L’errore particolarmente esiguo nell’indicazione numerica del prezzo da pagare per esercitare il diritto potestativo di prelazione, in presenza di costante riferimento al prezzo di aggiudicazione e non a quello a base d’asta, è da qualificarsi come errore imputabile a svista e per ciò, usando terminologia civilistica, come errore ostativo facilmente riconoscibile e del tutto irrilevante (cioè non essenziale), come tale soggetto solo a correzione.