L'aggiornamento cartografico e catastale: il tipo di frazionamento

Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato al competente Ufficio provinciale del Territorio un elaborato tecnico denominato tipo di frazionamento, firmato da tecnico abilitato a norma di legge.

Il tipo era, originariamente, presentato in catasto in doppio originale, su un modello in carta lucida, denominato mod. 51, del quale si riporta la struttura nella figura seguente e sul quale era riprodotto un estratto di mappa delle particelle oggetto del frazionamento.

Sembra opportuno riportare qualche cenno storico, sicuramente utile al professionista neofita, qualora chiamato alla consultazione storica di tipi pregressi nell’ambito di specifici incarichi professionali.

[Omissis]

A partire dall’adozione della versione 9 di PREGEO, il tipo è prodotto su un modello a stampa compilato dalla procedura.

Per quanto concerne le modalità di presentazione in catasto dell’atto di aggiornamento, si evidenzia che esso deve essere:
  • sottoscritto dalle parti committenti e dal professionista; [1]

  • depositato presso il Comune;

  • consegnato in catasto, unitamente ad eventuali lettere di incarico, all’estratto di mappa originale.

Sempre a partire dall’adozione della versione 9 di PREGEO, il tipo può essere inoltrato anche in via telematica.

L’ufficio, accertata la conformità alle norme vigenti del tipo, nè da attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno al professionista. A partire dall’introduzione della versione 9 della procedura PREGEO, l’Ufficio rilascia copia dell’atto approvato costituito dal documento originale prodotto dal professionista integrato con due o più pagine riportanti l’esito dell’approvazione, con i dati censuari e la rappresentazione grafica dell’oggetto del rilievo, opportunamente sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio.

Tale documento detto “secondo originale” doveva essere, in passato, necessariamente allegato all’atto che dà luogo al trasferimento per formarne parte integrante, sempre che non fossero trascorsi più di sei mesi dall’apposizione del visto da parte dell’Ufficio. In questa ultima ipotesi, il tipo doveva essere “rinnovato” previa nuova presentazione presso l’Ufficio.

L’obbligo di allegazione, oggi, non sussiste atteso che la attuale prassi di conservazione del catasto prevede, contestualmente all’approvazione, l’aggiornamento dei dati censuari e della mappa relativamente alle particelle frazionate. Cosicché negli atti catastali, dopo l’approvazione, sono già aggiornati con la situazione delle particelle derivate dal frazionamento al pari di tutte le altre particelle, per cui rimane sufficiente citare nell’atto di trasferimento gli estremi catastali delle particelle derivate.

È evidentemente facoltà delle parti allegare all’atto notarile copia del tipo di frazionamento alla stregua di un qualsiasi altro allegato ritenuto opportuno.

Nella redazione del tipo di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere riportate sull’estratto di mappa in linea continua di colore rosso e devono essere definite secondo misure prese sul terreno e indicate nel disegno.

Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti stabili (Punti Fiduciali), esattamente identificabili sul terreno oltre che riconoscibili sulle mappe catastali, da descrivere nell’elaborato.

L’assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi la strumentazione e/o metodo garantito dalla buona tecnica, con la scelta di un congruo numero di misure di controllo.

Alle particelle derivate dal frazionamento viene attribuito il numero di mappa della particella originaria e una lettera subalterna dell’alfabeto, che viene automaticamente tradotto in un nuovo numero di mappa dalla procedura PREGEO in fase di registrazione in catasto delle risultanze del frazionamento.

In passato, ad una delle particelle derivate (quella di maggiore estensione) si conservava il numero di mappa originario. Con la circolare n. 5 del 30/10/1989 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, è stato invece previsto che tutte le particelle oggetto di frazionamento o variate siano soppresse. A tutte le altre particelle derivate viene attribuito un nuovo numero di particella. Con la successiva circolare 2 del 13.1.1992, è stato precisato che il numero delle particelle originarie può essere confermato nel caso di particelle già edificate e censite al catasto urbano con il medesimo numero.

