L’art. 181 D.Lgs. 42/2004, insieme all’art. 734 c.p., costituisce la norma fondamentale del sistema normativo posto a protezione dei beni paesaggistici e ambientali. Ai sensi del comma 1 dell’articolo succitato, ‹‹chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’art. 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380››.