Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se illegittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, rientrando esse invece, in mancanza di tale riconducibilita’, nella giurisdizione del giudice ordinario.