La sentenza n. 293/2010 della Corte costituzionale. Messaggi in codice al legislatore?

dquo;caduta” dell’art.43 t.u. espropriazione per eccesso di delega certificata da Corte cost. n.293/2010 [1], sulla base di coordinate che già avevamo cercato per tempo di diffusamente evidenziare [2], ha fatto nascere il sospetto, esaminando la motivazione della sentenza, che il giudice delle leggi abbia sfruttato l’occasione per “lanciare” al legislatore alcuni moniti in ordine alla futura riproposizione della medesima disposizione con le forme della legge ordinaria.

In questa prospettiva la Corte costituzionale, oltre a sottolineare il superamento dei limiti fissati dalla legge delega realizzato attraverso l’introduzione di un “novum” che si discostava definitivamente dalle linee giurisprudenziali fino a quel momento fissate, non mancava di sottolineare che la scelta di campo operata dal legislatore delegato non si era per nulla attenuta alle coordinate fissate dalla legge delega:

... _OMISSIS_ ...to delle differenze fra gli effetti prodotti dalle occupazioni appropriative e da quelle usurpative;
previsione di una forma generalizzata di sanatoria, dotata peraltro di efficacia retroattiva;
determinazione di una generale sanatoria delle condotte illecite fra loro disomogenee;
introduzione dell’acquisizione per il diritto di servitù, discostandosi profondamente dalle coordinate fissate “dalla giurisprudenza di legittimità” in punto di momento dal quale determinare il trasferimento della proprietà.
Nè il riferimento alla necessità di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU resa in materia di espropriazione indiretta poteva giustificare l’introduzione dell’art.43, non tanto per la mancata indicazione, all’interno dei criteri direttivi di cui al più volte citato art. 7 della legge n. 50 del 1999 di tale giustificazione, quanto per fatti correlati al contenuto “intrinse... _OMISSIS_ ...rsquo;art.43 che non era sufficiente di per sé a risolvere il grave vulnus al principio di legalità acclarato dalla Corte dei diritti dell’Uomo.

Il giudice delle leggi, pur chiarendo che non era la sede per sciogliere il “legittimo dubbio quanto alla idoneità della scelta realizzata con la norma di garantire il rispetto dei principi della CEDU”, non mancava di ricordare che il legislatore avrebbe potuto conseguire l’obiettivo di garantire il rispetto dei principi fissati dalla CEDU disciplinando “… in modi diversi la materia, ed anche espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato, in analogia con altri ordinamenti europei.”

E neppure è mancato da parte del giudice costituzionale il richiamo alla Corte di Strasburgo, “…la quale, infatti, sia pure incidentalmente, ha precisato che l’espropria... _OMISSIS_ ... si pone in violazione del principio di legalità, perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all’amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da «azioni illegali», e ciò sia allorchè essa costituisca conseguenza di un’interpretazione giurisprudenziale, sia allorchè derivi da una legge – con espresso riferimento all’articolo 43 del t.u. qui censurato – , in quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione adottata secondo «buona e debita forma»”.

La posizione espressa dalla Corte costituzionale sembrava così integrare un invito non tanto celato al legislatore a rivedere le coordinate di base dell’istituto dell’acquisizione sanante introdotto dall’art.43.

Critiche, peraltro, solo in parte persuasive, né tutte rispondenti al... _OMISSIS_ ...enomeno delle espropriazioni indirette.

E’ nel vero, sicuramente, il giudice costituzionale allorchè si mostra persuaso del fatto che un intervento legislativo per riportare il sistema sui binari della legalità è ineludibile, fino al punto di riconoscere al legislatore la possibilità di elidere per legge l’istituto dell’occupazione acquisitiva, in armonia con altre legislazioni.

Tale passaggio sembra costituire la dimostrazione più chiara che il sistema dell’occupazione acquisitiva non può trovare tutela nel sistema a meno di perpetuare ulteriori violazioni del parametro convenzionale.

Meno persuasivo, per converso, risulta il riferimento generalizzato alla contrarietà dell’art.43 alla giurisprudenza della CEDU. E non perché tale operazione fosse preclusa al giudice costituzionale che, anzi, così facendo, mostra in modo esemplare quale sia - allo stato - il ruolo del giudice interno nel si... _OMISSIS_ ...ione dei diritti fondamentali.

Le perplessità riguardano, semmai, la valorizzazione di precedenti della Corte europea che, come già ci è capitato di evidenziare, non avevano riguardato l’istituto dell’acquisizione sanante introdotto con l’art. 43 1º comma t.u.e., piuttosto soffermandosi sul potere conferito al giudice (amministrativo) di impedire la restituzione del bene in caso di richiesta di esclusione della restituzione da parte del soggetto a tanto legittimato (comma 3 art.43).

Né è apparso pienamente esaustivo il riferimento alla giurisprudenza di legittimità per delineare le coordinate dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa quasi che debba iscriversi “solo” a quella giurisdizione la responsabilità su quanto accaduto, se si pensa al ruolo affatto secondario giocato dalla giurisprudenza costituzionale, che aveva pienamente giustificato quell’operato giurisprudenziale -cfr. Corte. Cost. ... _OMISSIS_ ...369/1996; 191/2006; 204/2004 -.