Il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n.23”, ha ridisegnato significativamente l’assetto e le competenze delle commissioni censuarie.
La prima novità concerne la stessa denominazione delle ex commissioni censuarie provinciali, chiamate ora commissioni censuarie locali, in quanto non è stata prevista la loro costituzione in tutte le province. La seconda novità riguarda l’articolazione di ogni commissione censuaria, a livello locale e centrale, in tre sezioni, competenti rispettivamente in materia di catasto terreni, catasto urbano e riforma del catasto dei fabbricati.
Se le prime due commissioni di massima conservano le tradizionali attribuzioni, la terza è di nuova istituzione, con competenze specialistiche in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, e finalizzatala alla attuazione della riforma prevista dall’art. 2 della più volte citata legge n. 23/2014.
Ma tra le novità più significative è da evidenziare la nuova composizione delle commissioni locali e delle sezioni in cui le stesse risultano articolate. Di fatto il legislatore ha previsto una presenza paritetica tra i rappresentanti delle parti pubblica e privata, assicurando in tal modo un incisivo contributo di questa ultima alla definizione dei nuovi estimi, attraverso un democratico contradditorio sulle risultanze dei processi sviluppati dalle amministrazioni competenti, che identificano anche gli enti impositori (Agenzia delle entrate e Comuni).
Più precisamente, ai sensi dell’art. 3 del decreto in commento, i sei componenti effettivi, unitamente ai sei supplenti, di ciascuna sezione vengono scelti dal Presidente del tribunale, competente territorialmente, tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:
a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, su indicazione degli Ordini e Collegi professionali e delle Associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.
Solo per Trento e Bolzano è previsto un ulteriore membro designato dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti dal presidente della commissione censuaria locale, a sua volta nominato dal Presidente del tribunale, nella cui circoscrizione essa ha sede, tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diversa da quella competente nella specifica materia catastale.
Circa la Commissione censuaria centrale, l’art. 6 del D.lgs. in esame prevede che il suddetto organismo sia composto dal presidente e da venticinque componenti effettivi - di cui quattro membri di diritto - e ventuno supplenti.
La presidenza della commissione censuaria centrale è affidata ad un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti.
Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto: [Omissis - versione integrale presente nel testo]
Fanno parte di ciascuna sezione:
- un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dell' Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;
- un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo ed i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
- due componenti ed i relativi supplenti designati dall' ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
Fanno parte inoltre:
a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;
b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;
c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti.
Da quanto esposto circa la composizione, rileva in particolare la previsione della presenza tra i membri di tutte le sezioni, delle commissioni locali e centrale, di un tecnico in rappresentanza delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
Un’ulteriore significativa innovazione è costituita dalla previsione di estendere ai Comuni e alle Organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare la possibilità di ricorrere contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito [Omissis - versione integrale presente nel testo].
Tra gli elementi innovativi di maggior rilievo, si segnala per ultimo la previsione di pubblicare le funzioni statistiche e delle relative note metodologiche ed esplicative, che identificano – come già evidenziato - lo strumento centrale per l’attribuzione dei valori patrimoniali e reddituali all’intero patrimonio immobiliare ordinario.