Rinnovazione della procedura di approvazione del P.R.G. e sua ripubblicazione

PIANIFICAZIONE --> STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE GENERALE --> PIANO REGOLATORE GENERALE --> RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA

L’eventualità che le previsioni dello strumento urbanistico subiscano in sede di approvazione definitiva delle modifiche rispetto a quelle del piano adottato è da considerarsi fisiologica, trattandosi di un procedimento complesso; sussiste il solo limite, nell’ipotesi in cui le modifiche introdotte incidano sulle caratteristiche essenziali dello strumento stesso e sui suoi criteri di impostazione, di rinnovare il relativo procedimento di formazione.

Qualora la nuova disciplina urbanistica dettata a seguito delle osservazioni dell'Ente preposto alla approvazione, non comporti una rielaborazione complessiva del piano, ovvero un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua stessa impostazione, ma comporti modifiche con incidenza limitata ad una singola area di trasformazione, essa non è tale da stravolgere il piano e comportare nella sostanza una nuova adozione.

Nel caso in cui la delibera comunale di controdeduzioni all'approvazione regionale con stralcio del P.R.G. non implichi volontà di modifica immediata del piano regolatore, ma solo accettazione delle richieste e proposta di modifiche d'ufficio rivolta alla regione, non occorrerà nuova pubblicazione, con la conseguenza che il testo del piano agli effetti di salvaguardia, sarà quello adottato con la prima deliberazione, ancorché destinato ad essere modificato.

La restituzione al Comune dello strumento urbanistico senza neppure un'approvazione parziale è destinata ad esaurire il subprocedimento di approvazione e si risolve in un diniego della stessa ed impone all'ente di iniziare un nuovo iter procedimentale ove intenda ripresentare la variante.

La rinnovazione del procedimento formativo del PUC si rende necessaria solo quando i rilievi e le osservazioni da accogliere comportino una rilevante alterazione del piano urbanistico proposto, nel senso di modifiche sostanziali alle impostazioni informatrici fondamentali ovvero al dimensionamento complessivo.

PIANIFICAZIONE --> STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE GENERALE --> PIANO REGOLATORE GENERALE --> RIPUBBLICAZIONE

Non sussiste alcun obbligo di ripubblicazione degli strumenti urbanistici comunali, salvo che le modifiche apportate non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, traducendosi in una nuova pianificazione.

La pubblicazione del PRG non deve essere ripetuta laddove il lo stesso riceva modifiche in dipendenza proprio dell’accoglimento di osservazioni presentate, o anche per effetto di modifiche introdotte a seguito di espressa richiesta rappresentata dalla Regione in sede di approvazione. Se ciò non fosse, si perverrebbe al paradossale risultato di un appesantimento incongruo, se non ad un effetto paralizzante, del procedimento amministrativo, rendendo la partecipazione non più strumento di collaborazione e funzionale alla migliore valutazione degli interessi coinvolti, quanto elemento di defatigante gestione procedimentale.Tale conclusione incontra l'unica eccezione dell'ipotesi in cui l'accoglimento delle osservazioni (o comunque la modifica introdotta) abbia comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso, nel qual caso occorre una nuova pubblicazione e la conseguente raccolta delle nuove osservazioni.

In caso di modifiche al PRG, laddove la seconda delibera del Consiglio riguardi o semplici controdeduzioni alle osservazioni (comprensive di modifiche non stravolgenti l’impianto pianificatorio) ovvero il mero recepimento di prescrizioni provinciali o regionali, la stessa non è soggetta a nuova pubblicazione; con il che, lungi dall’escludere, sempre e comunque, ogni onere/obbligo di ripubblicazione, si intende escludere tale adempimento nei soli casi specificamente indicati, dunque eccettuando quelli che da tali casi “debordano”, in quanto costituenti una vera e propria pianificazione ex novo.

Una ripubblicazione del piano urbanistico è necessaria solo in caso di modifiche che comportino uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, anche quando queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

La ripubblicazione del piano urbanistico, comunale o sovracomunale, si impone solo quando si configuri una rielaborazione complessiva, tale da incidere sui criteri che hanno presieduto all’impostazione del medesimo piano. Né può parlarsi di rielaborazione, laddove le disposizioni modificative riguardino la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree.

La pubblicazione del p.r.g. va ripetuta solo nell'ipotesi in cui l'accoglimento delle osservazioni (o le modifiche comunque introdotte) abbia comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso, nel qual caso occorre una nuova pubblicazione e la conseguente raccolta delle nuove osservazioni.

