Il secondo protocollo alla Convenzione PIF: il rapporto con altri strumenti giuridici

Rapporti con la Convenzione L’art. 12 rende applicabili una serie di previsioni della Convenzione PIF ai fatti di riciclaggio di cui all’art. 2 del Secondo protocollo. In particolare, in virtù di tale rinvio, la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese (art. 3), le norme sulla estradizione (art. 5) e sulla cooperazione (art. 6) della Convenzione si applicano anche nei procedimenti per riciclaggio.

Ugualmente si applicano le norme sulla competenza (art. 4 della Convenzione) per assicurare comunque la perseguibilità dei reati quando i fatti riguardano più Stati, sul ne bis in idem (art. 7) che si applica anche alle persone giuridiche, la possibilità per gli Stati Membri di adottare norme interne più restrittive (art. 9) nonché la norma sulla comunicazione da parte degli Stati Membri della attuazione dello strumento internazionale, in questo caso del protocollo in questione (art. 10).


Ruolo della Corte di Giustizi... _OMISSIS_ ... si è già notato, il Protocollo sulla interpretazione della Convenzione e protocolli era anteriore alla adozione del Secondo Protocollo in questione, questo documento era formalmente escluso dalle previsioni sul ruolo della Corte di Giustizia, che come si è visto è essenzialmente di interpretazione.

A questa naturale lacuna pone rimedio l’art. 13 del Secondo Protocollo che richiama sostanzialmente quanto già previsto dai precedenti atti già esaminati. La Corte ha quindi un ruolo meramente interpretativo delle norme del protocollo, e può essere adita in via meramente facoltativa, in caso di controversia tra Stati membri o con la Commissione sull’interpretazione o applicazione dello stesso, una volta che la controversia non si sia potuta risolvere in sede di Consiglio della Unione.

Il Secondo protocollo prevede però una ulteriore competenza della Corte di Giustizia, in particolare per responsabilità extracontrattuale in caso di de... _OMISSIS_ ...ommissione in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali o in caso di atti compiuti in sviamento di potere.

Si tratta di una applicazione specifica della competenza generale della Corte in materia di responsabilità extracontrattuale per danni subiti da terzi ad opera della Commissione Europea, già prevista nel Trattato delle Comunità Europee nelle materie di primo pilastro, ed infatti la norma richiama gli articoli del Trattato istitutivo delle Comunità Europee.


Entrata in vigore Il meccanismo previsto dall’art. 16 per l'entrata in vigore del Secondo protocollo è analogo a quello previsto per il Primo, nel senso che esso sarebbe entrato in vigore 90 giorni dopo la ultima notifica di uno degli Stati Membri sulla adozione dello stesso, salvo che in tale data la Convenzione non fosse ancora entrata in vigore; in tale ultimo caso, il Secondo protocollo sarebbe entrato in vigore solo al momento della entrata in vigo... _OMISSIS_ ...zione.

Nella pratica, tale ultima possibilità non si è verificata poiché la Convenzione fu adottata dagli Stati membri prima del Secondo protocollo. Infatti quest’ultimo è rimasto per lunghissimo tempo non attuato da alcuni Stati membri e, in particolare, proprio dall’Italia che è stato l’ultimo Stato ad adottarlo, con legge n. 135 del 2008.

Per conoscenza, il Secondo Protocollo fu attuato fin dal 1999 da Regno Unito, nel 2000 dalla Danimarca, dalla Grecia, dalla Spagna e dalla Francia, nel 2001 dal Portogallo, nel 2002 dalla Svezia, dai Paesi Bassi, dall’Irlanda e dal Belgio e nel 2003 dalla Finlandia e dalla Germania.

Ad onor del vero, il fatto che l’Italia sia stato l’ultimo Stato ad adottare il secondo protocollo ha avuto un significato negativo più a livello formale che di sostanza; il nostro Paese, infatti, aveva sostanzialmente già introdotto nell’ordinamento giuridico molti st... _OMISSIS_ ...i dal protocollo, ed in particolare esisteva già una efficace penalizzazione del riciclaggio, anche se restava parzialmente scoperto il problema della responsabilità degli enti.

In particolare tale circostanza è stata riconosciuta dalla stessa Commissione, la quale, nel rapporto del 2008 sulla valutazione sulla adozione della Convenzione e dei protocolli, già citato numerose volte, ha riconosciuto che la normativa italiana prevedeva comunque una forma di responsabilità degli enti anche per riciclaggio, nonostante la mancata adozione del secondo protocollo.

Questo perché l’Italia aveva ratificato nel frattempo la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 sulla criminalità organizzata (Convenzione di Palermo) con la legge 146/2006 che ha introdotto importantissime novità nel sistema penale italiano, tra cui, per esempio, la figura del “reato transnazionale” e tale adozione aveva, di fatto, colmato alcune lacune derivanti dal... _OMISSIS_ ...posizione del Secondo protocollo.

L’unico rilievo che la Commissione aveva mosso all’Italia, e considerava non coperto neppure dall’approvazione della legge 146 del 2006, era il fatto che, in carenza della adozione del protocollo, sembrava non possibile nel nostro sistema l’adozione del sequestro per equivalente per il reato di riciclaggio.

Adottato il Secondo Protocollo e attuata nel frattempo la responsabilità degli enti anche per riciclaggio (anche se formalmente con una legge diversa da quella attuativa del Protocollo), quello che sembra invece auspicabile adesso è la trasposizione di una serie di altri atti normativi emanati negli anni successivi dalla Unione Europea nell’ambito del Terzo Pilastro in materia di cooperazione giudiziaria e di esecuzione di sequestro e confisca, che fornirebbero all’autorità giudiziaria italiana strumenti ancora più efficaci nella lotta al crimine transnazionale; ci si ... _OMISSIS_ ...esempio, alla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del 2000, che prevede tra l’altro la possibilità di utilizzare lo strumento delle Squadre Investigative Comuni (JIT), e ad una serie di decisioni quadro per la esecuzioni di ordini di sequestro e confisca in altri Stati membri, tutte basate sul principio del mutuo riconoscimento. [1]

Peraltro, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e nel quadro giuridico delineato dallo stesso, nuove forme di legislazione si affacciano ormai all’orizzonte, e di alcune di esse si sta già avendo esperienza pratica.

Come ricordato anche a proposito del protocollo sulla corruzione, nel marzo 2012 la Commissione ha ormai avanzato una proposta di direttiva in materia di confisca e congelamento beni che, se adottata, sostituirebbe almeno in parte le decisioni quadro sopra ricordate e non ancora attuate dall’Italia.