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La responsabilità erariale negli espropri per p.u.

I giudici contabili, grazie alle riforme intervenute negli anni ‘90 del secolo scorso e alla continua opera di ampliamento della loro giurisdizione attuata dalla Corte di Cassazione, si affacciano al nuovo millennio dotati di prerogative prime sconosciute, nonché investiti di un ruolo che li pone in prima linea nella lotta agli sprechi e alla corruzione.

Responsabilità erariale o contabile

è possibile definire la responsabilità erariale come la responsabilità, prevista dall’ordinamento giuridico a carico degli amministratori e dei dipendenti pubblici, e di tutti coloro che sono legati all’amministrazione da un rapporto di servizio, nei confronti dell’erario inteso quale amministrazione patrimoniale-finanziaria dello Stato.

Le questioni attinenti alla natura della responsabilità erariale

Il dibattito esistente in materia vede contrapposti da un lato coloro che riconoscono in capo alla responsabilità amministrativa una natura di tipo civilistico con funzione risarcitoria, e dall’altro coloro che, invece, le riconoscono una natura di tipo sanzionatorio.

Ipotesi tipizzate di responsabilità amministrativa sanzionatoria

Si tratta della previsione da parte del legislatore, spesso tramite disposizioni contenute in leggi finanziarie, di fattispecie di responsabilità amministrativa non generiche, devolute anch’esse alla cognizione del giudice contabile, che vengono sanzionate indipendentemente dal verificarsi o meno di un danno erariale.

Responsabilità erariale e giurisdizione della Corte dei Conti

Mentre le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti sono contemplate, a livello costituzionale, dall’art. 100 della Costituzione, le funzioni giurisdizionali sono previste dall’art. 103, il quale, al comma secondo, prevede che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge».

Aspetti processuali del giudizio di responsabilità

Nel processo di responsabilità amministrativa si assiste ad una «scissione tra la titolarità del diritto alla riparazione del danno (ovvero, la situazione sostanziale che fa capo alla Pubblica amministrazione danneggiata) e la titolarità del potere di far valere tale diritto in giudizio (vale a dire, la legittimazione processuale attribuita al Pubblico Ministero)»

L’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti

Qualora la sentenza emessa dal giudice contabile nei confronti del convenuto sia nel senso della condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno erariale, si pone il problema relativo alle modalità con cui tale sentenza vada eseguita.

Rapporti tra giudizio sulla responsabilità erariale e altri giudizi

L’autonomia, nonché la diversità di piani su cui si muovono, caratterizzano i rapporti esistenti tra il giudizio contabile da un lato, e i giudizi civile, amministrativo e penale dall’altro, nell’ipotesi in cui tali tipologie di giudizi riguardino lo stesso oggetto e lo stesso fatto.

Insindacabilità delle scelte discrezionali dell'amministrazione

L’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994 nell’affermare la natura personale della responsabilità erariale e nel limitarla ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, prevede l’insindacabilità delle scelte discrezionali effettuate dall’amministrazione.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale

Il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Il termine di prescrizione viene fissato, dalla disposizione in parola, in cinque anni «decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso» .

Responsabilità erariale e principio di proporzionalità in materia espropriativa

Numerose sono le situazioni dalle quali nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità, così come accade anche in altri settori in cui la Pubblica Amministrazione esercita le proprie funzioni, può scaturire un danno per il pubblico erario.

Il danno erariale

L’art. 82, comma primo, della legge di Contabilità generale dello Stato dispone, al riguardo, che «l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni un danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo». L’art. 18, comma 1, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato prevede l’obbligo per i dipendenti pubblici di risarcire, l’amministrazione dei «danni derivanti da violazione di obbligo di servizio».

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