È necessaria la ripubblicazione del PRG ogni volta in cui, pur non essendovi stravolgimento dello strumento adottato, l’accoglimento delle osservazioni incida con effetto lesivo sulla proprietà di terzi, ai quali pertanto deve essere assicurato il contraddittorio.

La ripubblicazione del Piano urbanistico comunale o sovracomunale è necessaria soltanto nei casi in cui vi sia stata una rielaborazione complessiva che risulti innovativa del piano tanto da determinare un mutamento delle sue caratteristiche e dei criteri che hanno presieduto alla sua impostazione.

Una ripubblicazione del piano regolatore generale è necessaria solo in caso di modifiche che comportino uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, anche quando queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

La ripubblicazione del P.R.G. nella sua versione definitiva non è conosciuta dalla normativa della Regione Puglia e non può farsi discendere dall’indirizzo giurisprudenziale, consolidato e del tutto condivisibile, secondo cui l'iter di formazione dei piani regolatori deve essere interpretato alla luce del principio generale del "non aggravamento" che discende dalla legge 7 agosto 1990, n. 241

Sulla base del carattere di strumento di collaborazione delle osservazioni, funzionale alla migliore valutazione degli interessi coinvolti che non deve tradursi in una defatigante gestione procedimentale, ai fini dell’obbligo di ripubblicazione del Regolamento edilizio deve sussistere una modifica di carattere sostanziale, come profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori; va negato, quindi, il carattere sostanziale per il caso di variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, anche quando queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

Sebbene, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rielaborazione complessiva di uno strumento di pianificazione territoriale, avvenuta in sede di approvazione definitiva dello stesso, comporti la necessità della sua ripubblicazione, va tuttavia osservato che ricorre una tale ipotesi allorquando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione.

Ai fini della ripubblicazione dei piani urbanistici dei Comuni, non si può parlare di rielaborazione complessiva del piano quando in sede di approvazione vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree.

Nella Regione Lombardia, l’art. 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 esclude la necessità di nuova pubblicazione in caso di approvazione di controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali.

Un obbligo di ripubblicazione dello strumento pianificatorio generale è prospettabile solo quando le modifiche introdotte superino il limite di rispetto dei canoni guida del Piano adottato, ovvero nell’esclusiva ipotesi in cui vi sia stata una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che hanno presieduto alla sua impostazione.

L'obbligo di ripubblicare lo strumento pianificatorio generale non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

L'incisivo e sostanziale mutamento dell’impostazione originaria di un determinato piano regolatore generale da cui deriva un obbligo di ripubblicazione dello stesso non è certamente configurabile per effetto della presentazione delle osservazioni di un terzo.

In ordine alla necessità di una ripubblicazione del PUG dopo le modificazioni che possono essere introdotte in sede di approvazione provinciale o regionale, occorre distinguere le modifiche obbligatorie - indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, l'adozione di standard urbanistici minimi ed in genere l'osservanza della normativa urbanistico-edilizia - da quelle facoltative - consistenti in innovazioni non sostanziali - e da quelle concordate.

Un obbligo di ripubblicazione del PUG è prospettabile solo quando le modifiche introdotte in sede di approvazione provinciale o regionale superano il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, ovvero solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione rispettivamente hanno presieduto e presiedono.

Non sussiste un obbligo di ripubblicazione del PUG quando le modifiche introdotte in sede di approvazione provinciale o regionale non comportano uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistono in variazioni di dettaglio che comunque lasciano inalterato l'impianto originario, quand'anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidono in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

La pubblicazione del P.R.G. non deve essere ripetuta laddove esso riceva modifiche in dipendenza dell’accoglimento di osservazioni presentate, o anche per effetto di modifiche introdotte a seguito di espressa richiesta rappresentata dalla Regione in sede di approvazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'accoglimento delle osservazioni (o comunque la modifica introdotta) abbia comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso, nel qual caso occorre una nuova pubblicazione e la conseguente raccolta delle nuove osservazioni.

L'obbligo di riadozione e ripubblicazione della variante ricorre unicamente qualora le modifiche facoltative o concordate dello strumento urbanistico comportino lo stravolgimento dello strumento adottato, e non anche in presenza di variazioni di dettaglio che ne lasciano inalterato l'impianto originario, ancorché possano incidere sensibilmente sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

L'accoglimento di osservazioni riguardanti in misura preponderante la schedatura del patrimonio edilizio esistente e la proposta di rettifiche cartografiche, e solo in misura minore la richiesta di consumo di suolo per abitazioni, si traduce nella normale dinamica generativa di uno strumento urbanistico, come noto atto a formazione complessa, e non in una patologica trasformazione del documento adottato, con stravolgimento dell’impianto pianificatorio, solo in presenza della quale sussiste l’obbligo di ripubblicazione dello strumento in itinere.

