esperti contabili e fiscali, agenti immobiliari, notai e liberi professionisti in settori giuridico–economici con riferimento ad alcune operazioni specifiche.

Al di fuori della Unione Europea, vi è sempre stata una notevole attenzione, in particolare negli ultimi vent’anni verso la prevenzione e repressione del riciclaggio, nell’ottica sopra detta, e cioè di reato che serviva per assicurare i proventi del traffico illecito internazionale di droga prima e per finanziarie il terrorismo poi.

A conferma di ciò, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988 [8] (c.d. Convenzione di Vienna), all’art. 3 prevede la necessità per ogni Stato che vi aderisca di prevedere come reato le condotte di “conversione o trasferimento di beni” commesse con la consapevolezza che gli stessi provengano da tutta una serie di condotte connesse al traffico di stupe... _OMISSIS_ ...allo scopo di dissimulare o di contraffare l’origine illecita di detti beni».

Importantissima è poi stata la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio (c.d. Convenzione di Strasburgo) del 1990 [9]. La stessa è una convenzione che tende a disciplinare in maniera completa la materia, non solo allargando il concetto di riciclaggio, ma prevedendo norma specifiche sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia, nonché sul sequestro dei beni e la confisca.

La stessa è stata attuata in Italia con la legge 9 agosto 1993 n. 328 [10] con cui, tra le altre cose, sono stati modificati gli artt. 648-bis e 648-ter c.p. nella loro versione attuale. In base ad essa, il reato presupposto del riciclaggio è ora qualsiasi “delitto non colposo”, e la condotta di riciclaggio non consiste solo nel sostituire o trasferire il denaro o altre utilità provenienti dal delitto presupposto, ma anche nel compiere operazioni ... _OMISSIS_ ...are l’accertamento della loro provenienza delittuosa.

Anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 [11], la c.d. Convenzione di Palermo, si occupa di riciclaggio prevedendo una nozione molto ampia dello stesso all’art. 6, ma prevedendo, all’art. 7, che ogni Stato aderente alla Convenzione istituisca specifici organismi per analizzare preventivamente operazioni sospette, nonché per indagare e reprimere il riciclaggio, auspicando per questo uno scambio di informazioni con le autorità di altri Stati Membri della Convenzione.

Come si è già ricordato, la Convenzione è stata attuata dall’Italia con la legge 146/2006 [12].

A livello internazionale, peraltro, esiste un organismo che ha lo scopo di analizzare i metodi più efficaci per combattere il riciclaggio. Si tratta del Gruppo di Azione Finanziaria sul Riciclaggio (FATF nella sigla inglese e GAFI in que... _OMISSIS_ ...istituito nel 1989 in occasione del Vertice dei G-7 che si svolse quell’anno a Parigi. Si tratta di un organismo intergovernativo il cui scopo è lo sviluppo e la promozione di politiche nazionali e internazionali per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo [13].

Tale organismo non ha alcun potere legislativo diretto, ma fornisce indicazioni che possono poi essere tradotte o in leggi, o in decisioni politiche ed operative a livello dei singoli Stati nazionali. È, come si dice con efficace espressione inglese difficilmente traducibile in altre lingue in un modo che ne esprima lo stesso spirito, un “policy-making body”.

Tali indicazioni sono contenute in un documento, un rapporto, che racchiude “Quaranta Raccomandazioni” contro il riciclaggio, emesse per la prima volta nel 1990, riviste nel 1996 e infine nel 2003.

Nel preambolo della versione del 2003 si precisa che le 40 Raccoman... _OMISSIS_ ...unta alla Otto Speciali Raccomandazioni sul Finanziamento del Terrorismo forniscono ora una quadro completo di misure per combattere tali fenomeni, pur nella diversità dei sistemi giuridici dei vari Stati che vi aderiscono.

Esse sono misure di base, minime, che forniscono una base comune a tutti gli Stati, i quali poi possono ovviamente completarle con misure interne nazionali, senza però mai scendere al di sotto degli standard previsti nel rapporto.