Il sindacato all'interno dell'impresa: R.S.A. e R.S.U.

I primi organismi di rappresentanza dei lavoratori in azienda compaiono agli inizi del secolo scorso, a partire dall’accordo sottoscritto dalla Federazione Italiana Operai Metallurgici (Fiom) e l’impresa metalmeccanica Itala, di Torino, nel 1906 e cambiano ed evolvono in relazione al momento storico ed al contesto sociale in cui si muovono fino a giungere al sistema attuale.

Essi mirano a consentire con modalità differenti la partecipazione dei lavoratori, seppur in maniera mediata, alla gestione dell’impresa, ponendosi come interlocutori del datore di lavoro e giungendo col tempo a porsi come contrappeso alle sue scelte.

Fondamentale in proposito lo Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) del 20 maggio 1970 che si propone, attraverso la sua duplice anima «costituzionale» e «promozionale», di garantire libertà e dignità ai lavoratori, non soltanto riconoscendo ed esplicitando il contenuto di questi ... _OMISSIS_ ...ntali, ma anche, e soprattutto, cercando di renderli effettivi attraverso la presenza del sindacato in azienda e vietando, al contrario, ogni attività antisindacale. L’art.19 St. Lav. dispone dunque l’istituzione delle rappresentanze sindacali aziendali al fine di garantire detta partecipazione attiva del sindacato alla vita dell’impresa.

Partendo dal testo dell’art. 14 dello Statuto, il quale sancisce che «il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro», (riconfermando il principio di libertà sindacale espresso già a livello più alto dal primo comma dell’art. 39 Cost.), si osserva come all’interno di questo principio si possa collocare quanto disposto dalla norma sopracitata, senza però che questo ne esaurisca il campo d’azione.

La libertà sindacale in azienda dunque si estr... _OMISSIS_ ...lla libertà di costituire rappresentanze sindacali aziendali. Ed al contempo l’art. 19 non identifica le RSA con un modello organizzativo definito, si limita a fissare le condizioni della loro costituzione permettendo ai diversi organismi di natura sindacale, esistenti al momento della promulgazione dello Statuto, di continuare ad esercitare la propria azione, pur ponendosi il problema dell’individuazione di quali di questi rispondessero effettivamente ai requisiti ex art. 19 e potessero quindi considerarsi RSA.

La formulazione originaria prevedeva che le rappresentanze sindacali aziendali potessero essere costituite esclusivamente su iniziativa dei lavoratori «nell’ambito:
a. delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b. delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provincia... _OMISSIS_ ...plicati nell’unità produttiva.»
Si legittima dunque una presenza dei sindacati nei luoghi di lavoro attraverso la costituzione di RSA ma la si limita solo ad alcuni di essi: «come dire: sostegno all’attivismo sindacale entro le aziende ma a condizione che tale attivismo sia guidato, ed in qualche misura mediato da organizzazioni sindacali esterne all’azienda e molto rappresentative».

La formulazione legislativa suddetta si rivela ben presto inadeguata rispetto all’evolversi della complessità della realtà sindacale e si auspica ben presto una riscrittura dell’art. 19. Si arriva dunque al referendum abrogativo dell’11 giugno 1995 che conduce alla possibilità di costituire RSA «nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva».

Ma anche in questa nuova versione la norma presenta pr... _OMISSIS_ ... indifferenti. In tempi recenti diventa lo strumento «impiegato per escludere, anziché includere, soggetti dal godimento dei diritti sindacali; e particolarmente per escludere (uno dei) sindacati maggiormente rappresentativi».

Ad ogni modo, storicamente, la reazione delle tre grandi confederazioni allo Statuto in un primo momento va in un senso differente; la scelta è quella di non rompere con la collettività dei precedenti Consigli di fabbrica, ma di muoversi nella loro direzione. Questo finchè dura l’esperienza unitaria che consente fino alla metà degli anni ‘80, in molti settori, in particolare industriali, la sovrapposizione sostanziale tra le RSA ed i Consigli.

La crisi dell’unità sindacale d’altra parte contribuisce a creare situazioni più complesse e meno gestibili. Nel settore metalmeccanico per almeno un biennio la Fiom fa eleggere dai lavoratori i propri rappresentanti in seno al Consiglio di fa... _OMISSIS_ ...Fim e Uilm semplicemente li designano ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.

A questo punto i tentativi di creare un disciplina unitaria che regoli con coerenza le rappresentanze dei lavoratori in azienda sfocia nell’accordo quadro del 1991, nel protocollo d’intesa sui costi del lavoro del 1992 e nel 1993 nel cosiddetto protocollo Ciampi-Giugni, sottoscritto da Governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che prevede la presenza di rappresentanze sindacali unitarie all’interno dell’impresa, a cui viene legato il sistema contrattuale.

La rappresentanza sindacale unitaria, come dice il nome stesso, è una struttura sindacale a base potenzialmente unitaria e mista, che coinvolge i sindacati firmatari dell’accordo che ne prevede la nascita e quelli ad esso aderenti. L’idea vede la carta il primo marzo del 1991 quando le tre grandi confederazioni Cgil, Cisl e Uil «allo scopo di rendere più efficace la t... _OMISSIS_ ...atori e più incisivo il ruolo del sindacalismo nella vita del paese» firmano l’intesa quadro sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie nella quale vengono regolati i rapporti tra di loro e si prevedono modalità di costituzione e funzionamento di questi nuovi organismi di rappresentanza. Con il successivo Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, vengono introdotte in tutte le imprese aventi più di 15 dipendenti ed infine l’Accordo Interconfederale del 20 dicembre dello stesso anno detta una disciplina maggiormente dettagliata a riguardo.

A questi accordi ne seguono altri, in vista dell’applicazione del modello in questione ai diversi settori e alle diverse categorie di lavoratori. Vengono dunque disciplinati in tal modo le modalità di costituzione e funzionamento e le elezioni di questi organismi (parti 1 e 2 dell’accordo del 20 dicembre 1993).

Tralasciando in questa sede aspetti quali iniziativa e composizio... _OMISSIS_ ...ove strutture sindacali,esse ed i loro componenti subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

Alle RSU è poi affidato esplicitamente un potere ulteriore rispetto a quelli riconosciuti dal legislatore statutario alle singole RSA: la legittimazione a «stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva».