La tutela penale dell'ambiente: Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 La delega contenuta nella legge comunitaria del 2009 è stata attuata, con riferimento alla direttiva 2008/99/CE, con l’emanazione del decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011.

La scelta di fondo che ha animato il legislatore delegato è stata quella di ritenere la direttiva 2008/99/CE bisognevole solo in minima parte di attuazione, essendo già presenti nel sistema penale italiano fattispecie criminose a tutela dei beni-interessi evocati nella citata direttiva.

Nella relazione illustrativa al decreto legislativo delegato, vengono, infatti, richiamati le disposizioni normative che contengono reati che possono considerarsi già attuativi delle disposizioni comunitarie.

«(…) Il riferimento –si legge nella relazione– è ovviamente alle disposizioni contenute nel c.d. “Codice dell’ambiente”, ossia il d... _OMISSIS_ ...ivo 3 aprile 2006, n. 152, il quale sanziona le violazioni concernenti gli scarichi di acque all’articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere) e 260 (traffico illecito di rifiuti), quelle relative all’esercizio di attività pericolose all’art. 279 (ex art. 25 del d.P.R. 203/1988), nonché quelle relative alla c.d. “autorizzazione ambientale integrata” (che accorpa tutte le altre) all’articolo 29-quattuordecies.

A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge n. 150/1992 (“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, ... _OMISSIS_ ...egolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”), nonché alcune norme previste dal codice penale, quali l’articolo 544 bis (uccisione di animali), 727 (abbandono di animali), 674 (getto pericoloso di cose), 733 (danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 734, (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), cui va aggiunto l’articolo 30 della legge n. 394/1991 (“Legge quadro sulle aree protette”).

Per quanto concerne la tutela penale dell’ozono, avverso comportamenti atti a ridurne lo strato, trova già applicazione l’articolo 3 della legge n. 549/1993 (“Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”).

Le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva ma... _OMISSIS_ ...squo;ordinamento risultano essere l’uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto». [1]

Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo vengono, altresì, enunciate le ragioni che inducono il Governo a non adottare interventi volti ad una strutturale rivisitazione del sistema penale a protezione dell’ambiente.

«Stanti i limiti di pena contenuti nell’articolo 2 della Legge Comunitaria, che il legislatore delegante non ha inteso derogare con specifico riguardo alle direttive in esame, il recepimento delle stesse non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l’ambiente, mediante il loro inserimento sistematico all’interno del codice penale sostanziale e la previsione come delitti delle... _OMISSIS_ ...e di aggressione. (…)» . [2]

Il legislatore delegato si è limitato, pertanto, ad introdurre le seguenti ipotesi di reato:

Art. 727-bis

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’az... _OMISSIS_ ...na quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»

Art. 733-bis

(Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.»

Quanto agli elementi normativi richiamati nelle fattispecie sopra riportate, si precisa, altresì, che:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE»;

e che:... _OMISSIS_ ...uo;Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per ‘habitat all’interno di un sito protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Rilievi critici Molteplici sono i rilievi critici che sono stati sollevati avverso le soluzioni adottate dal legislatore italiano in sede di attuazione della direttiva.

Appare opportuno soffermarsi su due considerazioni di carattere generale.

Pur essendo innegabile – e, peraltro, confermato dalla Corte di Giustizia – che il tipo ed il livello del trattamento sanzionatorio, in quanto opzioni procedura... _OMISSIS_ ...entranti nel III pilastro), sono riservati alla discrezionalità degli Stati membri, tuttavia, non pare revocarsi in dubbio che il sistema penale di protezione dell’ambiente, nel richiedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, richieda l’introduzione di “criminal offences”.

Il che significa che non possa ritenersi adeguatamente soddisfatto quello standard minimo ed omogeneo di tutela –obiettivo primario della direttiva – mediante la previsione di “offences” non “serious”, e cioè, guardando al diritto interno, di ipotesi di reato contravvenzionali.

Basti considerare come una tale opzione precluda l’attivazione dei meccanismi della cooperazione giudiziaria, previsti sia in tema di mandato di arresto che di aggressione dei proventi da reato.

Vi è, poi, un ulteriore profilo, pur esso concernente la filosofia di fondo delle tecniche di criminalizzazione.
... _OMISSIS_ ...è visto come lo schema di incriminazione seguito dal legislatore comunitario preveda, quali requisiti strutturali, – a parte il presupposto della illiceità della condotta e l’elemento psicologico (individuato nel dolo ovvero nella negligenza grave, da tradursi, quest’ultima, verosimilmente, nella colpa cosciente) – il pericolo concreto ovvero il danno, all’ambiente o alla persona.

Si tratta di uno schema sensibilmente diverso dal sistema sanzionatorio attualmente vigente nel nostro ordinamento, incentrato su reati di pericolo astratto o presunto, per nulla modulato sulla tutela della persona ovvero sulla tutela del ‘bene-ambient È, quest’ultimo, peraltro, neppure formalmente definito.

Se perciò è vero che il nostro ordinamento già sanziona la maggior parte delle condotte descritte nella direttiva 2008/99/CE, è pur vero che si tratta di fattispecie che incriminano – peraltro, con sanzioni t... _OMISSIS_ ...effettive, proporzionate e dissuasive – aspetti meramente formali (quali, ad esempio, l’assenza di autorizzazioni, l’errata compilazioni di registri o formulari, etc.), senza criminalizzare adeguatamente il danno arrecato all’ambiente o alle persone come richiesto dal legislatore comunitario.