L’indennizzo e l’art.42 bis t.u.espropriazione

Il legislatore del 42 bis utilizza l’espressione “indennizzo”, per qualificare la pretesa del proprietario colpito dal provvedimento di acquisizione sanante, destinato ad operare, dice il legislatore, non retroattivamente.

In questo senso, tale utilizzazione [1] sembra volere ulteriormente purificare il pregiudizio sofferto dal proprietario, invece qualificato, forse più correttamente dall’art.43 t.u. espropriazione come “danno”.

E’ comunque vero che tale modifica terminologica [2] si avverte nitidamente allorchè lo stesso legislatore prevede il riconoscimento “ a titolo risarcitorio” dell’interesse al cinque per cento per il periodo di occupazione senza titolo.

L’uso del termine indennizzo potrebbe d’altra parte non stupire più di tanto se si guarda alla tendenza, parimenti manifestata dalla Corte costituzionale (Corte cost. 148/1999 da ultimo Corte cost.... _OMISSIS_ ... dalla Cassazione (Cass. n. 4766/2002, Cass. 6009/03, Cass. 7643/03, Cass. n. 8777/2004, Cass. n. 10889/2004, Cass. n. 21351/04, Cass. n. 22963/04, Cass.n.2602/2010, Cass.n.17274/2010 [3]) volta a parificare, dal punto di vista sostanziale (e non quantitativo) l’indennità espropriativa al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, così riproponendo la ricostruzione del danno da occupazione acquisitiva in termini di indennizzo avente natura risarcitoria peculiare delle fattispecie ablative atipiche [4] e corrispondente al controvalore del bene ablato [5], salvo poi a ribadire la diversità ontologica fra indennizzo da atto ablativo e debito da occupazione acquisitiva ai fini della sussumibilità solo del secondo alla disciplina in tema di debiti di valore - Cass. n.21095/2009 -.

Orbene, senza qui poter esaminare i profili collegati alla giurisdizione che pure il riconoscimento dell’indennizzo reca con sé [6], la disposizione che q... _OMISSIS_ ...sembra dimostrare un cambio di rotta non indifferente rispetto all’art.43 t.u. espropriazione che aveva previsto il riconoscimento del pieno valore venale del bene in un momento storico nel quale l’indennizzo espropriativo si era andato parametrando in un quantum notevolmente inferiore.

Ciò, in definitiva, giustificava in termini razionali l’art.43 ponendolo non come “doppione” del procedimento ablatorio, ma appunto quale meccanismo compensatorio per il proprietario che, incappato nell’agire illecito perpetuato per scopi di interesse pubblico, si vedeva riconosciuto un importo notevolmente superiore a quello riconosciuto al proprietario legittimamente privato della proprietà.

La situazione è però radicalmente mutata per effetto di Corte cost. n.348/2007, della quale già si è detto e sulla quale in seguito si ritornerà.

Quel che allora può dirsi è che la previsione di un “quantum”... _OMISSIS_ ... modo identico tanto per l’espropriazione legittima che per quella da provvedimento ex art.42 bis - salvo la differenza rappresentata dalla riduzione prevista gli interventi espropriativi di riforma economico sociale (art.37 comma 1 t.u.e.) - determina, in modo assolutamente solare, l’equiparazione fra esproprio ed acquisizioni correlate a situazioni di illegalità della più varia natura, una volta che il momento rilevante della liquidazione dell’indennizzo è quello relativo all’epoca in cui l’atto viene emanato.

L’unica differenza – che produce un incremento delle poste attive del proprietario destinatario di un provvedimento ex art.42 bis - sembra rappresentata dal riconoscimento del danno, pari al cinque per cento sul valore del bene in mancanza di maggior danno provato dal proprietario, che tende a coprire il periodo di occupazione senza titolo [7].

Tale ultima previsione sembra, ancora una volta,... _OMISSIS_ ...lle indicazioni “di sistema” offerte dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nella sentenza Guiso Gallisay del dicembre 2009 - § 105 - [8].

Ora, appare evidente che la qualificazione in termini indennitari operata dal legislatore intende escludere la disciplina riconosciuta al titolare di un’obbligazione di valore qual è quella nascente dal risarcimento del danno da responsabilità aquiliana.

Ora, ancorchè tale presa di posizione non sia in linea con la giurisprudenza Guiso Gallisay e con quelle altre successive, già sopra ricordate, che hanno ancora una volta ribadito l’esistenza di una differenza di sostanza fra espropri in radice illeciti da espropri che si fondano su ragioni di pubblica utilità lo iato verificatosi sembra più apparente che reale.

Ed in effetti, la sentenza Guiso Gallisay, avendo presente le vicende di occupazione acquisitiva sostenute da una valida dichiarazione di p.u.,... _OMISSIS_ ...me dato imprescindibile, per le vicende precedenti e “future” [9], il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della somma liquidata al momento dell’irreversibile trasformazione dell’area ed agli interessi da calcolare sugli importi annualmente rivalutati, per come (peraltro) stabilito dalla giurisprudenza di legittimità nelle vicende di occupazione acquisitiva [10].

E che questa fosse l’interpretazione autentica della sentenza Guiso Gallisay è stato reso palese dalla stessa Corte di Strasburgo a distanza di pochi mesi in una vicenda in cui non era parte l’Italia [11].

Epperò quella prospettiva della Corte di Strasburgo muoveva dalla considerazione di un risarcimento commisurato all’epoca della perdita della proprietà che dunque esigeva di riconoscere al proprietario una rivalutazione del detto valore.

Esigenza che, in effetti, l’art.42 bis non è chiamato a tutelare, pone... _OMISSIS_ ...ione al momento dell’adozione del provvedimento.

Sotto questo profilo, la scelta del legislatore del 2011 di riconoscere il valore del bene al momento dell’adozione dell’atto e gli interessi per il periodo di occupazione d’urgenza non sembra in grado di produrre effetti pregiudizievoli al proprietario rispetto alla tutela garantita a livello interno al danneggiato ed anche dalla sentenza Guiso Gallisay, fermo restando il diritto del proprietario di godere delle forme di tutela previste per le obbligazioni di valuta in caso di inadempimento del debitore all’obbligo di corresponsione dell’indennizzo entro i termini fissati dal comma 4 - e sulle quali, semmai, si tornerà nel capitolo finale parlando del diritto al riconoscimento di un indennizzo in tempo utile-.