Autore
Greco, Angelo Mattia
TRUFFA AGGRAVATA> NATURA GIURIDICA> CIRCOSTANZA AGGRAVANTE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, sentenza n. 26351 del 10/07/2002 – Relatore: Pierluigi Onorato – Presidente: Aldo Vessia
Massima:
«Nel caso dell’art. 640-bis la fattispecie è descritta attraverso il rinvio al fatto-reato previsto nell’art. 640, seppure con l’integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale (le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici). Una siffatta struttura della norma incriminatrice indica la volontà di configurare soltanto una circostanza aggravante del delitto di truffa».
Estratto:
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E’ proprio la struttura della fattispecie penale di cui all’art. 640-bis, definita da un lato attraverso il richiamo degli elementi essenziali del delitto di truffa di cui all’art. 640 (artifici o raggiri, induzione in errore con conseguente disposizione patrimoniale, ingiusto profitto per l’agente o per altri, danno del soggetto passivo) e dall’altro con l’introduzione di un elemento specifico (erogazioni pubbliche) che è estraneo alla struttura essenziale della truffa, a denotare la inequivoca volontà legislativa di configurare una circostanza aggravante e non un diverso titolo di reato. La descrizione della fattispecie, insomma, non immuta gli elementi essenziali del delitto di truffa, né quelli materiali né quelli psicologici, ma introduce soltanto un oggetto materiale specifico – tradizionalmente qualificato come accidentale e cioè circostanziale – laddove prevede che la condotta truffaldina dell’agente e la disposizione patrimoniale dell’ente pubblico riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.
Tra reato-base e reato circostanziato intercorre quindi un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l’aggiunta di elementi circostanziali».
TRUFFA AGGRAVATA> CONCETTO DI “EROGAZIONI PUBBLICHE”
Corte di Cassazione, Sezione ii penale, sentenza n. 19539 del 18/05/2011 – Relatore: Giovanni Diotallevi - Presidente: Franco Fiandanese.
Massima:
In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640 -bis cod. pen., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico.
Estratto:
«Nel caso in esame è stato correttamente applicato il principio in base al quale il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato nell’articolo 640-bis c.p. va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico (v. Cass., sez. 1, 12 luglio 1999, n. 4240, C.E.D. Cass. n. 213949), e che pertanto, anche in ragione dell’obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continua ad essere di proprietà pubblica.
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TRUFFA AGGRAVATA> RAPPORTO CON ALTRI REATI> REATO EX ART. 316-TER C.P.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite PENALI, sentenza n. 16568 del 19/04/2007 – Relatore: Aniello Nappi – Presidente: Giorgio Lattanti.
Massima:
Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall’art. 316 ter, comma primo, cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis stesso codice, l’indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237.
Estratto:
«la costruzione dei delitto di cui all’art. 316-ter c.p. come un’ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l’intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l’obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell’Unione europea; mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell’art. 316-ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell’art. 316-ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v’è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l’art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un’analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898).
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L’ambito di applicabilità dell’art. 316-ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del nero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale».
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE, sentenza n. 22428 del 24/05/2013 – Relatore: Domenico Gallo – Presidente: Secondo Libero Carmenini.
Massima:
La condotta descritta dal richiamato articolo 316-ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall’articolo 640-bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l’assenza di induzione in errore.
Estratto:
«Questa Sezione, con la sentenza n. 46064 del 19/10/2012 ha messo ulteriormente a fuoco i principi di diritto relativi alla differenziazione fra la condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista e punita dall’articolo 316 ter, e quella di truffa aggravata ai danni prevista e punita dall’articolo 640 c.p., comma 2, osservando testualmente: 3. "La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica dei rapporti tra le fattispecie rispettivamente previste dagli articoli 640-bis e 316-ter c.p., nella ordinanza n. 95 del 2004 - dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 2 - ha rilevato che il carattere sussidiario e residuale dell’articolo 316 ter c.p., rispetto all’articolo 640-bis c.p., - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda - costituisce dato normativo assolutamente inequivoco.
Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell’articolo 316-ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all’articolo 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato all’ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall’articolo 316-ter c.p., integri anche la figura descritta dall’articolo 640-bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest’ultima previsione punitiva.
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Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l’artificio di cui all’articolo 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l’induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione. La condotta descritta dal richiamato articolo 316-ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall’articolo 640-bis c.p. per le modalità, giacche’ la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l’assenza di induzione in errore.».
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 40339 del 31/10/2007 - Relatore: Nicola Milo - Presidente: Giovanni De Roberto.
Massima:
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 316-ter c.p., ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata ed è configurabile quando l’agente si sia limitato ad esporre dati e notizie falsi, senza artifici e/o raggiri di altra natura, nel qual caso ricorrerebbe il reato di truffa.
TRUFFA AGGRAVATA> RAPPORTO CON ALTRI REATI> TRUFFA EX ART. 640, CO. 2 C.P.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE, sentenza n. 4240 del 08/06/1999 - Relatore: Mauro Losapio - Presidente: Franco Bile.
Massima:
L’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 640-bis cod. pen. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un’opera o a un’attività di interesse pubblico, mentre in tutte le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico danaro dovrà applicarsi l’ipotesi della truffa aggravata prevista dall’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen..
Estratto:
«L’indebito conseguimento di rimborsi, conguagli di disoccupazione o altre elargizioni previdenziali da parte dell’INPS a favore di lavoratori agricoli è riconducibile all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. Ed invero, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640-bis cod. pen., non è assimilabile a quello di rimborsi e conguagli di disoccupazione, ma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico.
Ne consegue che l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 640-bis cod. pen. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un’opera o a un’attività di interesse pubblico, mentre in tutte le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico danaro dovrà applicarsi l’ipotesi della truffa aggravata prevista dall’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. »
TRUFFA AGGRAVATA> CONSUMAZIONE> REATO A CONSUMAZIONE PROLUNGATA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI PENALE, sentenza n. 47879 del 11/12/2012 - Relatore: Luigi Lanza - Presidente: Tito Garribba.
Massima:
In tema di truffa, deve ritenersi concretizzato il "delitto aggravato" dal momento che il denaro ed il titolo (pronto all’incasso), ottenuti con frode, erano nella piena disponibilità degli accusati a nulla rilevando, nell’economia del crimine, che vi sia stato - predisposto o meno – l’intervento dei Carabinieri (che seguivano i movimenti degli imputati) idoneo ed efficace per la restituzione del compendio illecito alla vittima, considerato che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito, come nella specie, la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente.
Estratto:
«Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta consumazione, considerato che nella vicenda non sarebbe stato portato a termine l’ultimo atto della condotta, e cioè la "fuga degli imputati", con conseguente insussistenza dell’avvenuta la definitiva apprensione del denaro, e della coeva insussistenza del danno morale (e dunque l’offesa) alla persona offesa.
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Reputa infatti il collegio che, nella specie, si sia pienamente concretizzato il "delitto aggravato", ritenuto dalla corte distrettuale, dal momento che il denaro ed il titolo (pronto all’incasso), ottenuti con frode, erano nella piena disponibilità degli accusati a nulla rilevando, nell’economia del crimine, che vi sia stato - predisposto o meno – l’intervento dei Carabinieri (che seguivano i movimenti degli imputati) idoneo ed efficace per la restituzione del compendio illecito alla vittima, considerato che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito, come nella specie, la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente».
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE, sentenza n. 5428 del 22/01/2010 - Relatore: Giacomo Fumu - Presidente: Giuliano Casucci.
Massima:
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente, sicché, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell’agente, il momento della consegna dei titoli da parte del deceptus.
Estratto:
«Hanno invero affermato le Sezioni unite penali di questa Corte (sentenza del 21.6.2000, ric. Franzo, rv 216429), sulla scorta di risalente elaborazione giurisprudenziale in tal senso, che la truffa è reato istantaneo e di danno il quale si perfezione nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatici dell’agente; ne consegue che qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione, da parte dell’agente, della relativa valuta attraverso la loro riscossione o utilizzazione, perché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’autore del reato e nel contempo diviene definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa.
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE, sentenza n. 40107 del 12/11/2010 - Relatore: Antonio Prestipino - Presidente: Paolo Bardovagni.
Massima:
Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata giacche’ il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo.
Estratto:
«Va senz’altro disattesa, al riguardo, l’affermazione difensiva che il termine [di prescrizione] decorra dalla presentazione della domanda di contributo, essendo ovvio che nel caso dell’articolo 640-bis c.p. l’interesse del reo sia rivolto al conseguimento delle erogazioni indebite, che definisce il momento della fattispecie "compiuta".
E’ vero anzi che il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata giacche’ il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo. Con specifico riferimento alla prescrizione, la giurisprudenza di questa Corte ha poi coerentemente precisato che il momento consumativo, e il dies a quo del termine, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato - ed il danno addirittura incrementandosi - fino a quando non vengano interrotte le riscossioni (vedi su questi ormai pacifici principi, Cass. Sez 2, Sentenza n. 28683 del 09/07/2010, Imputato: Battaglia e altri; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11026 del 03/03/2005, Becchiglia)».
TRUFFA AGGRAVATA> RAPPORTO CON I REATI TRIBUTARI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE, sentenza n. 51408 del 19/12/2013 - Relatore: Grazia Lapalorcia - Presidente: Alfredo Lombardi.
Massima:
Non può applicarsi il principio dell’assorbimento tra il reato di truffa e quello di frode fiscale se i reati contestati sono contrassegnati da condotte diverse, localizzate in momenti distinti, e se sono diverse le persone offese e diversi il danno ed il profitto, onde la fattispecie della truffa non esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, dando luogo, tra l’altro, ad un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale.
Estratto:
«Il tribunale [del riesame] escludeva il fumus del reato di truffa aggravata ritenendo quest’ultimo reato assorbito in quello di contrabbando in quanto dalla condotta, che aveva determinato un profitto per gli acquirenti del carburante, era derivato un profitto per l’associazione (due milioni di Euro) inferiore rispetto al danno arrecato all’erario (oltre quattro milioni). Si richiamava al rigua...