La Corte ha affermato all’unanimità che, pur senza sottovalutare le gravi difficoltà che gli Stati incontrano nel proteggere le rispettive comunità dagli attacchi terroristici, la protezione accordata deve essere assoluta, con il conseguente divieto di espellere o estradare chiunque corra il rischio, nel paese di ricezione, di essere sottoposto a trattamenti inumani: indipendentemente, quindi, dalla gravità della eventuale condotta delittuosa tenuta dal soggetto espulso e dalla sua pericolosità