CIRCOLAZIONE STRADALE

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Mancata stipula dell'atto di cessione entro i termini

Per accordo di cessione si intende l’atto contenente la dichiarazione del proprietario di convenire la cessione volontaria del bene. Ha natura obbligatoria e non traslativa: la ditta si obbliga alla stipula dell’atto di cessione volontaria, pena la caducazione degli effetti giuridici dell’accordo. L’atto di cessione si caratterizza invece proprio per l’effetto traslativo del bene: le parti non si limitano a concordare l'indennità ma stipulano un contratto che attua il trasferimento di proprietà

Forma dell’atto di cessione volontaria

Per il negozio di cessione volontaria, alla pari di tutti i contratti stipulati dalla P.A, è richiesta la forma scritta ad substantiam, e ciò vista la natura costitutiva dell’atto che comporta effetti traslativi del bene. Si ritiene generalmente assolta in presenza della dichiarazione di volontà delle parti, stipulata dal legale rappresentante dell’Amministrazione e dall’espropriato. Non è dunque sufficiente che alla dichiarazione del proprietario segua il provvedimento dell’organo competente

Atto di cessione volontaria: utilità, nullità, annullabilità

L’invalidità dell’atto di cessione può articolarsi in nullità ed annullabilità. Riguardo all’invalidità dell’atto di cessione conseguente a vizi od irregolarità commessi dall’espropriante nella fase antecedente alla conclusione dell’atto, è stata affermata la riconducibilità ad ipotesi di annullabilità relativa, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa PA. È stata ritenuta altresì applicabile la disciplina della convalida del contratto, annullabile se stipulato da organo incompetente

La Decisione Quadro 2003/568/GAI: gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9

L’articolo 3 si concentra sulla partecipazione secondaria al reato di corruzione sotto forma di istigazione e favoreggiamento. L’articolo 4 prevede che i reati di corruzione nel settore privato siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 5 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto sia alla corruzione attiva che passiva. L’articolo 6 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le persone giuridiche responsabili di corruzione

Recepimento della Decisione Quadro 2003/568/GAI e cooperazione internazionale

Il quadro che emerge dal Rapporto della Commissione europea ha poche luci e molte ombre. Sul fronte dell’attuazione sono molti gli Stati che segnano il passo, tra cui l’Italia, con alcune norme recepite, altre recepite male o del tutto ignorate, che rendono difficile il contrasto alla corruzione nel settore privato. Per questo la Commissione europea ha adottato anche un pacchetto di misure per fronteggiare la corruzione dopo aver fatto il punto sulla situazione all’interno dei Paesi membri

L'adeguamento dell'Italia agli obblighi comunitari e internazionali contro la corruzione privata

Facendo riferimento più da vicino alla situazione italiana sono evidenti persistenti distonie e frizioni tra gli obblighi assunti in via convenzionale e gli adempimenti interni necessari all’attività di contrasto alla corruzione nel settore privato. In questo contesto assume una particolare rilevanza l’applicazione nell’ordinamento italiano del principio di interpretazione conforme e di quello di specialità, in particolare ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’UE

L'Italia contro la corruzione tra privati: la legge n.300/2000 e successive specificazioni

Di fronte alla multiforme disciplina comunitaria e internazionale si pone il problema dell’incidenza e della sua applicazione a fatti di corruzione con rilevanza interna. La soluzione deve essere trovata caso per caso in base alla disciplina di raccordo presente in ogni specifico strumento normativo. È da escludere ad esempio la possibilità di applicare la Convenzione OCSE e la Convenzione di Palermo perché il contenuto delle loro disposizioni copre fattispecie caratterizzate da internazionalità

La direttiva 2008/99/CE: la tutela penale dell'ambiente nella Comunità europea

La direttiva 2008/99 rappresenta il punto di arrivo dell'articolato percorso compiuto dalle istituzioni comunitarie, diretto ad innalzare il livello di tutela all’ambiente. Più di duecento direttive risultano attualmente vigenti in materia, confermando che l’ambiente è il settore nel quale il legislatore comunitario è più prolifico; significativa è la frequenza legislativa concorrente con la quale vengono inflitte sanzioni agli Stati membri per il mancato recepimento delle norme comunitarie.

Finalità e contenuto della direttiva comunitaria 2008/99/CE

Obiettivo della direttiva è dare effettività alla protezione dell’ambiente, dal momento che l’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente; obiettivo che può raggiungersi mediante la disponibilità di sanzioni penali, indice di riprovazione sociale

Fattispecie incriminatrici: la nozione di rifiuto

Tra gli elementi normativi secondo cui la direttiva reputa necessario dettare le definizioni, non è, tuttavia, dato rinvenire la nozione di rifiuto. Questa è definita dalla direttiva comunitaria 91/156/CEE, che ha modificato la direttiva 75/442/CEE. Ai sensi della direttiva sopra menzionata, si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I della citata direttiva e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

Direttiva comunitaria 2008/99/CE: attuazione e recepimento

Con legge 96/2010, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee –Legge Comunitaria 2009”, è stata conferita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi. I principi ed i criteri direttivi sono fissati, con riferimento alle fattispecie criminose da introdurre, nell’art.2 della predetta legge delega

La tutela penale dell'ambiente: Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

La scelta di fondo che ha animato il legislatore delegato è stata quella di ritenere la direttiva 2008/99/CE bisognevole solo in minima parte di attuazione, essendo già presenti nel sistema penale italiano fattispecie criminose a tutela dei beni-interessi evocati nella citata direttiva. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo delegato, vengono, infatti, richiamati le disposizioni normative che contengono reati che possono considerarsi già attuativi delle disposizioni comunitarie.

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