uo;analisi dell’art.42 bis non può tuttavia prescindere da una verifica che prenda a parametro della legittimità dell'operato legislativo non solo i canoni costituzionali, ma anche i precetti cui lo Stato italiano, aderendo alla Convenzione sui diritti dell'Uomo in qualità di membro della comunità internazionale, deve necessariamente uniformarsi a qualsiasi livello - giurisprudenziale o legislativo che dir si voglia - esso operi.
In effetti, la Corte di Strasburgo ha già ritenuto che spetta alla discrezionalità del legislatore nazionale il compito di indicare i connotati dell'utilità pubblica e dell'interesse generale, pur rilevando che la disciplina positiva deve essere provvista di base “ragionevole''.
Anzi, recentemente quel Giudice ha avuto modo di ribadire che “le autorità nazionali sono, in linea di principio, meglio in grado del giudice internazionale di determinare quello che è di «pubblica utilità»...
_OMISSIS_ ...ando non solo che tale ultima espressione, contenuta nella seconda previsione enunciata dall'art.1 del Prot. n. 1 alla CEDU “è una nozione di per sé molto ampia”, ma anche specificando che l'adozione di norme sulla privazione della proprietà “implica ordinariamente l'esame di questioni politiche, economiche e sociali” rispetto alle quali il legislatore dispone “di grande libertà” che la stessa Corte dei diritti dell'uomo è tenuta a rispettare “salvo se le sue determinazioni si rivelino manifestamente prive di ragionevolezza”. [1]
Ma per verificare la “legalità convenzionale” dell’art.42 bis bisogna individare con precisione il concetto di “legalità” focalizzato dalla Corte europea rispetto alle vicende delle espropriaizoni indirette italiane.
Orbene, la giurisprudenza di Strasburgo ha professato un principio unico di legalità «europea», nel quale fare c...
_OMISSIS_ ...i di common law con quelli di civil law. In tale contesto il termine “previsto dalla legge” “non si limita a rinviare al diritto interno, ma riguarda anche la qualità della legge”.
Il che significa, secondo la Corte di Strasburgo, che la legge, per essere tale, deve essere accessibile al cittadino, formulata con sufficiente precisione e di natura tale per cui quel cittadino, sulla base di appropriati consigli, sia in grado di prevedere in misura ragionevole le conseguenze che potrebbero derivare da un determinato atto [2].
In questo senso, la giurisprudenza della Corte dei diritti umani ha riconosciuto la preminenza del diritto - Cfr. anche Corte dir. uomo, 25 marzo 1999, Iatridis, cit., § 58 -.
Se sono vere le superiori premesse, non potrebbe risultare peregrino che la c.d. “utilizzazione senza titolo” riprodotta dall’art.42 bis intende cancellare i dubbi prospettati sotto il pr...
_OMISSIS_ ...tto del principio di legalità, in quanto disciplina positivamente dettata che aggancia il trasferimento del bene ad un provvedimento amministrativo dell’amministrazione, sgravando il proprietario dall’azione individuale volta ad elidere la situazione illegale [3].
E poco importa che tale disciplina sia foriera di questioni e problemi di non minore spessore di quelli suscitati dall’affaire occupazione appropriativa.
Si tratta, infatti, di una disposizione precettiva avente il rango di legge ordinaria rispetto alla quale, all’atto della sua entrata in vigore, l’autorità giudiziaria chiamata ad applicarla potrà sperimentare i rimedi volti a valutarne la compatibilità costituzionale o comunque a sottoporre il tracciato normativo a quell’opera interpretativa che costituisce l’in sé dell’attività giurisdizionale e che, sola, consente di individuare il precetto che c’è in ogni norma.
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_OMISSIS_ ...rispetto a tale visione il contenuto discrezionale riservato all’amministrazione circa l’an e l’eccezionalità che al provvedimento si è inteso attribuire finirebbero col muoversi in controtendenza rispetto a tale esigenza di certezza, lasciando i proprietari in una situazione d’incertezza tutte le volte in cui l’amministrazione abbia ritenuto di non adottare simile provvedimento, facendo tornare lo spettro rappresentato dai problemi sorti in epoca antecedente alle sentenze del maggio 2000 rese dalla Corte dei diritti umani.
