Sussiste la giurisdizione del G.A. in tutte le ipotesi in cui l'occupazione e la irreversibile trasformazione del fondo siano avvenute anche in assenza o a seguito dell'annullamento del decreto di esproprio, ma in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, anche se questa sia poi stata annullata, mentre spetta al G.O. la giurisdizione nei casi in cui l'occupazione e la irreversibile trasformazione del fondo siano avvenute in assenza o per inefficacia della dichiarazione di p.u.