Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, introdotta ufficialmente con il d.lgs. n. 626/1994 in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 9 St.Lav. (l. n. 300/1970) ed in ogni caso con la normativa europea, è attualmente delineata in maniera dettagliata dal d.lgs. n. 81/2008 (cd. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), parzialmente modificato dal d.lgs. n. 106/2009.

Tramite essa i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo. Ciò in linea di principio senza la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali che di fatto però svolgono anche in questo caso un ruolo spec... _OMISSIS_ ...rese con dimensioni superiori ai 15 dipendenti.

E così dunque ex art. 47 d.lgsn. 81/08 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato in tutte le aziende, o unità produttive:
- in quelle che occupano fino a 15 lavoratori direttamente dailavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48;
- in quelle con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, ilrappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero minimo legale dei rappresentanti è di uno nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; tre nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; sei in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. La contrattazione collettiva ha... _OMISSIS_ ...re di stabilire un numero maggiore oltre alle «modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti perl'espletamento delle funzioni».

Ai sensi dell’art. 50 d.lgs. cit. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio diprevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la docume... _OMISSIS_ ...ale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanzeed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure diprevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le mis... _OMISSIS_ ...one e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Gode delle medesime tutele attribuite dalla legge alle rappresentanze sindacali. Su sua richiesta e perl'espletamento della sua funzione riceve copia della documentazione aziendale in materia di sicurezza, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.