Sino all'entrata in vigore della L. n. 308 del 15 dicembre 2004 era annessa, alla esecuzione di opere in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, la sanzione della rimessione in pristino ovvero, alternativamente, quella del pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, secondo quanto l’autorità preposta alla tutela del vincolo riteneva più opportuno a protezione dei beni tutelati.