DIRITTO CIVILE FAMIGLIA

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Costituzione in mora, imputabilità e colpevolezza nell'inadempimento

Oltre alla sopravvenuta impossibilità e all’inutilità della prestazione, vi sono anche altre situazioni di inadempimento definitivo. Si tratta di comportamenti del debitore fonte di una situazione di incertezza circa il buon esito dello scambio o perché sono espressivi della volontà di non adempiere o perché fanno presumere la sua inettitudine a svolgere certe prestazioni, addirittura solo preparatorie: le due situazioni esprimono un rifiuto di adempiere e un pericolo dell’inadempimento futuro

La non reciprocità dell’inadempimento e la valutazione delle reciproche condotte

Come si deve procedere per individuare il contraente responsabile della maggiore violazione contrattuale? A tal fine viene proposta l’adozione di un criterio di proporzionalità tra le prestazioni inadempiute che dovrebbe condurre l’interprete a una comparazione delle condotte delle parti. Per dirimere il contrasto il giudice di merito anzitutto verifica l’esistenza di clausole che disciplinano il rapporto; in seguito procede utilizzando un criterio cronologico, rispettando la scansione temporale

Atto di diffida: natura giuridica e legittimazioni

La diffida costituisce l’esercizio di una facoltà o potere, che la legge attribuisce alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive: dichiarando di avere ancora interesse all’adempimento fino al termine fissato nella diffida, si impegna a non richiedere né l’adempimento né la risoluzione prima del termine, tutelando così anche l’interesse del debitore. La diffida ha natura negoziale, come conferma il confronto fra essa, la costituzione in mora e la clausola risolutiva espressa

La monizione e il termine della diffida ad adempiere

La diffida sembra coincidere, nel suo contenuto, con l’intimazione o richiesta necessaria e sufficiente ai fini della costituzione in mora del debitore. Presenta, in realtà, una maggiore complessità, richiedendo, oltre all’intimazione, altri due elementi, che devono necessariamente caratterizzare il contenuto dell’istituto in esame: la fissazione del termine entro il quale l’adempimento deve avvenire e la monizione al debitore circa le conseguenze giuridiche dell'inadempimento alla diffida

Il giudizio sulla congruità del termine assegnato e i criteri di valutazione

La legge precisa che il termine, concesso al debitore per adempiere, e fissato nella diffida, sia “congruo”, cioè sufficiente a che il debitore esegua la prestazione, tenuto conto anche dell’interesse del creditore ad ottenere la prestazione nel più breve tempo possibile e a tentare quindi un recupero del contratto. Il problema è accertare quali siano i contenuti ed i margini della valutazione di congruità e se il termine indicato nel codice possa essere derogato, sia in eccesso che in difetto

Il termine della diffida ad adempiere

Poiché questo è previsto a favore del debitore, va calcolato dal momento in cui la diffida è da lui ricevuta, e non dalla spedizione, salvo che il creditore non abbia indicato un diverso momento. È importante stabilire questo momento, specie se le due parti sono distanti. Se si adottasse invece il criterio per il quale il decorso del termine indicato in diffida si computa dal giorno in cui la dichiarazione fu emessa, il debitore si vedrebbe ridotto il tempo utile per eseguire la prestazione

Diffida ad adempiere: proroga e difetto dei requisiti

La letteratura ha ritenuto che il termine non può essere abbreviato per iniziativa del solo creditore, sul presupposto che il debitore, dal momento in cui gli viene notificata la diffida col termine più lungo, può aver deciso di utilizzare tutto il tempo concesso, creandosi un’aspettativa verso quel termine. La dottrina maggioritaria ha pure escluso che il creditore possa unilateralmente allungare il termine dopo la scadenza, poiché la scadenza crea un’immediata risoluzione del rapporto tra loro

Diffida ad adempiere: la risoluzione di diritto del contratto

Gli effetti che scaturiscono dall’intimazione della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. si possono suddividere in due categorie. La prima è quella relativa agli effetti immediati, che vengono in essere non appena la diffida è conosciuta dal diffidato. L’altra categoria concerne invece il c.d. effetto dilazionato, finale e principale che le è proprio, che si realizza solo quando scade il congruo termine fissato nell’intimazione, senza che il debitore abbia adempiuto alla sua prestazione.

Diffida ad adempiere: giudizio di accertamento e risarcimento del danno

L’effetto risolutorio della diffida non impedirà alla parte inadempiente di trasferire la contestazione dal piano stragiudiziale a quello giudiziale e cioè di ricorrere al giudice per la verifica dei presupposti e delle condizioni necessarie cui la risoluzione ex art. 1454 c.c. è connessa. Il soggetto passivo potrà contestare che l’effetto si sia prodotto sotto molteplici aspetti. Se le contestazioni saranno respinte, sarà accertato che la risoluzione si è prodotta fin dalla scadenza del termine

Diffida ad adempiere: posizione dell'intimante e revoca

La giurisprudenza muove da un’impostazione che valorizza l’efficacia della diffida ad adempiere come istituto dotato di un’estrema flessibilità, finalizzato alla conservazione del sinallagma contrattuale, consentendo così al creditore soddisfatto di impedire che il contrasto con la controparte giunga alle estreme conseguenze. In questo senso l’istituto ex art 1454 c.c. viene visto come un incentivo diretto a sollecitare il ravvedimento del debitore pur dopo la scadenza del termine di adempimento

La rinuncia agli effetti della diffida

Il caso della rinuncia è diverso da quello della revoca della diffida, poiché qui ci si chiede non se la risoluzione del contratto possa essere impedita dalla revoca di uno dei suoi presupposti, ma se, una volta avvenuta la risoluzione, la parte che l’ha determinata possa rinunciarvi, cancellandone così gli effetti. La giurisprudenza sino al 2009 ammertteva la rinunciabilità degli effetti della diffida, cioè il principio della libera disponibilità dell’effetto risolutivo da parte del contraente

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