Nella figure a seguire è riportato un esempio di frazionamento, prodotto nel 1983, secondo la prassi antecedente all’introduzione della procedura PREGEO, che interessa la particella n. 139, 794 e 795.

Come è facile evincere dalla dimostrazione grafica del frazionamento le particelle originarie sono state suddivise ciascuna in varie porzioni contraddistinte da una lettera (cfr. stampato mod. 51 FTP) ed hanno dato luogo ciascuna a varie derivate.

Poichè il professionista ha richiesto la soppressione delle dividenti inutili con la fusione di tutte le particelle aventi qualità di coltura “vigneto”, a seguito degli aggiornamenti d’ufficio (cfr. stampato mod. 51 FTP, ultima pagina) viene a costituirsi nella configurazione finale, attraverso la richiesta fusione, la sola particella n. 139 originata da particelle derivate dal frazionamento ed anche da una non interessata dal frazionamento (la n. 141).

Come si evince dall’esempio, la particella originaria n. 139, benché cambi forma e consistenza, non è soppressa, ma conserva il suo numero.

[Omissis]

Si riporta un esempio di frazionamento prodotto con la procedura PREGEO 7.52, dal quale si evince la novità essenziale, rispetto all’esempio precedente, costituita dall’introduzione del libretto delle misure e l’inquadramento del rilievo nell’ambito della maglia dei punti fiduciali.

[Omissis]

Dallo stesso tipo si evince il soddisfacimento del deposito in comune (cfr. timbro comune di Rignano Flaminio), preventivo all’approvazione, previsto dall’articolo 18 della legge n. 47/85, ora confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR n. 380/2001.

È altresì presente una relazione tecnica (cfr. dichiarazione riportata sul modello 51) nella quale il professionista dichiara che il punto fiduciale n. 20 non è rinvenibile sul posto e che ha fatto ricorso a due punti ausiliari.

Con la versione n. 8 della procedura PREGEO, a partire dal 1/1/2004 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 3/12/2003), anche l’attività di inquadramento cartografico è stato affidato al tecnico libero professionista attraverso la predisposizione di una specifica proposta di aggiornamento.

Con tale versione della procedura è stato disciplinato anche il rilievo con apparecchiature GPS e quello altimetrico prevedendo la sola determinazione dei dislivelli (e non la quota) dei P.F. interessati per il rilievo e di un solo punto del rilievo di dettaglio.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/02/2006 pubblicato sulla G.U. n. 50, serie generale, del 01/03/2006, è stata adottata la versione n. 9 della procedura informatica PREGEO, con obbligatorietà dall’1/1/2007, e sono stati approvati i nuovi modelli informatizzati in sostituzione di quelli cartacei finora in uso ( mod. 51 FTP, 51 FTP modificato, 3SPC).

La completa informatizzazione dell’atto di aggiornamento cartografico ha consentito la possibilità di sottoscrivere l’atto di aggiornamento con firma digitale da parte del professionista e quindi l’inoltro in via telematica.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’1/10/2009 è stata adottata la nuova versione n. 10 della procedura informatica PREGEO, la cui novità sostanziale è consistita nel servizio di approvazione automatica degli atti del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento degli archivi censuari e cartografici.

L’autenticità e l’integrità dell’atto aggiornamento prodotto a stampa dalla procedura PREGEO, benché firmato e timbrato solo sulla prima pagina “Informazioni generali”, è garantita dalla numerazione di ogni pagina e dalla indicazione in chiaro su ognuna di essa del codice di riscontro del file PREGEO (cfr. esempio a seguire dove il codice file PREGEO è 2.538.144 ed è indicato in ciascuna pagina in alto, a sinistra della numerazione della pagina).

Si riporta un esempio di documento cartografico di aggiornamento nella nuova veste grafica introdotta a partire dalla versione 9 di PREGEO e conservata nell’attuale versione n. 10.