L’art.43 t.u.espropriazione davanti alla Corte costituzionale

Occorre ora brevemente ripercorrere l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale resa dal Tar Campania 9 ottobre 2008 -sez. Napoli - in ordine all’art.43 T.U.E. riflettendosi tale analisi sull’art.42 bis adottato dal legislatore dopo la caducazione dell’art.43 ad opera di Corte cost.n.293/2010.

Essa ci sembrò rappresentare la coscienza critica del giudice amministrativo che era stato individuato dagli interpreti come strenuo difensore dell’art.43 testo unico espropriazione e delle soluzioni in esso esposte nel tentativo di riportare l’ordinamento interno su canoni di conformità alle norme convenzionali sancite dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Il giudice campano aveva per un verso ipotizzato che l’interpretazione della disposizione appena ricordata espressa dalle Corti amministrative - ex plurimis Cons. Stato, Ad.Plen.n.2/2005, cit. -, nel consentire ch... _OMISSIS_ ...di acquisizione sanante intervenga successivamente alla declaratoria giurisdizionale di restituzione dell’area- anche se irreversibilmente trasformata - al legittimo proprietario in dipendenza dell’accertata illegittimità della procedura ablatoria, avrebbe finito con l’intaccare l’intangibilità del giudicato, vulnerando uno dei principi fondamentali dell’ordinamento, scolpito dall’art.2909 c.c.

D’altro lato, dubbi venivano espressi in ordine alla concreta utilizzazione che le Amministrazioni avevano fatto dell’art.43, facendolo assurgere a momento “ordinario” dell’azione amministrativa concernente l’acquisizione al patrimonio pubblico di aree destinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, in tal modo stravolgendo il sistema fissato in via generale dallo stesso testo unico e dunque legittimando operazioni elusive degli obblighi procedimentali dell’instaurazione del c... _OMISSIS_ ...

Non mancavano, ancora, riferimenti espliciti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che avrebbe individuato nello strumento introdotto nel testo unico il rischio di operazione arbitrarie in danno del proprietario sostanzialmente sovrapponibili a quelle che avevano caratterizzato la stagione giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva - e di quella usurpativa -.

Quanto al par.8, esso era stato invece dedicato ai possibili vizi dell’art.43 per eccesso di delega e dunque al possibile contrasto della disposizione con l’art.76 Cost. per violazione dei principi guida fissati nella legge delega n.59/1999.

Così riassunti i termini dell’ordinanza di rimessione, i primi due profili non ci sembrarono fondarsi su argomentazioni idonee a sostenere l’incostituzionalità della disposizione “incriminata”.

La Corte costituzionale italiana ha infatt... _OMISSIS_ ... affermato che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali - Corte cost. 2003 n.301-.

Principio ulteriormente chiarito quando si è riconosciuto che "eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione". [1]

In modo ancora più chiaro, è stato poi sottolineato da Corte cost. n. 190/2000 che l’interpretazione conforme a Costituzione deve essere privilegiata per evitare il vizio di incostituzionalità della norma interpretata. Se dunque il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere a... _OMISSIS_ ...impossibile seguire un’interpretazione costituzionalmente corretta [2], ne sarebbe conseguita l’inammissibilità delle questioni che non si danno carico di chiarire se sia possibile offrire un’interpretazione costituzionalmente orientata dalla norma.

In altri termini, nulla avrebbe impedito al giudice remittente di considerare l’illegittimità dell’atto di acquisizione sanante adottato dall’amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza come richiesto dai ricorrenti nel secondo ricorso, proprio per le ragioni esposte a sostegno del lamentato vizio di costituzionalità.

Senza che ciò imponesse una declaratoria generale d’incostituzionalità della norma.

Del resto, il rischio di reiterazione di un atto illegittimo all’infinito prospettato dal giudice remittente non sembrava essere causa giustificativa della caducazione della norma, se appunto si muoveva dal presupposto che ... _OMISSIS_ ...o di tale strumento da parte dell’Amministrazione sia scorretto - come pare ritenere lo stesso giudice remittente -.

Ed analoghe considerazioni ci sembrarono dovere valere in ordine al lamentato vizio concernente l’uso “a cuor leggero” che le amministrazioni avrebbero fatto dell’art.43, ancora una volta potendo il giudicante uniformarsi alle letture secundum constitutionem che pure erano state ipotizzate all’indomani del varo dell’art.43 t.u.e. proprio per ovviare a risultati interpretativi astrattamente consentiti dall’ampia formula letterale utilizzata nella redazione della disposizione appena evocata.

