Danno da insidia stradale ed esclusione della responsabilità della P.A. (art. 2051 Cod. Civ.)

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASO FORTUITO

Ai fini della prova liberatoria che l'ente proprietario della strada è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile ex art. 2051 c.c. è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo intrinseche e connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli utenti o da una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere s... _OMISSIS_ ...azione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.

Per situazioni di pericolo derivanti da modificazioni dello stato della cosa in tanto può essere configurato il caso fortuito esimente la responsabilità dell'ente proprietario e custode della strada, in quanto la situazione di pericolo sia stata determinata o dal fatto di un terzo, o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa tale da non consentire, prima del verificarsi dell'evento dannoso, l'intervento dell'ente per rimuovere la situazione imprevedibile e straordinaria di pericolo determinatasi nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire la tempestività dell'intervento.

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclu... _OMISSIS_ ...tuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito.

La presenza della macchia d'olio sulla strada è collegata al precedente passaggio di altro mezzo meccanico e rappresenta, pertanto, elemento circostanziale suscettibile di essere ricondotto al paradigma del caso fortuito, non tempestivamente eliminabile neppure con la più attenta manutenzione del bene.

Quando il danno sia stato determinato non da cause intrinseche al bene dem... _OMISSIS_ ...l vizio costruttivo o manutentivo), bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi - quali, ad esempio, l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi - è configurabile il caso fortuito ai fini dell'esonero dalla responsabilità.

Sussiste il caso fortuito, che esonera l'ente proprietario della strada dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., in presenza di quelle alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Il caso fortuito è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito.

Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolos... _OMISSIS_ ... sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.

L'ente proprietario (o concessionario) della strada non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito.

Il cas... _OMISSIS_ ...nfigurabile in relazione alle situazioni di pericolo provocate dagli utenti della strada, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti.

E' configurabile il caso fortuito, ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., in presenza di quelle alterazioni repentine e non specificamente prevedib... _OMISSIS_ ... della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), la P.A. ne risponde; per contro, ove la P.A. - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili... _OMISSIS_ ... con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata da responsabilità.

È fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiale abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.

In materia di responsabilità per danni derivanti da omessa custodia e... _OMISSIS_ ...i una strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., si può ritenere che il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo sia rotto dal fatto dello stesso danneggiato nel caso in cui quest'ultimo viaggiasse in stato di ebbrezza e senza le cinture di sicurezza e le caratteristiche della strada gli fossero note.

A proposito di responsabilità della P.A. nell'accertamento di una condotta colposa della stessa con riferimento a situazioni verificatesi all'interno di beni di uso generalizzato e di notevole estensione, quali le strade aperte al pubblico transito, il caso fortuito- a prescindere dalla sua interferenza sul profilo causale o della eventuale colpa del responsabile- può essere invocato allorché la situazione di pericolo sia provocata dagli stessi utenti, ovvero da una improvvisa e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa.

La presenza di una macchia d'olio sulla pavimentazione stradale, che provochi la rovinosa caduta ... _OMISSIS_ ...sta, costituisce un fortuito fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, e liberandolo così dalla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.

Ai fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
... _OMISSIS_ ...proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Ove un sinistro stradale sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente, dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo.

In caso di sinistro stradale per irregolarit... _OMISSIS_ ...tazione avvenuto in pieno giorno e in un ambiente aperto, in condizioni di "luce massima", è ragionevole e verosimile aspettarsi dall'utente della strada una condotta consona allo stato dei luoghi, qual quella di evitare la sconnessione fonte di pericolo. Se invece l'utente non adegua la sua condotta alla situazione ben visibile di pericolo, si ritiene che lo stesso sia disattento e che tale sua disattenzione sia la causa del sinistro. Tale condotta integra pertanto il caso fortuito idoneo ex art. 2051 c.c. ad interrompere il nesso causale tra il bene e l'evento lesivo.

Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base ad una valutazione, caso per caso ed in concreto, circa la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno, nel senso che occorre distinguere se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a prior... _OMISSIS_ ...uali, in materia di strade, l'usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione - come la perdita d'olio da un veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altri agenti offensivi); difatti nel primo caso si può ritenere il custode obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi caso fortuito e, dunque, escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., quanto meno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente affinché il custode acquisisca contezza del pericolo venutosi a creare e sia messo nelle condizioni di poter intervenire per eliminarlo.

... _OMISSIS_ ...esponsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell...


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