Prime riflessioni critiche sul neonato delitto di «autoriciclaggio»

La nuovissima fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio, introdotta nel codice Rocco attraverso l'art. 3, comma 3 del d.d.l. n. 1642/S (n. 2247/C), approvato il 4 dicembre 2014, così recita:


«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648
».


L'art. 3 del disegno di legge, sia detto per inciso, 1) non apporta alcuna modifica strutturale al precetto incriminatore del riciclaggio, di cui all'art. 648-bis c.p. (il comma 1, semplicemente, innalza la forbice edittale della multa, così come indicata nel primo comma della fattispecie, da euro 5.000 a euro 25.000), la cui analisi operata sino ad ora nel presente volume – dunque – rimane perfettamente integra e 2) al comma 5 modifica l'art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001, nel senso di inserire il delitto di autoriciclaggio nel novero degli illeciti per cui è prevista anche la responsabilità amministrativa (rectius, da reato) degli enti.

Orbene, all'esito di alcune, prime riflessioni di carattere criminologico, la previsione di una autonoma fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio può incontrare – ad avviso di chi scrive – complicazioni di tipo sistematico e/o dogmatico.


[Omissis - Versione integrale presente nel testo]


Ora, è certo che non il frutto economico di qualsiasi reato, una volta occultata la sua matrice, possa determinare simili effetti, bensì solo quel provento che derivi da specifiche realtà criminose che, per le loro modalità di commissione/consumazione (vale a dire per il loro “ambientamento tipico”), si pongano già in linea (rectius, in potenza) rispetto a quei medesimi effetti.

Ma se ciò è vero – come è vero – allora non è chi non veda come l'atto dell'autoriciclare altro non sia, in realtà, che un completamento di quella linea, ossia un'attuazione di quegli effetti, e dunque come la punibilità dell'autoriciclaggio, lungi dal costituire la stigmatizzazione di una unità disvaloriale ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo].

Ecco perché, allora, censurabile resulta l'operazione del Legislatore che costruisce un'autonoma fattispecie incriminatrice trasformando in “fatto tipico accessorio” un mero catalogo di finalità del “fatto tipico principale”, ossia un mero catalogo di semplici prolungamenti di precedenti conseguenze criminose (con tutto ciò che ne deriva in punto di violazione del fondamentale principio di determinatezza della norma penale).

Più corretto sul piano dogmatico invece, e per giunta nel totale rispetto del c.d. ne bis (rectius, plurimis) in idem sostanziale, sarebbe stato – ad avviso di chi scrive – contemplare l'atto dell'autoriciclare come una circostanza aggravante, magari speciale e quindi da inserire nel precetto normativo di disposizioni che incriminano fenomeni sociali disvaloriali ontologicamente connessi, in potenza, ad un pregiudizio economico diffuso o collettivo: ciò che “rafforza”, in effetti, “aggrava”.


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Chi occulta la condotta criminosa posta in essere a monte da altro soggetto rompe – per il tramite della propria condizione di estraneità al fatto presupposto – l'unitarietà della linea direzionale (iniziale realizzazione criminosa di un lucro personale – finale realizzazione di un danno criminale diffuso/collettivo, mediante occultamento del primo evento) potenzialmente assumibile dall'azione criminosa fonte: l'unitarietà di quella linea, per essere tale, per resultare senza soluzione di continuità, richiede una unicità di soggetto quale centro di sua integrale imputazione. Ciò spiega la funzione della clausola di riserva posta ad incipit dell'art. 648-bis c.p..

Semmai, quella stessa clausola, inserita in quella stessa fattispecie, dovrebbe essere riscritta in altro modo, e cioè “fuori dall'ipotesi in cui abbia ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... in via diretta ciò che è mera eventualità, appunto il concorso di persone nel reato fonte, per poi ricomprendere, a questo punto solo in seconda battuta, ciò che attiene all'ordinario, vale a dire i casi di consumazione del reato in via monosoggettiva.[7]


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Ma non è tutto: in realtà, è assai difficile immaginare delitti lucrosi e non colposi, sanzionati con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, che si pongano in linea – per il loro “ambientamento tipico” – con un danno criminale all'economia pubblica (conseguentemente al loro occultamento); in questo caso, in effetti, la previsione di un accessorio delitto di autoriciclaggio sembra proprio essere strumentalizzata al solo fine di consentire l'accertamento e la punizione del delitto principale, con conseguente e generale snaturamento della funzione del diritto penale.


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Ad avviso di chi scrive, non ci troviamo di fronte a cause di giustificazione, bensì a semplici cause di non punibilità, e questo perché – se si trattasse di scriminanti – quelle finalità non potrebbero che essere sussunte nell'esercizio di un diritto (art. 51, comma 1 c.p.: ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... di un “bonus” che, con ogni evidenza, si palesa come strettamente personale ed esclusivamente riferibile all'autoriciclatore principale.