Quanto alla questione della compatibilità dell’art.43 con la CEDU, il giudice remittente si è come detto orientato a richiamare le pronunzie della Corte dei diritti umani che avrebbero affermato il contrasto della disposizione con l’art.1 Prot.n.1 annesso alla CEDU.

... _OMISSIS_ ...e sembrava evocare quanto più volte affermato, incidenter tantum, dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite - Cass. S.U. 26732 del 19/12/2007, e Cass. 20543/2008, cit.- secondo la quale l’art.43 cit., nel precludere la restituzione di un bene occupato in assoluta via di fatto, mal si concilia con i principi di cui all'art. 1, all. 1, alla CEDU, come la stessa Corte di Strasburgo non ha mancato di sottolineare (Corte europea dei diritti dell'uomo 17.5.2005, Scordino c. Italia).

Proprio tali elementi, per il giudice di legittimità, erano apparsi tali da indurre a qualche dubbio di legittimità costituzionale del nuovo istituto, alla luce della riconosciuta natura delle disposizioni della CEDU, come norme interposte nel sindacato di legittimità (sentenza n. 348 del 2007).

E tuttavia, già osservammo che siffatto prospettato vizio non trovava, all’epoca dell’ordinanza di rimessione, solida conferma nella giurisprudenza d... _OMISSIS_ ...e non si era mai occupata ex professo dell’art.43 t.u. espropriazione, semmai affrontando in termini generali le difese del Governo italiano che, all’interno di procedimento ove erano in discussione vicende sussumibili nell’alveo dell’occupazione acquisitiva o usurpativa, non era condizionato dall’applicazione concreta dell’atto di acquisizione sanante per paralizzare il diritto dominicale del proprietario.

Se era dunque indiscutibilmente corretto l’assunto di partenza del giudice remittente, alla stregua del quale l’ordinamento interno deve conformarsi alla CEDU ed al diritto vivente che promana dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, meno convincente sembrava la conclusione dell’ordinanza di rimessione, correlata ad un’accertata violazione – da parte dell’art.43 cit. - dei parametri convenzionali.

Sembrava, del resto, problematica un’accelerazione della... _OMISSIS_ ...ionale sul punto tale da giungere alla caducazione interna della norma sulla base di un obiter dictum del giudice di Strasburgo.

Del resto, è appena il caso di rammentare che nell’ipotetico sindacato di conformità della norma nazionale ai parametri CEDU – fin qui mai compiuto- la Corte di Strasburgo, ove fosse stata chiamata a scrutinare tale norma (il che, lo si ribadisce, non è ancora avvenuto, almeno per quel che consta a chi scrive) non avrebbe certo omesso di considerare il complessivo impianto normativo introdotto dall’art.43, le motivazioni che lo avevano originato, la tipologia di tutela (risarcitoria) offerta al proprietario tanto nella fase procedimentale che in quella “sostanziale” e, soprattutto, l’interpretazione che della norma avevano dato i giudici chiamati ad applicarla - ed in questo senso particolarmente rilevante risultava proprio la Risoluzione del Comitato dei Ministri che pure il rimettente evoca,... _OMISSIS_ ...ito della quale non si è mancato di sottolineare anche tale ultimo aspetto -.

Ciò che rendeva problematico affermare che la norma interna si ponesse in contrasto con la CEDU.

Restava poi la spinosa questione di rito relativa alla conformità dell’art.43 cit. ai paletti fissati dal legislatore delegante al Governo che ha poi varato il t.u.e. in seno alla legge n.50/1999.

Appariva in ogni caso evidente che la Corte delle leggi fosse stata finalmente chiamata ad affrontare uno dei temi che più avevano arrovellato gli interpreti a partire dal varo del t.u.e. e sul quale, peraltro, erano stati prospettati ulteriori vizi di costituzionalità con riguardo all’equiparazione dei fatti di occupazione acquisitiva a quelli c.d. usurpativi - privi a monte di valida dichiarazione di p.u. - ed ancora in ordine alle modalità operative della c.d. acquisizione sanante giudiziaria disciplinata dal comma 3 dell’art.43 t.u. e. cit. [3]