La giurisprudenza della CEDU sul danno morale per lesione dell’art. 1 Prot. n. 1

La giurisprudenza della Corte dei diritti umani sul danno morale per lesione dell’art. 1 Prot. n. 1 alla CEDU Uno degli aspetti marcatamente innovativi dell’art.42 bis t.u.e. rispetto all’art.43 t.u.e. è rappresentato dall’introduzione, in favore del proprietario destinatario di un provvedimento di acquisizione sanante, di un pregiudizio non patrimoniale liquidato nella misura fissa del 10% o del 20 % a seconda della finalità per la quale viene utilizzato il bene.

Prima di passare all’analisi della disposizione di nuovo conio, sembra necessario inquadrare il tema dell’ammissibilità, in caso di lesione della proprietà, di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della proprietà.

Ed invero, la natura “economica” del diritto di proprietà e la stessa collocazione di tale diritto nella parte della Costituzione riservata ai rapporti economici non ha mai fatto dubitare la do... _OMISSIS_ ... sul fatto che la lesione di tale prerogativa è insuscettibile di arrecare un pregiudizio non patrimoniale al proprietario ingiustamente aggredito.

A questa posizione ha fatto eco la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che, ancorchè commendevolmente impegnata da anni nel riconoscimento pieno del valore persona danneggiata da una condotta illecita, si è sempre “fermata” ad una considerazione del diritto di proprietà come qualcosa che si riconduce alla persona ma non è parte della stessa.

Questa posizione si scontra con la diversa considerazione del diritto di proprietà all’interno della CEDU per le considerazioni già espresse che costituiscono la base sulla quale il giudice di Strasburgo ha riconosciuto il danno non patrimoniale ai soggetti che si sono allo stesso rivolti lamentando la violazione del diritto tutelato dall’art.1 Prot.n.1 alla CEDU. Ed invero, la Corte dei diritti umani – già con i casi ... _OMISSIS_ ...ghiera e Carbonara e Ventura definiti alla fine del 2003 -ha sempre più spesso riconosciuto, in caso di lesione del diritto di proprietà tutelato dall’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, il danno morale patito dai proprietari.

In particolare, nella vicenda Carbonara e Ventura la Corte ha ritenuto che la violazione della CEDU ha comportato per i ricorrenti “un sicuro danno morale, risultante da un senso di impotenza e di frustrazione di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni” - p. 44 sent. cit. -. Ed in accoglimento integrale della domanda dei ricorrenti ha liquidato euro 50.000 a ciascuno dei due proprietari e dunque un importo complesso di euro 200.000.

Nel caso Belvedere Alberghiera del 30 ottobre 2003, il giudice sovranazionale ha ritenuto che il proprietario, ancorché persona giuridica, aveva subito, attraverso il suo titolare, gli amministratori ed i soci, inconvenienti considerevoli in relazione alla gestione ... _OMISSIS_ ...osto in zona limitrofa ai terreni interessati dall’illecito spossessamento, quantificando in via equitativa il danno morale in euro 25.000.

I casi testè ricordati appaiono in linea con gli approdi del giudice di Strasburgo.

E’ noto, infatti, che la Corte dei diritti umani, richiamando il principio fondamentale di effettività, ha più volte ritenuto che l’efficacia del diritto garantito dall’art.6 CEDU «esige che una riparazione pecuniaria anche per il danno morale possa essere riconosciuta anche ad una società commerciale.

Il pregiudizio non patrimoniale può infatti comportare, per codesta società, elementi più o meno “oggettivi” o “soggettivi”, fra i quali occorre riconoscere la reputazione dell’impresa, ed anche l’incertezza nella pianificazione delle decisioni da assumere, i disturbi cagionati alla gestione dell’impresa stessa, le cui conseguenze non s... _OMISSIS_ ...n preciso calcolo, ed infine, sia pure in minima misura, l’angoscia e i fastidi patiti dai componenti degli organi di direzione della società>> [1].

Orbene, le decisioni appena ricordate rese in punto di danno non patrimoniale non rappresentano una novità nella giurisprudenza della Corte dei diritti umani.

Già nel caso Zubani quel giudice, decidendo separatamente la domanda di equa soddisfazione avanzata ex art.41 CEDU [2], aveva riconosciuto ai proprietari la complessiva somma di £.1.000.000.000 per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto della violazione dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, ritenendo in quell’occasione meritevole di ristoro la frustrazione e l’ansia provocate per effetto della perdita del dominio che aveva costretto i proprietari a defatiganti giudizi protratti per circa 18 anni e definiti con il riconoscimento di un risarcimento del danno ancora non integralmente corris... _OMISSIS_ ...o;occupante abusivo .

Né può tacersi, limitando l’indagine alle vicende che hanno visto coinvolta l’Italia per violazione dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, il caso Beyeler [3] e le liquidazioni dei danni morali operate in favore dei proprietari ai quali non è stata garantita la forza pubblica per liberare l’immobile abusivamente occupato [4].