Di più. Una quarta difficoltà discende dalla constatazione che l'incriminazione dell'autoriciclaggio costringerebbe l'autore del reato presupposto ad ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... per cui nemo tenetur se detegere[8] – ad un maggior rischio di essere scoperto.

In effetti, se è pur vero che detto principio opera solo a fronte di una condotta criminosa il cui connotato essenziale è dato da una proiezione teleologica di impunità – e nel fenomeno del riciclaggio, come si è visto, la proiezione è invece quella della cancellazione delle tracce del precedente illecito ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... in concreto – al fianco della finalità della dissimulazione del c.d. paper trail anche quella dell'auto-favoreggiamento.


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Ancora. Una quinta difficoltà, in un certo qual senso legata alle precedenti, scaturisce dal rilievo per cui l'accertamento del fatto di autoriciclaggio ben potrebbe assoggettare l'artefice del delitto fonte alla irrogazione di una pena – in specie quella pecuniaria – non correlata alla gravità di quest'ultimo, e ciò sia perché la ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... di una autonoma fattispecie incriminatrice può determinare una lesione ad un altro fondamentale principio del massimo diritto punitivo, quello della proporzionalità della pena.

Infine, un sesto attrito di carattere squisitamente sistematico, che dimostra chiaramente l'incapacità dell'odierno Legislatore – ogniqualvolta si accinga a precipitare in una nuova entità giuridica un fatto sociale – di saper coordinare tra loro tutte le disposizioni che, nel loro insieme, contribuiscono a formare l'ordinamento, emerge in merito alla eventualità che l'autore del reato presupposto si serva dell'aiuto di un terzo per portare a compimento la condotta di autoriciclaggio: in altre parole, chi aiuta l'autoriciclatore risponde di concorso in autoriciclaggio (ex artt. 110 e 648-ter 1. c.p.) o, in proprio, di riciclaggio (ex art. 648-bis c.p.)?

Si badi che anche questa domanda è tutt'altro che peregrina, visto che assai differenti sono le conseguenze sanzionatorie a seconda della sussistenza ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... nel secondo caso, invece, il terzo rischia una pena ben più alta, che varia da quattro a dodici anni di reclusione.

Orbene, ad avviso di chi scrive, condivisibile si palesa quell'opinione dottrinaria[9] che spiega come il problema sia risolvibile semplicemente ragionando sul corretto significato da attribuire al termine “autoriciclaggio”: esso non viene impiegato per indicare una species del genus riciclaggio, ma solo per indicare una peculiarità che consiste nel mero fatto ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... del delitto fonte; per cui, qualora l'autore del reato presupposto partecipi con terzi all'attività di occultamento del c.d. paper trail, la configurabilità dell'autoriciclaggio non dà modo di qualificare un tipo diverso di illecito.

Solo analizzando il fatto accessorio nella prospettiva del responsabile del fatto principale si utilizza il termine “autoriciclaggio”. E allora, da un punto di vista tecnico, non è chi non veda come la novella fattispecie di cui all'art. 648-ter 1. c.p. debba ritenersi, al pari di quella disciplinata dall'art. 578 c.p., un reato proprio esclusivo, nel senso che l'intera operazione dissimulatoria deve essere ... [Omissis - Versione integrale presente nel testo] ... di pena – variabile tra una frazione minima e una frazione massima – qualora l'aiuto sia stato prestato al solo scopo di favorire il responsabile del delitto fonte. Esattamente come accade in ipotesi di concorso in infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale: il concorso è giuridicamente configurabile, ma si rompe quoad poenam.


[Omissis - Versione integrale presente nel testo]


Concludendo, quindi, l'inserimento nel codice Rocco di una autonoma fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio non pare essere una felice soluzione: al di là del fatto che – considerata la sua struttura difficilmente monosoggettiva – da ora in poi lo spazio applicativo dell'art. 648-bis c.p. sarà ancora più ridotto di quanto non lo sia già stato fino alla creazione del nuovo art. 648-ter 1 c.p., meglio sarebbe stato, nell'ottica di una sistematica rivisitazione del complesso e articolato fenomeno di riciclaggio – oggi, in effetti, incredibilmente spezzettato in molteplici step, ciascuno rispondente ad autonome figurae criminis:


a) [Omissis - Versione integrale presente nel testo]

b) riscrivere meglio, come sopra indicato, la clausola iniziale del riciclaggio, magari accorpando a detto reato la condotta di “reimpiego” che, nel suo significato non più di tanto recondito, allo stato – di fatto – costituisce un vero e proprio bis (rectius, plurimis) in idem sostanziale normativizzato.