IMMIGRAZIONE

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Reati relativi alla tratta di esseri umani e reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

In ambito internazionale l’elemento distintivo dell’area di applicazione dei Protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti, è fondato sul consenso della vittima all’espatrio: estorto o viziato, in concreto od in via presuntiva, nel Protocollo contro la tratta di persone; sussistente nel Protocollo contro il traffico di migranti. Tale discrimine orienta in larga misura il rapporto tra i delitti e l'art.12 del d.lgs.286/1998

La Decisione Quadro 2002/629/GAI: la lotta alla tratta degli esseri umani

Immigrazione e trattamento dei migranti rappresentano senza dubbio uno dei regimi giuridici di maggiore complessità con cui l’interprete e l’operatore devono misurarsi. Tale complessità risiede in due ordini di ragioni: da un lato, l’immigrazione è un fenomeno intrecciato con profili di tipo giuridico, economico e sociale, che rendono le questioni in gioco controverse; dall'altra si sovrappongono, si integrano e competono tra loro fonti normative diverse, internazionali, europee e nazionali

Lotta alla tratta degli esseri umani: la distinzione tra smuggling e trafficking

Nel traffico dei migranti (smuggling) il soggetto criminale svolge una funzione assimilabile a quella di una agenzia che offre un servizio di trasporto disinteressandosi completamente del futuro della persona trasportata. All’opposto, nella tratta degli esseri umani (trafficking), di norma, non vi è alcuna pattuizione tra criminale e vittima ed il destino della “merce” ha una rilevanza fondamentale per il trafficante, poiché i reali guadagni derivano dal futuro impiego che il criminale ne farà

La tratta di esseri umani ed il traffico di migranti nella normativa ONU

Le misure introdotte con la Convenzione ed i Protocolli sono estremamente ampie. Tra queste si richiamano, solo per citare le più rilevanti, l’obbligo di criminalizzare i delitti individuati nei testi normativi; l’attuazione di misure di prevenzione; l’attivazione di meccanismi di tutela delle vittime; la previsione di un efficace sistema di cooperazione al fine di individuare, e punire i responsabili; la previsione del recupero del profitto dei crimini, la reciproca assistenza investigativa

Lotta al traffico di esseri umani: obiettivi dei protocolli sulla tratta e sul traffico

Gli obiettivi dei due Protocolli sono stabiliti nei rispettivi articoli 2, norme apparentemente simili, ma caratterizzate da diversità di struttura. Gli scopi sono di prevenire e combattere lo smuggling ed il trafficking promuovendo la cooperazione tra gli Stati e, per il solo Protocollo Tratta, tutelare ed assistere le vittime nel pieno rispetto dei loro diritti umani, laddove il Protocollo Migranti, più riduttivamente, afferma "tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico"

La Decisione Quadro 2002/629/GAI: evoluzione del quadro normativo europeo

L’adozione della Decisione Quadro sulla tratta di esseri umani giunge a compimento di un eterogeneo percorso normativo all’interno dell’Unione Europea il cui avvio può collocarsi nell'adozione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. In seguito, nell’ambito del c.d. terzo pilastro, relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, l’U.E. ha sviluppato un approccio globale e pluridisciplinare in materia di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani

La Decisione Quadro 2002/629/GAI: allineamento delle disposizioni legislative degli Stati membri

È stata adottata con l’obiettivo di allineare le disposizioni legislative e normative degli Stati membri per combattere con efficacia la tratta degli esseri umani, nella consapevolezza che un così grave reato richieda necessariamente un approccio globale comune. Con tale atto si persegue l’obiettivo di introdurre su scala europea un quadro di disposizioni comuni per affrontare le questioni di maggior rilevanza delineando, in modo analitico, gli elementi costitutivi delle fattispecie criminose

La Decisione Quadro 2002/629/GAI: la legislazione italiana di recepimento

La Decisione Quadro sulla tratta è stata “recepita” nella legislazione italiana con la l.228/2003 che ha modificato gli artt. 600, 601 e 602 del c.p. ed ha aggiunto all’art. 416 c.p. il comma 6, riguardante i sodalizi criminosi dediti alla commissione di tale tipologia di reati, prevedendo per detta forma associativa un trattamento sanzionatorio più grave. La previsione riferita alla tratta è l’art.601 c.p. la cui rubrica è stata modificata da tratta e commercio di schiavi a tratta di persone

La tratta di persone: sanzioni penali

Le modifiche introdotte dalla legge 228/2003 al codice di procedura penale e ad altre fonti normative rendono il delitto di tratta un vero e proprio reato di criminalità organizzata con conseguente applicazione dello speciale regime del doppio binario previsto per tale tipologia di illeciti. I delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 e 416 comma 6 c.p. sono stati inseriti nell’elenco dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., attribuendone così la competenza alle Procure Distrettuali

Art. 18 del T.U. sull'immigrazione: centralità del ruolo della vittima e le forme di assistenza

È principio condiviso che un efficace sistema di contrasto al traffico degli esseri umani e alla tratta di persone richiede la complementare ed imprescindibile tutela dei diritti umani delle persone trafficate o vittime di tratta. In ambito nazionale l’addentellato normativo a fondamento di tale approccio è facilmente ravvisabile nei principi costituzionali di tutela e valorizzazione dei diritti umani che sanciscono i principi dell’inviolabilità dei diritti dell’uomo oltre ogni diseguaglianza

La Direttiva 2011/36/UE e la Decisione Quadro 2002/629/GAI

La Direttiva 2011/36/UE rappresenta la prima direttiva penale dell’UE, adottata sulla base del nuovo contesto normativo definito dal Trattato di Lisbona. È anche l’ultimo di una serie di strumenti introdotti a livello europeo con l’obiettivo di realizzare prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, assicurando al tempo stesso una più efficace protezione dei diritti delle vittime, in linea con quei principi di tutela dei diritti diritti umani e di centralità del ruolo della vittima

La Direttiva 2011/36/UE: il sostegno alle vittime della tratta

L’avvio delle misure di assistenza dovrebbe essere immediato non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei confronti di un soggetto sia stato compiuto uno dei reati relativi alla tratta. Al fine di prestare con sollecitudine l’assistenza, è necessario adottare adeguati meccanismi di identificazione delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno. Le misure di assistenza e sostegno sono fornite se l'interessato ha acconsentito

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