L’ultima più rilevante conferma può individuarsi nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia del 22 dicembre 2009 resa dalla Grande Camera, della quale si è già detto sopra.

Non può revocarsi in dubbio che la posizione della Corte di Strasburgo si muove in un’ottica protesa ad elidere completamente gli effetti pregiudizievoli prodotti dalla violazione di un diritto umano fondamentale, soprattutto quando la violazione ha prodotto la perdita secca del diritto per effetto di una condotta contra legem, anzi addirittura mostrando una prospettiva dichiaratamente... _OMISSIS_ ...laddove giunge a monetizzare detto pregiudizio anche, nel caso Carbonara e Ventura - integrante un’ipotesi di occupazione appropriativa costituente minore illegalità rispetto a quella connessa alla condotta usurpativa.



Le sentenze c.d. di San Martino della Corte di Cassazione e l’esclusione della rilevanza, ai fini del danno non patrimoniale, della CEDU Si diceva che sul versante interno, il tema del riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, a fronte di una tendenza ad implementare le forme di tutela risarcitoria non patrimoniale correlate alla lesione di valori costituzionali [5], non ha trovato voci di conferma, anzi subendo un netto arresto per effetto delle 4 sentenze c.d. di San Martino del 2008.

Cass. S.U. n.26972/2008 [6] - come le altre tre coeve sentenze - ha infatti ribadito che “Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c... _OMISSIS_ ...ica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.” - cfr.p. n. 2.3 sent. cit .-.

Ed è la stessa pronunzia ad avere ritenuto, in un passaggio motivazionale successivo, che “…Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri …come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati …, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica - cfr.p.2.10 -.

Principio ribadito dalla stessa decisione allorchè si chiariva che "…Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri ... come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati ... nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la pe... _OMISSIS_ ...tati da rilevanza economica.”

Nè secondo le Sezioni Unite i diritti garantiti dalla CEDU possono essere inquadrati tra gli interessi inerenti la persona aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili non spettando agli stessi il rango di diritti costituzionalmente protetti, “poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007)”.

Orbene, malgrado tale posizione espressa dalle Sezioni Unite non sembra peregrino ipotizzare, in una rinnovata visione dei rapporti fra l’art.2059 c.c. ed i diritti inerenti alla persona riconosciuti dalle Carte dei diritti, che anche la lesione del diritto dominicale - tutelato oltre che dalla CEDU anche a... _OMISSIS_ ...uzionale - ripercuotendosi negativamente sulla persona umana, impone il risarcimento del danno non patrimoniale [7].

Ed infatti, come già ci era capitato di sostenere nel 2006 [8], una volta che il diritto vivente ha riconosciuto la risarcibilità dei valori costituzionali incidenti sulla persona umana, non pare potersi revocare in dubbio che la proprietà, in quanto diritto tutelato a livello costituzionale, è in grado di produrre, in caso di lesione, significative lesioni non inferiori a quelle correlate alla tutela di altri valori costituzionali inerenti la persona che pure albergano nella Carta costituzionale.

Non sembrano potere paralizzare tale conclusione gli arresti giurisprudenziali di diverso tenore.

Se è infatti vero che Cass.8827/03 (e la coeva Cass.n.8828/2003)– dalla quale ha preso inizio la nuova stagione del danno non patrimoniale - ha riconosciuto detto danno per gli interessi protetti di rilievo costitu... _OMISSIS_ ...non connotati da rilevanza economica”, richiamando Corte cost.n.88/1979 che si era peraltro espressa in termini meno tassativi sul punto [9], non è men vero che la posizione espressa dalla ricordata giurisprudenza in quell’occasione costituiva un mero obiter, essendo la vicenda concreta esaminata dalla Corte afferente al danno da morte del congiunto e non alla volontà di negare piena tutela risarcitoria ai diritti costituzionalmente protetti aventi natura economica.

Più opportunamente, infatti, Corte cost.n.233/2003, che pure ha inteso dare continuità all’indirizzo espresso dalla Cassazione da ultimo ricordata, non ha mancato di eliminare l’inciso relativo alla non economicità del valore, precisando piuttosto che “…In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno al... _OMISSIS_ ...ne, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni - nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale - un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona”

Del resto, già la Cassazione penale [10] ha avuto modo di ritenere che «il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona», aggiungendo che una lettura costituzionalmente orientata della medesima disposizione impone di ritenere inoperante il limite posto da tale norma «se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti» ed in particolare i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.
... _OMISSIS_ ...d è ben chiaro che tale presa di posizione sembra giustamente superare la limitazione agli interessi non aventi natura economica cui fece riferimento il giudice di legittimità nelle decisioni del 2003. Tanto è sufficiente per ritenere possibile la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà [11].