L'autoliquidazione ed il pagamento delle imposte di successione immobiliare

Con l’applicazione delle nuove modalità telematiche di presentazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le imposte da autoliquidare sono calcolate dalla procedura che allestisce il quadro EF che tiene luogo al prospetto di liquidazione approvato con Decreto Ministeriale 21 maggio 1997 ed allegato al modello approvato con il Decreto Ministeriale 10 gennaio 1992.

Il pagamento delle somme dovute calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui al precedente punto, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della dichiarazione sono indicati anche il codice IBAN del conto su cui addebitare le imposte e il codice fiscale dell’intestatario.

In alternativa, nel c... _OMISSIS_ ...ichiarazione sia presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può avvenire tramite modello F24, in base a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016.

Si evidenzia che la presentazione della domanda di voltura contestualmente alla dichiarazione di successione online consente di beneficiare dell’applicazione dei tributi speciali catastali per voltura secondo nuovi criteri improntati sul principio un tributo speciale di euro 55,00 per ogni circoscrizione di pubblicità immobiliare indipendentemente dal numero dei comuni coinvolti e dalle tipologie di beni interessate (terreni e fabbricati).

Anche l’imposta di bollo è applicata in misura forfettaria pari ad euro 85,00 cumulativamente per denuncia di successione e voltura senza correlazione al numero di fogli equivalenti nel cartaceo.

Nella stragrande ca... _OMISSIS_ ...iarazioni si beneficia di economie rispetto al calcolo in caso di presentazione secondo la precedente prassi (documenti in cartaceo).

L’Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l’avvenuta ricezione, controllo ed accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni di successione, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte autoliquidate e la regolarità della dichiarazione presentata mediante apposite ricevute.
Il contenuto minimo delle ricevute è disciplinato dal Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”.

Con l’attestazione della ricezione della dichiarazione di successione, l’Agenzia delle entrate comunica gli estremi di registrazione ... _OMISSIS_ ...provinciale competente per la sua lavorazione. In caso di dichiarazione di successione sostitutiva contenente soli allegati, presentati dal dichiarante sia spontaneamente sia su invito di regolarizzazione da parte dell’Agenzia, nell’attestazione di cui sopra vengono riportati gli estremi di registrazione identificativi della dichiarazione che si intende integrare.
L’esito del pagamento delle somme autoliquidate effettuato mediante la richiesta di addebito in conto viene riportato in una apposita ricevuta.

Se i successivi controlli sulla regolarità della dichiarazione e dei relativi allegati, effettuati dall’ufficio territoriale competente, si concludono con esito positivo, una copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l’indicazione dell’ufficio territoriale competente, viene resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati al... _OMISSIS_ ..., nonché nell’ambito del servizio di acquisizione delle ricevute. Se i suddetti controlli si concludono con esito negativo, l’ufficio territoriale competente invita il dichiarante a procedere alla regolarizzazione della dichiarazione e dei suoi allegati, secondo le disposizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni.

L’esito della domanda di volture catastali è riportato con specifica attestazione resa disponibile nell’ambito del servizio di acquisizione delle ricevute.

Gli intermediari che avessero provveduto alla trasmissione sono tenuti a rilasciare tempestivamente ai contribuenti interessati copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio telematico.

Gli utenti del servizio telematico devono conservare, per il periodo previsto dall’art. 23 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, la dichiarazione di success... _OMISSIS_ ...vi documenti allegati, unitamente alle ricevute indicate nel presente provvedimento, anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.