IMMIGRAZIONE

Stai vedendo 14-24 di 40 risultati

L'attribuzione della cittadinanza italiana agli stranieri

L’Italia è uno dei Paesi che, in ambito europeo, ha la normativa più severa per l’attribuzione della cittadinanza agli stranieri. Tale normativa — principalmente dettata dalla legge91/1992 — è fondata sullo jus sanguinis, che, in linea generale, comporta l’acquisto della cittadinanza per trasmissione diretta della stessa da parte di madre e/o padre italiani. È invece previsto solo in ipotesi marginali l'acquisto jure soli, in base al quale è cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato

La (differente) normativa per lo straniero europeo e lo straniero non europeo

La nozione di straniero, il solo a cui si applica il T.U immigrazione, è riferita dall’art.1 ai “cittadini di Stati non appartenenti all’UE e agli apolidi”. Ai cittadini europei ed ai loro familiari si applica, invece, la direttiva 2004/38/CE, sebbene questa riguardi formalmente la libertà di circolazione. L’art.23 del d.lgs.30/2007 prevede l’applicazione delle disposizioni del d.lgs. di recepimento sulla libertà di circolazione anche ai familiari dei cittadini italiani, solo se più favorevole

La disapplicazione dell’art. 14 co. 5-ter e quater d.lgs. 286/98

Il problema dell’impatto della direttiva 2008/115/CE sul vigente diritto penale dell’immigrazione è nato dal fatto che il suo termine di attuazione è scaduto il 24 dicembre 2010. Poiché il legislatore italiano non ha apportato le indispensabili modifiche al T.U. dell’immigrazione entro tale termine, i giudici hanno dovuto affrontare il problema se dare direttamente attuazione a tutte le norme della direttiva dotate eventualmente di effetto diretto: con pesanti conseguenze sulla normativa interna

Gli interventi in attuazione della direttiva 2004/38/CE e della direttiva 2008/115/CE

Per adeguarsi all’invito formulato all’Italia dalle Istituzioni europee a rendere più completa la normativa di recepimento della direttiva 2004/38, il legislatore italiano ha approvato il decreto legge 89/201. Per i cittadini dell’Unione la nuova disciplina introduce alcune modifiche relative alle condizioni di fruizione del diritto all’ingresso e soggiorno di loro partner e familiari. Sono state poi apportate modifiche alle formalità amministrative richieste tra cui l'autosufficienza economica

L'espulsione amministrativa e le modalità di esecuzione

Modifica in maniera significativa la disciplina dell’espulsione amministrativa contenuta nel TUS. Viene infatti precisato che il provvedimento è adottato dal prefetto caso per caso, e che l’espulsione non può essere disposta o eseguita coattivamente nei confronti dello straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione sorpreso all’uscita dal territorio nazionale ai controlli di frontiera. Formalmente la “partenza volontaria” deve essere considerata, la modalità ordinaria di rimpatrio

Modalità di esecuzione dell'espulsione

La nuova disciplina ha riscritto il sistema di incriminazioni riservando la competenza al giudice di pace e disegnando un apparato sanzionatorio modulato sulle varie fasi della procedura di espulsione, caratterizzato dalla previsione esclusiva della pena pecuniaria. Il mantenimento della natura delittuosa delle fattispecie va ricercato nella volontà del legislatore di riservare l'applicabilità dell'espulsione da parte del giudice penale quale sanzione alternativa o sostitutiva alla detenzione

Diritto di asilo, rifugio e protezione umanitaria

Il diritto d'asilo è definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come «diritto di cercare e di godere in altri paesi protezione dalle persecuzioni, non invocabile, però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite». Nella Costituzione si legge invece che «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, ha diritto d’asilo in Italia»

La dichiarazione di Berlino: immigrazione, diritto di asilo, protezione temporanea

Con la dichiarazione di Berlino, l’UE ha ribadito che tra le priorità della politica interna degli Stati aderenti vi è la lotta a terrorismo, criminalità organizzata ed immigrazione illegale. Nello stesso contesto è stato riaffermato che questi fenomeni criminali saranno affrontati nel rispetto dei principi di libertà e dei diritti civili. Il Trattato di Lisbona ha previsto una politica comune in materia di protezione temporanea attraverso la definizione di un sistema europeo comune di asilo

La giurisprudenza della CEDU sul diritto di asilo

La Corte ha affermato all’unanimità che, pur senza sottovalutare le gravi difficoltà che gli Stati incontrano nel proteggere le rispettive comunità dagli attacchi terroristici, la protezione accordata deve essere assoluta, con il conseguente divieto di espellere o estradare chiunque corra il rischio, nel paese di ricezione, di essere sottoposto a trattamenti inumani: indipendentemente, quindi, dalla gravità della eventuale condotta delittuosa tenuta dal soggetto espulso e dalla sua pericolosità

Aspetti procedimentali delle domande di protezione internazionale

Gli aspetti procedimentali delle domande di protezione internazionale finalizzate all’ottenimento degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria, nonché le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti, sono stati disciplinati – sempre in attuazione di una direttiva comunitaria – dal d.lgs.25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)

Ancora sul “decreto procedure” n.25 del 2008

Il “decreto procedure” 25/2008, dopo aver esplicitato la finalità di stabilire forme e tempi per l’esame della domanda di protezione internazionale presentate dagli “stranieri” e per la revoca e la cassazione degli status in precedenza riconosciuti, afferma che per “domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda” deve intendersi la domanda presentata secondo le procedure previste dal decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria

Testo Unico sull'immigrazione: cittadinanza, residenza, estradizione

La legge 91/1992, in materia di cittadinanza, pone tra i requisiti per l’acquisto il carattere legale della residenza. La nozione di residenza è stata in genere intesa come residenza anagrafica, mutuando tale interpretazione dall’art.1 del d.p.r. n.572 del 1993, ove la residenza legale è definita come condizione dello straniero che ha assolto ai necessari oneri anagrafici. In questo caso l’iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo diviene requisito per l’acquisto di cittadinanza

Pagina 2 di 4 2