Non è detto, allora, che il meccanismo “legalizzato” dal legislatore, riconnesso ad un atto amministrativo dal quale sia possibile, volta per volta, inferire l'esistenza di un interesse pubblico dell'opera realizzata, debba suscitare nei giudici europei la reazione che invece diede il là alle sentenze Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura.
Ciò è ancorpiù vero se si considera...
_OMISSIS_ ...i certi che occorre utilizzare per valutare la conformità dell'art. 42 bis all'art. 1 del Protocollo alla CEDU sono, come si è visto, anche quelli dell'accessibilità e precisione delle norme di diritto interno.
Sotto tale profilo l'intervento legislativo apparirebbe dotato, come lo era l’art.43, di una portata razionalizzante e per di più in linea con il principio della proporzionalità dell'ingerenza che la Corte di Strasburgo ha più volte richiamato proprio a proposito delle limitazione al diritto dominicale.
Questo, del resto, era stato il giudizio espresso dal Comitato dei Ministri nel febbraio 2007, sull’art.43 t.u.e. con la Risoluzione più volte ricordata, cogliendo in tale disposizione uno sforzo costruttivo dell’ordinamento interno verso la soluzione definitiva del problema espropriazioni indirette, per di più approfondito con il riconoscimento del valore pieno del bene al momento dell’adozione del provvediment...
_OMISSIS_ ... non patrimoniale che, al di là delle questioni sopra esposte, rappresenta un ulteriore riconoscimento di una posta patrimoniale in favore del proprietario colpito da un atto originariamente illegale, in piena sintonia con le pronunzie della Corte dei diritti dell’uomo.
E proprio le considerazioni appena sopra espresse a proposito della sentenza Guiso-Gallisay potrebbero inequivocabilmente dimostrare che l’attivazione di meccanismi di adeguamento del sistema interno alla CEDU siano visti con estremo favore e, potremmo dire, con comprensione, dalla Corte di Strasburgo.
Ciò per la consapevolezza, radicata nella giurisprudenza di Strasburgo, che sono lo Stato italiano e le sue Istituzioni a meglio potere ponderare le misure che risultino, in relazione al quandro normativo interno, considerato nel suo complesso, rispondenti ai diritti di matrice CEDU.
E’ forse per tali ragioni che i giudici europei difficilmente...
_OMISSIS_ ...rare condanne a carico dell’Italia dopo la riedizione di una disposizione normativa che intende ispirarsi, comunque, a canoni di certezza e prevedibilità, pur con tutte le permanenti aporie già evidenziate. Non sarebbe allora possibile concludere, con assoluta certezza, che il meccanismo (re)introdotto dall’art.42 bis ha caratteristiche “manifestamente illegali'' rispetto al diritto interno, avendo l'ordinamento apprestato un sistema di tutela giurisdizionale in favore del proprietario defraudato.
E ciò anche perchè sarebbe difficile spiegare i giudizi positivi espressi dalla stessa Corte europea – Corte dir. Uomo 22 giugno 2006, Ucci c. Italia - e nella Risoluzione del febbraio 2007, cit.- a favore di Ad.Plen.n.2/2005 e dell'art.43 t.u.e.
Del resto, gli esiti imprevedibili ed arbitrari richiamati da Corte cost.n.293/2010 erano stati dalla CEDU – sent. Sciarrotta c. Italia 12 gennaio 2006 - ipotizzati, quant...
_OMISSIS_ ...mma dell’art. 43 t.u.e., con esclusivo riferimento ai casi di assenza di dichiarazione di p.u. Il che lasciava ritenere che il giudizio finale sulla compatibilità dell’art. 43 t.u.e. con le norme della CEDU sarebbe stato ancora di là da venire – ed ormai divenuto impossibile per effetto della caducazione della stessa disposizione -.
Ed anche l’equiparazione fra condotte acquisitive ed usurpative potrebbe, in tale ottica, trovare giustificazione in relazione al sistema indennitario/risarcitorio previsto, destinato a coprire integralmente le voci di danno, pur sacrificando il diritto alla restituzione del bene garantito al proprietario “usurpato”.