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Corte cost.n. 349/2007: la conformizzazione della funzione sociale costituzionale alla CEDU

Esaminando le ricadute prodotte in tema di diritto di proprietà dalla sentenza 349 del 2007, emerge con chiarezza che la giurisprudenza costituzionale che aveva progressivamente legittimato l’occupazione acquisitiva subisce un arresto proprio in dipendenza della giurisprudenza di Strasburgo. La sentenza conteneva l'espresso riconoscimento che l'art 42 Cost, alla luce degli obblighi assunti con la Convenzione, si è arricchito tanto da non giustificare più ciò che prima era ritenuto costituzionale

La proprietà nel diritto dell'Unione europea e la funzione sociale

L'art345 TFUE (ex art 295 TrCE) afferma l’intangibilità del regime di proprietà esistente negli Stati membri. Tale disposizione sembrerebbe lasciare totalmente fuori dall’ambito eurounitario la tutela del diritto dominicale. Ma così non è stato, ad eccezione di qualche opinione dissenziente, se si guarda al diritto vivente della Corte di giustizia che nella sua quotidiana opera di individuazione dei non scritti principi generali del diritto comunitario vi ha incluso anche il diritto di proprietà

Gli albori della nuova stagione della proprietà: prove di dialogo fra Corti e Carte

Nel tentativo di circoscrivere gli interessi di pubblica utilità che possono giustificare la privazione della proprietà, la Corte di Strasburgo ha fatto prevalere il principio della massima espansione della discrezionalità degli Stati aderenti che, all’interno del proprio tessuto normativo primario, possono perseguire le finalità – di natura economica, sociale, culturale – che essi ritengono prioritarie e volta per volta poste a base di misure privative o limitative del diritto di proprietà.

Cassazione e Consiglio di Stato si fronteggiano sull’occupazione acquisitiva

La linea tracciata dal giudice di Strasburgo imponeva al giudice nazionale di tenere presente i parametri, anche tratti dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, che impediscono una collisione con la tutela accordata nell’ordinamento interno, prediligendo una soluzione che assicuri una tutela equivalente o superiore, in relazione al carattere pur sempre minimale della tutela contenuta nella CEDU, scartando, invece, opzioni che avrebbero potuto creare contrasto con la Convenzione

Un’interpretazione (parzialmente) conforme alla CEDU : Cass. n.20543/2008

Per individuare una tutela in linea con i principi della CEDU, la Cassazione ha cercato uno spartiacque temporale dopo il quale la disciplina dell'occupazione appropriativa può dirsi connotata da regole chiare e accessibili. Questo è stato individuato nell'entrata in vigore della legge n.458 del 1988, da cui ha inizio la decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria. Solo da quel momento il proprietario interessato da occupazioni illegittime avrebbe potuto reagire agli abusi della p.a.

La discordia fra le Corti incrina il principio di legalità: l'Italia esposta a una nuova condanna

Il contrasto tra la Cassazione e il Consiglio di Stato sulla configurabilità dell'occupazione acquisitiva conferma la distanza fra il concetto nostrano di legalità e l'omologo patrocinato dalle giurisdizioni sovranazionali a cui il giudice interno dovrebbe conformarsi. Il rispetto del principio di legalità come espresso dalla CEDU individuato nei suoi precisi confini dal giudice di Strasburgo, fa sì che le ingerenze nell’esercizio dei diritti tutelati dalla CEDU siano autorizzate purché chiare

Guiso-Gallisay contro Italia: il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva

La Corte passava in rassegna gli argomenti difensivi del Governo italiano, senza scorgervi significative novità rispetto a quelli già esaminati. Prendeva atto dell’evoluzione giurisprudenziale che aveva condotto al principio dell’occupazione acquisitiva senza però cogliervi quei requisiti capaci di giustificare il rispetto del principio di legalità. Anzi, esaminando la giurisprudenza di legittimità e la successiva introduzione dell’art.43 TU espropriazione, vi intravedeva elementi di criticità

Guiso-Gallisay contro Italia: la quantificazione dell'equo soddisfacimento

Innanzi al giudice europeo i ricorrenti avevano domandato una somma corrispondente al valore attuale del terreno oggetto della controversia, comprensiva del valore aggiunto rappresentato dalla realizzazione degli immobili costruiti sul loro terreno e dalla quale andava dedotta la somma ottenuta a livello nazionale. I ricorrenti chiedevano il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta alla quale le somme concesse dal tribunale erano soggette nonché il risarcimento per il danno morale

Guiso-Gallisay contro Italia: il calcolo dell'indennizzo

È sembrato evidente alla Corte che il metodo di calcolo dell’indennizzo sulla base del valore dei beni alla data della sentenza espresso in base ai propri precedenti avrebbe impedito alle autorità italiane di conformarsi alla giurisprudenza stessa, mettendo a rischio il principio di sussidiarietà. La Corte riteneva che la data dovesse essere quella in cui la perdita della proprietà dei beni era stata riconosciuta nel sistema nazionale e cioè la data della sentenza della giurisdizione nazionale

Guiso-Gallisay contro Italia: la sentenza della Grande Camera

I giudici europei non hanno messo in discussione la qualità di “vittime” dei ricorrenti per la condotta di esproprio illegale dell’amministrazione competente, confermando che l’espropriazione indiretta tende a ratificare una situazione di fatto derivante dalle illegalità commesse dall’amministrazione e permettendo a quest’ultima di trarre beneficio dal suo comportamento illegittimo. La Corte ha quindi riaffermato l’impossibilità di mettere sullo stesso piano l'espropriazione regolare e indiretta

Guiso-Gallisay contro Italia: i criteri del risarcimento

Nell'individuazione dei criteri per quantificare il risarcimento la Corte ha ritenuto, condividendo la posizione espressa dalla Camera, che l’applicazione della giurisprudenza Papamichalopoulos alle cause in materia di espropriazione indiretta potesse generare anomalie. E se il primo argomento speso è integralmente sovrapponibile a quello esposto dalla Camera quanto alle differenze esistenti nella fattispecie concreta rispetto al caso Papamichalopoulos, il secondo è invece una novità assoluta

Guiso-Gallisay contro Italia: considerazioni finali

La Corte, modificando il proprio indirizzo sulla quantificazione del risarcimento spettante ai proprietari colpiti da un’occupazione acquisitiva, ritiene di doversi discostare dalla propria giurisprudenza che aveva riconosciuto ai proprietari colpiti da occupazione acquisitiva ed usurpativa, il risarcimento del danno quantificandolo sulla base del valore venale del bene al quale doveva essere aggiunto il plusvalore rappresentato dal costo di costruzione delle opere realizzate dall'espropriante

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