All'obbligo di ripubblicazione del PRG a seguito delle modificazioni che possono essere introdotte in sede di approvazione provinciale o regionale, occorre distinguere le modifiche obbligatorie (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, l'adozione di standard urbanistici minimi ed in genere l'osservanza della normativa urbanistico-edilizia) da quelle facoltative (consistenti in innovazioni non sostanziali) e da quelle concordate. Mentre, infatti, per le modifiche facoltative e concordate, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l'obbligo della ripubblicazione da parte del comune, diversamente, per le modifiche obbligatorie non sorge tale obbligo, poiché proprio il carattere dovuto dell'intervento provinciale o regionale rende superfluo l'apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede di adozione ed approvazione del PRG.

Un obbligo di ripubblicazione dei piani urbanistici è prospettabile solo quando le modifiche introdotte superino il limite di rispetto dei canoni guida del Piano già adottato; in altre parole, solo nell’ipotesi in cui vi sia stata una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione rispettivamente hanno presieduto e presiedono è necessario rinnovare la procedura con la ripubblicazione.

L'obbligo di ripubblicazione dei piani urbanistici non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

Va ritenuta necessaria la ripubblicazione di un piano urbanistico allorché vi sia stata una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso, e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione rispettivamente hanno presieduto e presiedono.

In base alla originaria legislazione nazionale (art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150), lo strumento urbanistico deve essere ripubblicato solo laddove tra la fase dell'adozione e quella dell'approvazione siano state introdotte modifiche sostanziali.

Secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l'accoglimento di un'osservazione ad un P.R.G. in itinere che sia stata presentata da un soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata e che possa arrecare a questo un nocumento esige la ripubblicazione del piano stesso, onde consentire alla proprietà di formulare le proprie osservazioni.

Sulla base della valorizzazione della finalità partecipativa assicurata dalla ripubblicazione del piano, che serve proprio a consentire ai soggetti interessati di concorrere e di collaborare, con le loro proposte od osservazioni, alla formazione dello stesso, si deve ritenere che, nelle ipotesi in cui il progetto iniziale risulti sostanzialmente modificato, nei suoi criteri ispiratori e nel suo assetto essenziale, nel corso del procedimento finalizzato alla sua approvazione, si renda necessaria la riapertura della fase istruttoria, per mezzo della ripubblicazione del documento e della conseguente riattivazione dell'interlocuzione con i soggetti interessati.

Deve riconoscersi la necessità della ripubblicazione del piano anche nell’ipotesi nella quale l’osservazione risulti proposta dai formali proprietari delle aree, ma gli effetti della radicale trasformazione della destinazione d’uso (nel caso di specie da verde ad uso pubblico ad edificabile), riversano indiscutibili effetti sulla posizione giuridica di soggetti terzi (sia i confinanti sia gli abitanti del quartiere che usufruivano dello spazio a verde), che altrimenti non ne avrebbero contezza.

Se si tiene conto che uno strumento urbanistico (o una sua variante) contiene una serie di previsioni, per ogni singola proprietà, che risultano unite in un disegno programmatorio armonico e funzionale al raggiungimento di determinati obiettivi, va rilevato che non è alla grandezza o piccolezza dell’area che deve farsi riferimento, ai fini della sussistenza di una modifica sostanziale comportante la necessità di ripubblicazione del piano adottato, ma alla congruenza o meno della modificazione della disciplina del singolo ambito proprietario rispetto ai criteri generali. Se il piano persegue l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo o di mantenimento delle aree a verde il mutamento radicale (da inedificabile ad edificabile) costituisce una modifica radicale, sovvertendo completamente il tipo di utilizzo dell’area.

La ripubblicazione del piano regolatore adottato dal Comune è necessaria, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dai privati, solo nel caso in cui sia stata effettuata una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso, e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedevano alla sua impostazione.

In materia di pianificazione urbanistica, quanto alla necessità di un’ulteriore pubblicazione - la giurisprudenza amministrativa è ferma nel sostenere che ciò vale solo per il caso in cui, al seguito dell’accoglimento di osservazioni prodotte dai soggetti legittimati, risulti inciso l’originario progetto, nel senso di comportare uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto, anche quando queste sono numerose sul piano quantitativo ovvero incidono in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

L'Amministrazione è tenuta a ripubblicare lo strumento urbanistico generale quando, rispetto alla versione adottata, vengano introdotte modificazioni di portata e rilievo tali d...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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