Gli immobili E.R.P. sono sottoposti ad I.C.I. e ad imposta di registro?

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> I.C.I./I.M.U.

Con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie in favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che ha sostituito il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, nella parte in cui individua il soggetto passivo dell'imposta nel titolare del diritto di superficie, eliminando sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fa... _OMISSIS_ ...a carattere innovativo, ma meramente esplicativo e chiarificatore della portata originaria della norma modificata.

In materia di I.M.U., l’assegnazione al Comune della quota in via generale riservata allo Stato relativamente alle aliquote riferibili agli istituti delle case popolari e agli altri enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non viola l’art. 119 Cost., perché tale disposizione, non contenendo norme precettive immediatamente vincolanti sul punto, consente un’ampia libertà al legislatore nel modulare i tributi e nel ripartire il gettito delle imposte tra Comuni e Stato.

In materia di I.M.U., la posizione degli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi, ma anche delle persone fisiche soggetti passivi del tributo titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento d... _OMISSIS_ ...ario abitativo proprio e della propria famiglia, con la conseguenza che una disciplina differenziata di tali ipotesi non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore.

L'art. 4, co. 5, d.l. 16/2012, nella parte in cui prevede che per gli alloggi degli IACP e degli altri enti pubblici destinati all’edilizia residenziale pubblica non si applichi la riserva allo Stato della quota dell'I.M.U.: a tale norma va riconosciuto il significato di favorire in via indiretta e solo tendenziale la fissazione da parte dei Comuni di un’aliquota meno onerosa nei confronti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tenendo tuttavia conto delle esigenze di bilancio degli enti locali, senza quindi introdurre in modo inderogabile un limite all’aliquota massima applicabile nei loro confronti, e destinando ai Comuni tutto il gettito del tributo anche nella parte ordinariamente devoluta allo Stato.

Il legislatore, attraverso... _OMISSIS_ ...5, d.l. 16/2012 - ove è prevista la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota IMU sugli alloggi degli IACP e degli altri enti pubblici destinati all’edilizia residenziale pubblica - ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre l’aliquota base applicabile agli immobili in questione.

La concessione all'IACP di aree espropriate dai Comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 10 legge 167/1962 attribuisce al medesimo IACP il diritto di superficie, ovvero le facoltà ad esso riconducibili, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest'ultimo soggetto passivo I.C.I. ex art. 3 D. Lgs. 504/1992, non occorrendo, a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l'incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano.
... _OMISSIS_ ...ateria di assoggettamento dell'IACP ad I.C.I. deve ritenersi irrilevante la mancata stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 865/1971.

L'esenzione da I.C.I. per gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica non può essere affermata sulla base dell'art. 7, lett. i), D. Lgs. 504/1992, poiché le finalità assistenziali perseguite dall'ente territoriale con detta destinazione non esclude che nell'attività dell'ente sia insita anche una caratteristica commerciale, in quanto percepisce dagli assegnatari canoni che vanno a remunerare, almeno in parte, il capitale investito: manca, di conseguenza, il requisito dell'assenza di profitto richiesta dalla norma, senza che, peraltro, la caratteristica commerciale della attività espletata venga meno in forza della destinazione data al successivo utilizzo dell'eventuale profitto conseguito.

Gli immobili E.R.P. appartenenti al comune e dati in locazione a terzi sono soggetti ad ICI e per ... _OMISSIS_ ...l'esenzione di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), D. Lgs. 504/1992.

L'esenzione I.C.I. prevista dall'art. 7, co. 1, lett. i) d. lgs. 504/1992 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, con la conseguenza che tale esenzione non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, come nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini, non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'esenzione in esame, il fatto che l'attività di locazione di detti alloggi, avente connotati d'economicità, persegua una finalità di pubblico interesse.

Ai fini della soggettività passiva ICI deve ritenersi «possessore» (art. 3 d. lgs. 504/1992) soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile: pertanto deve escludersi che sia... _OMISSIS_ ...vo dell'ICI, l’assegnatario con patto di futura vendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica, che è essendo titolare di un diritto personale di godimento sull’immobile.

In tema di ICI, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, co. 1, lett. i), d. lgs. 504/1992 non spetta agli Istituti autonomi per le case popolari, relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica, che potranno invece beneficiare della riduzione d'imposta prevista dall'art. 8, co. 4. Tuttavia, per i tributi maturati a partire dal 1° gennaio 2008, potrà essere riconosciuta l'esenzione totale a norma dell'art. 1, co. 3, d.l. 93/2008 conv. in l. 126/2008.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> IMPOSTA DI REGISTRO

I contratti di locazione di alloggi di E.R.P. sono sottoposti ad imposta di registro.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.