L'assistenza al singolo lavoratore per le dimissioni e la risoluzione consensuale

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto anche dal lavoratore che manifesta la sua volontà mediante una dichiarazione unilaterale e recettizia, le dimissioni.

Sul punto vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale quella scritta; in tal caso, quest'ultima si presume voluta per la validità dell'atto di dimissioni, applicabile anche agli atti unilaterali, con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile sono invalide per difetto della forma ad substantiam.

Il lavoratore, in conformità all’art. 2119 c.c., nel caso in cui non scelga la via della risoluzione del rapporto supportato da giusta causa, dovrà inoltre osservare il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva e dagli usi a pena d... _OMISSIS_ ...ione al datore di lavoro della relativa indennità.

Il rapporto di lavoro può essere risolto inoltre per mutuo consenso delle parti.
La l. n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro, c.d. riforma Fornero), in vigore dal 18 luglio 2012, definisce all’art. 4, co. 17 e seguenti, le procedure da seguire ai fini della convalida della risoluzione consensuale o delle dimissioni volontarie dei lavoratori dipendenti, fatta eccezione per alcune categorie specifiche (prestazioni di lavoro occasionali, professioni intellettuali, collaborazioni coordinate e continuative rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia).

Ovviamente tali atti possono essere oggetto d’impugnazione in ogni caso se affetti da vizi (violenza, errore e dolo) o in caso di incap... _OMISSIS_ ...gire della parte; la difficoltà resta sempre e comunque nel fornire la prova di ciò che si asserisce.
La nuova normativa s’inserisce in un contesto in cui i precedenti tentativi di combattere il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco era rimasto privo d’effetti concreti.

Il riferimento è ad una situazione di palese illegalità molto presente nel nostro Paese: il lavoratore viene obbligato a firmare una lettera di dimissioni senza data contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

Per evitare che ciò accada il legislatore ha stabilito che le dimissioni, e così la risoluzione consensuale, per essere valide devono rivestire una forma specifica cui è subordinata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso di «dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o... _OMISSIS_ ...anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio».

Negli altri casi, quindi nella genericità dei rapporti di lavoro subordinato «l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

In alternativa sarà necessaria apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevu... _OMISSIS_ ...one della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora la lavoratrice o il lavoratore non procedano alla convalida o si rifiutino di prestare la sottoscrizione di cui sopra resta la possibilità per il datore di lavoro di rivolgergli un invito tramite comunicazione scritta. In mancanza di risposta nei sette giorni successivi alla ricezione il rapporto s’intenderà validamente risolto. In mancanza d’invito al contrario le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

In ogni caso in questi sette giorni sarà possibile revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale ed il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.

Sede di convalida dell... _OMISSIS_ ...della risoluzione consensuale è dunque anche quella sindacale. Con accordo Interconfederale del03/08/2012 Confindustria,Cgil, Cisl e Uil hanno stabilito che la convalida delle dimissioni può essere «validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni dei codice di procedura civile», facendo comunque salva la possibilità della contrattazione collettiva di individuare sedi ulteriori rispetto a quelle indicate appena sopra.
Analogo accordo è stato siglato tra Confapi e Federmanager per quanto concerne le dimissioni del personale dirigente (Accordo del 26/09/2012).