DOCFA

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Informatizzazione del documento di aggiornamento del catasto edilizio urbano: la procedura DOCFA

Il D.M. delle Finanze 19/4/1994, n. 701, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 1-quinquies ed 1-septies del d.l. 23/1/1993, n. 16 ha dato l’avvio alla informatizzazione del documento di aggiornamento del catasto edilizio urbano.

La dichiarazione catastale di unità immobiliare costruita su terreno di terzi o su area detenuta in locazione

L’iscrizione in catasto di nuovi soggetti diversi da quelli che detengono diritti reali sui fabbricati costruiti sul lastrico solare o terreno di terzi può essere eseguita liberamente previa esibizione del titolo.

Procedura DOCFA per accatastare unità immobiliari costruite su aree demaniali in concessione

Ogni variazione d’intestazione degli immobili intestati al Demanio pubblico dello Stato può essere eseguita soltanto in presenza dell'atto di concessione o di eventuale altro provvedimento analogo.

Procedura DOCFA nel frazionamento delle aree urbane già censite al catasto fabbricati

Nell’ambito di frazionamento di aree facenti parte di un lotto edificato già censito è necessario, oltre ad individuare l’area urbana, ridefinire il lotto originario, cui devono seguire le correlate variazioni al Catasto Edilizio Urbano.

Documentazione DOCFA: dichiarazione di unità immobiliare costruita su terreno di terzi o a cavallo di lotti

In caso di fabbricato costruito su 2 o più particelle contigue con intestazioni diverse, pur in presenza di un unico tipo mappale, è necessario procedere a distinte dichiarazioni di nuova costruzione, ciascuna con la corretta intestazione e con la quota parte dell'unità immobiliare associata a ciascuna ditta. Per la compilazione del documento di aggiornamento è possibile predisporre un solo file, utilizzando l’opzione “ditta x di n”, inserendo in sequenza tante dichiarazioni quante sono le ditte

Documentazione DOCFA: casi particolari di intestazione e rappresentazione

Qualora, per eventi naturali o demolizione, un fabbricato composto da più unità immobiliari, debba essere ricostruito senza avere caratteristiche riconducibili al fabbricato demolito, i diritti di ciascun condomino rispetto al nuovo edificio potrebbero non essere coincidenti con la situazione “ex ante”. In caso di piena corrispondenza fra le unità immobiliari preesistenti e quelle oggetto di nuova dichiarazione, le unità immobiliari saranno intestate in modo conforme a quanto già agli atti

La documentazione DOCFA: l'elaborato planimetrico

L'elaborato planimetrico è stato introdotto dalla Direzione Generale del catasto e dei Servizi Tecnici Erariali per rispondere alle esigenze degli utenti degli atti catastali e avere una chiara rappresentazione grafica delle parti edificate e delle parti scoperte cosa che di solito la mappa catastale non è in grado di fornire. Il documento, compilato in scala ridotta, deve riportare per ogni piano, il perimetro dell’edificato, le porzioni comuni, la suddivisione delle aree scoperte e gli accessi

DOCFA ed elaborato planimetrico: le planimetrie

Le planimetrie (art.57 del D.P.R. 1-12-1949 n. 1142) da presentare insieme alle dichiarazioni devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1: 200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erarriali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati. È tollerato l'uso delle scale 1: 100, o 1: 50. Devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili

La documentazione DOCFA: calcolo della superficie, relazione tecnica e presentazione del documento

Dopo l’acquisizione delle schede planimetriche è necessario eseguire il calcolo della superficie catastale con il metodo dei poligoni sulla base della sola destinazione presente nella planimetria. Il campo della relazione tecnica è un campo libero da utilizzare per indicare all’Ufficio ogni condizione richiesta dalla prassi o ritenuta opportuna dal dichiarante. La presentazione in catasto deve essere curata dal tecnico che ha redatto il documento o da uno dei titolari dei diritti sull'immobile

DOCFA e dichiarazione delle nuove costruzioni: introduzione

Per il catasto edilizio urbano la normativa catastale e fiscale impone ai soggetti titolari di diritti reali sulle unità immobiliare di presentare in catasto, entro predefiniti termini, la dichiarazione delle nuove costruzioni. Per l’inottemperanza sono previste sanzioni e l’accertamento d’ufficio con addebito di oneri e tributi. La dichiarazione di nuova costruzione si effettuava, prima dell’introduzione della procedura informatica DOCFA, attraverso la compilazione di specifici modelli cartacei

DOCFA e dichiarazione delle nuove costruzioni: le porzioni di fabbricato e l'area urbana

Vi è la possibilità di dichiarare in catasto anche fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa catastale per consentirne l’esatta individuazione attraverso un identificativo catastale da riportare in atti di trasferimento di diritti reali o di iscrizioni di diritti reali di garanzia. Tra queste rilevano il caso di fabbricato in corso di definizione che può essere oggetto di trasferimento nello stato in cui si trova o di iscrizione ipotecaria, nella sua interezza o per parte di esso

DOCFA e dichiarazione delle nuove costruzioni: il lastrico solare, il fabbricato collabente e quello insistente su due comuni

La richiesta di accatastamento, facoltativa in caso di lastrici solari autonomi, deve essere corredata dal solo elaborato planimetrico, che rappresenti l’area, compilato con le normale regole di predisposizione di tale elaborato. La richiesta di accatastamento deve essere corredata, oltre che dall’elaborato planimetrico, anche da una dichiarazione mod.1 senza planimetria con l’identificativo catastale assegnato nell'elaborato planimetrico riportante per la categoria la sigla F5 (lastrico solare)

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