La CEDU e l'Italia si confrontano sulle espropriazioni illegittime

La posizione della Corte dei diritti umani sulle violazioni di sistema in tema di espropriazione di fatto (Cedu 6 marzo 2007: Scordino c. Italia) Appena un mese dopo la pubblicazione della Risoluzione del Comitato dei Ministri, la Corte dei diritti umani fu chiamata a quantificare l’equa soddisfazione nell'ambito di un procedimento che nel maggio 2005 aveva già visto l’adozione di una sentenza di condanna dell’Italia per una vicenda inquadrabile nell'occupazione acquisitiva - Corte dir. uomo 17 maggio 2005, Scordino c. Italia -.

Corte dir. uomo, 6 marzo 2007, Scordino c. Italia (ric.43662/98) consente di focalizzare alcuni punti fermi nella giurisprudenza di Strasburgo che possono così sintetizzarsi:

natura strutturale della violazione riferibile all’Italia per avere perpetuato il sistema dell’espropriazione indiretta;
obblighi dello Stato di adottare misure individuali e general... _OMISSIS_ ...li effetti della violazione strutturale ed individuazione concreta degli strumenti suggeriti all’Italia;
conseguenze patrimoniali della violazione reiterata del diritto di proprietà e riconoscibilità di un pregiudizio da mancata protezione del diritto di proprietà non ottenibile innanzi alle giurisdizioni nazionali [1].

Per quel che qui importa, è utile esaminare brevemente alcuni passaggi motivazionali della decisione.

Colpisce, anzitutto, il riferimento (duplice - p.11 e 15 sent. -), operato alle defaillance structurelle prodotte dall’ordinamento giuridico per effetto dell’occupazione illegittima, ormai apprezzato come fenomeno che colpiva la “categoria” di persone private arbitrariamente del diritto dominicale per effetto dell’agire illecito della pubblica amministrazione.

La Corte, infatti, benché fosse stata investita dalle decisione degli aspetti patrimoniali c... _OMISSIS_ ...l danneggiato e lo Stato danneggiante si poneva, dichiaratamente, in una prospettiva “collettiva”, di categoria [2], guardando al pregiudizio subìto non tanto e solo dal proprietario che ha promosso il ricorso, ma anche da tutti quei proprietari che già si trovavano nella stessa posizione dei ricorrenti o che, comunque, potevano in futuro trovarsi in situazioni analoghe.

È stata la Corte a ricordare - §11 - che ai sensi dell'articolo 46 le Alte Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi alle sentenze definitive emesse dalla Corte nelle controversie di cui sono parte in causa, con la sorveglianza del Comitato dei Ministri sull'esecuzione di tali sentenze.

Ed è stato ancora quel giudice a ricordare che "...quando la Corte accerta una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme accordate a titolo di equa soddisfazione di cui all'articolo 41, ma anche di sc... _OMISSIS_ ...il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, eventualmente, individuali da integrare nel suo ordinamento giuridico interno allo scopo di mettere fine alla violazione accertata dalla Corte e di annullarne le conseguenze per quanto possibile."

Nella scelta di tali misure, prosegue la Corte, "...Lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per assolvere al suo obbligo giuridico relativamente all'articolo 46 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte".

Il carattere sistemico delle violazioni italine si coglie, nitidamente, non solo nel punto 11 della sentenza ma, soprattutto, quando essa prendeva atto di un fenomeno su larga scala, caratterizzato da numerosissime sentenze della Corte europea che già si sono occupate del medesimo problema.

Anzi, tale circostanza veniva indicat... _OMISSIS_ ...lmente capace di aggravare la responsabilità dello Stato proprio in ragione della minaccia all’effettività della tutela della CEDU nel suo complesso che la reiterazione di simili comportamenti mette seriamente a repentaglio - v. in particolare p.14 sent.- in fondo svilendo il ruolo riservato al giudice europeo.

Il discorso poteva comprendersi nel suo pieno significato solo soffermandosi sulla (drammatica) situazione in cui versava la corte europea, sommersa dai ricorsi proposti nei confronti dell'Italia.

Ed è la complessiva lettura della decisione in rassegna a mostrare come il giudice di Strasburgo fosse tutt’altro che interessato a diventare il “quarto” giudice delle liquidazioni in tema di occupazioni acquisitive e ad emendare le pecche della giurisdizione nazionale intendendo piuttosto spronare, anche in modo sferzante, lo Stato responsabile affinché adottasse tutte quelle misure che potevano dare pronta ed effi... _OMISSIS_ ...diritti di proprietà lesi.


Le misure generali suggerite all'Italia dalla Corte dei Diritti dell'Uomo per elidere gli effetti delle violazioni di sistema La medesima particolare attenzione per gli aspetti generali del fenomeno si coglie allorché la Corte si prende cura di precisare quale tipo di misure, di ordine generale, lo Stato è tenuto ad adottare per eliminare le conseguenze dannose della violazione accertata ai sensi dell’art.46 CEDU.

E benché la Corte sia ben consapevole che alla stessa non spettava di le appropriate misure di riparazione affinché lo Stato convenuto ottemperi ai suoi obblighi relativamente all'articolo 46 della Convenzione, è lo stesso giudice a riconoscere che "in considerazione della situazione di carattere strutturale da lei accertata, ... si impongono indubbiamente misure generali a livello nazionale, misure che devono tener conto dell'alto numero di persone coinvolte" - § 14 -.
... _OMISSIS_ ...i misure dovevano "... essere tali da rimediare alla falla strutturale da cui deriva l'accertamento della violazione da parte della Corte, in modo che il sistema messo in piedi dalla Convenzione non sia compromesso da un elevato numero di ricorsi derivanti dalla stessa causa." Le stesse, aggiunge la Corte, "... devono perciò includere un meccanismo che offra alle parti lese un risarcimento per la violazione della Convenzione accertata nella presente sentenza relativamente ai ricorrenti. In proposito, la Corte vuole facilitare la soppressione rapida e efficace di un malfunzionamento constatato nel sistema nazionale di protezione dei diritti dell'uomo. Una volta identificata tale mancanza, spetta alle autorità nazionali, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, prendere, retroattivamente se necessario".

Era a questo punto che la Corte, nella prospettiva di "aiutare" lo Stato convenuto ad ottemperare ai suoi obblighi ai sens... _OMISSIS_ ... 46, si sforzava di "... indicare il tipo di misure che lo Stato italiano potrebbe prendere per mettere fine alla situazione strutturale constatata nella fattispecie.

In termini molto nitidi la Corte chiariva che "...lo Stato dovrebbe, prima di tutto, prendere misure che abbiano l'obiettivo di evitare qualsiasi occupazione non a norma di terreni, sia che si tratti di occupazione sine titulo fin dall'inizio, ovvero che si tratti di occupazione inizialmente autorizzata e diventata successivamente sine titulo."

Secondo la Corte la posizione del proprietario rispetto ai fatti di occupazione usurpativa o acquisitiva è assolutamente sovrapponibile, meritando il proprietario piena tutela in entrambi i casi e dunque imponendo di "... autorizzare l'occupazione di un terreno soltanto quando è accertato che il progetto e le decisioni di esproprio sono stati approvati nel rispetto delle norme fissate e che essi sono dotati di una lin... _OMISSIS_ ...che possa garantire un indennizzo rapido e adeguato dell'interessato [3].

Inoltre, lo Stato convenuto era "tenuto" a "... scoraggiare le pratiche non conformi alle norme degli espropri in buona e dovuta forma, adottando misure dissuasive e cercando di individuare le responsabilità degli autori di tali pratiche.