DIRITTO CIVILE FAMIGLIA

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I rapporti di vicinato: gli atti emulativi

L’art.833 cc, rubricato atti d’emulazione, prescrive che il proprietario non può fare atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia. Tale limite incide sull’esercizio del diritto di proprietà, vietando tutti quei comportamenti che abbiano quale unico scopo quello di recare molestia o danno ai vicini. La norma è di facile comprensione, poiché risponde al più generale principio del neminem laedere. Soprattutto, prima di essere un principio giuridico è un dogma di civiltà

Atti emulativi: le immissioni, i rumori intollerabili, gli odori molesti

Secondo quanto previsto dall’art.844 cc, il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni «di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti, e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino» se non superano la normale soglia di tollerabilità, tenendo conto della condizione dei luoghi e dovendo contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Il criterio principale nella valutazione delle immissioni è quello della «normale tollerabilità»

La mediazione nelle controversie condominiali

Le statistiche registrano che le controversie condominiali rappresentano una parte rilevante dell’intero contenzioso civile, ma, il più delle volte, hanno ad oggetto questioni di poco conto e di scarso valore economico che potrebbero essere facilmente risolte in via bonaria. Al fine di decongestionare le aule dei tribunali dall’intasamento di siffatte controversie il legislatore ha incluso la materia condominiale nell’elenco di materie per cui è esperibile il nuovo strumento della mediazione

La proprietà nel diritto dell'Unione europea e la funzione sociale

L'art345 TFUE (ex art 295 TrCE) afferma l’intangibilità del regime di proprietà esistente negli Stati membri. Tale disposizione sembrerebbe lasciare totalmente fuori dall’ambito eurounitario la tutela del diritto dominicale. Ma così non è stato, ad eccezione di qualche opinione dissenziente, se si guarda al diritto vivente della Corte di giustizia che nella sua quotidiana opera di individuazione dei non scritti principi generali del diritto comunitario vi ha incluso anche il diritto di proprietà

Gli albori della nuova stagione della proprietà: prove di dialogo fra Corti e Carte

Nel tentativo di circoscrivere gli interessi di pubblica utilità che possono giustificare la privazione della proprietà, la Corte di Strasburgo ha fatto prevalere il principio della massima espansione della discrezionalità degli Stati aderenti che, all’interno del proprio tessuto normativo primario, possono perseguire le finalità – di natura economica, sociale, culturale – che essi ritengono prioritarie e volta per volta poste a base di misure privative o limitative del diritto di proprietà.

Pubblica utilità, interesse generale e margine di apprezzamento interno

Malgrado l’utilizzazione di 2 espressioni diverse dedicate alla privazione della proprietà ed alla regolamentazione dell’uso dei beni, i concetti di pubblica utilità ed interesse generale, nella loro accezione autonoma, non si distinguono quantitativamente o qualitativamente. La Corte di Strasburgo, elaborando la teoria del margine di apprezzamento statale, ha ritenuto che spetta alla discrezionalità del legislatore nazionale il compito di indicarne i connotati, rispettando la ragionevolezza

Il margine di apprezzamento e la regolamentazione dell'uso di beni

La centralità assunta dal diritto di proprietà nel panorama europeo non tralascia affatto di considerare la rilevanza del dominio nelle dinamiche interne e la sua funzionalizzazione agli interessi generali, ritagliando su tali questioni uno spazio significativo in favore dei singoli Stati proprio attraverso il margine di apprezzamento. Quanto all'uso di beni, è consentito agli Stati contraenti di disciplinare l'uso dei beni secondo l'interesse generale, mettendo in vigore le leggi necessarie

La Corte europea dei diritti dell’uomo sulle “espropriazioni indirette” in Italia

L’attenzione della Corte europea rivolta alle scelte legislative di protezione degli interessi socio-politici del corpo dei cittadini ivi stanziati, realizzate anche incidendo sul valore proprietà, ancorché non compaia nel tessuto normativo dell’art.1 Prot. n.1, sembravano comunque lasciare un margine di apertura verso quelle esigenze solidaristiche di matrice nazionale. Era sembrato, in definitiva, proprio questo il terreno di confronto fra i due sistemi di protezione del diritto di proprietà

La funzione sociale della proprietà

È necessario ora analizzare la funzione sociale della proprietà. I contributi dottrinali più o meno recenti rimangono fondamentali per collocare sistematicamente il concetto di funzione sociale della proprietà e per cogliere la progressiva compressione del concetto di proprietà individuale rispetto ad esigenze redistributive correlate all’affermazione dello Stato repubblicano democratico, emerse già nel corso del dibattito interno all’Assemblea costituente in occasione del varo dell’art.42 Cost

L’inadempimento definitivo e la possibilità dell’adempimento da parte del diffidato

La diffida non può operare quando l’adempimento della prestazione pattuita è divenuto definitivamente impossibile, poiché in tal caso l’assegnazione di un nuovo termine sarebbe inutile, e si vanificherebbe la funzione dell’intimazione. Si ritiene che l’irrimediabilità che ne consegue sia indipendente dalle cause che l’hanno determinata; ciò anche nel caso in cui il suo verificarsi dipendesse dal comportamento negligente o doloso del debitore, posto che in tal caso, l’inadempimento sarebbe certo

Diffida ad adempiere ed adempimento inesatto

Resta da vedere cosa accade se l’adempimento è inesatto o parziale. Il problema resta sempre quello di come accertare l’interesse cui il contratto è diretto. Quando le indicazioni contenute nel contratto denotano la rilevanza, anche se del tutto soggettiva, dell’interesse del creditore all’adempimento con le esatte modalità richieste, allora l’inadempimento della controparte avrà un valore decisivo. Nella verifica del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti

Diffida ad adempiere e rapporto tra l’esecuzione, la difformità, i vizi dell’opera

Il codice civile non accorda al compratore la possibilità di esperire nei confronti del venditore l’azione di esatto adempimento, cioè pretendere la riparazione della cosa viziata o la consegna di un’altra cosa in sostituzione di quella rivelatasi affetta da vizi. Egli ha però diritto al risarcimento dei danni, sia quelli che ha sofferto per aver ricevuto una cosa di valore inferiore rispetto a quello previsto dal contratto, sia quelli che siano derivati dai vizi della cosa diversa dalla venduta

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